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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
ORDINANZA
ex art. 127 ter c.p.c.
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate da parte appellante;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 26.09.2025
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(C.F. - P.I. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Sara Magotti;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “CHIEDE CHE, IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE APPELLO, SIANO ACCOLTE LE SEGUENTI CONCLUSIONI
In via principale:
- dichiarata la nullità della sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di per Pt_1 violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del verbale n. Controparte_1 V/6264D/2021 Prot. 865/2021 del 28.12.2020 della Polizia Locale del Parte_1 e condannare a pagare a favore del la Controparte_1 Parte_1 sanzione comminata con il medesimo verbale.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi che non sia dichiarata la nullità della sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., Pt_1 dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ogni modo, in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del verbale n. V/6264D/2021 Prot.
[...] 865/2021 del 28.12.2020 della Polizia Locale del e condannare Parte_1
a pagare a favore del la sanzione Controparte_1 Parte_1 comminata con il medesimo verbale.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio in primo grado.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9.09.2024 e ritualmente notificato, il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di emessa il Pt_1
15.05.2024 e non notificata, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da
, era stato annullato il verbale di violazione al Codice della Controparte_1 Strada n. V/6264D/2021 Prot. 865/2021 del 28.12.2020, elevato dalla Polizia Locale di per violazione degli artt. 146 c. 3 e 41 c. 11 C.d.S. Pt_1
Il appellante ha allegato, in particolare: Pt_1
- che, con il verbale sopra indicato, era stata contestata all'odierna appellata, conducente dell'autoveicolo Audi 4G ACDUDQ1 QD7B5027R4G7 targa EV037CJ, la violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S., perché il giorno 28.12.2020, alle ore 19.59, mentre viaggiava in Strada Dosso del Corso, intersezione con Strada Circonvallazione Sud, direzione Parma, nel Comune di superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante la Pt_1 lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella sua direzione;
- che l'odierna appellata aveva proposto opposizione avverso il suddetto verbale avanti al Giudice di Pace di e ne aveva chiesto l'annullamento, ammettendo di aver invaso Pt_1 la corsia di sinistra per superare una bicicletta “che avanzava in mezzo alla strada”, ma precisando di essere poi rientrata nella corsia di destra, attraversando il semaforo in corrispondenza della luce verde;
pagina 3 di 8 - che la Polizia Locale del si è costituita in giudizio avanti al Giudice Parte_1 di Pace, chiedendo il rigetto del ricorso;
- che il Giudice di Pace di ha comunque accolto l'opposizione e annullato il Pt_1 verbale;
- che tale sentenza è nulla per omessa o quantomeno apparente motivazione;
- che, nel merito, la sentenza appellata è altresì errata per violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S. in relazione all'art. 41 c. 11 C.d.S., dal momento che si evince dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado dal come l'odierna appellante abbia Pt_1 compiuto l'infrazione contestatale, senza che sia stata, invece, provata la circostanza, allegata dall'odierna appellata in primo grado, ossia che l'invasione della corsia di sinistra sarebbe stata resa necessaria dall'esigenza di superare una bicicletta che marciava al centro della strada, per poi rientrare nella corsia di destra e dunque attraversare in corrispondenza della luce semaforica verde, circostanza peraltro smentita dai fotogrammi in atti.
Il ha concluso dunque come in epigrafe. Parte_1
2. Parte appellata non si è costituita in appello, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata dunque dichiarata contumace.
3. L'appello svolto del è fondato e deve essere accolto. Parte_1
4. Sulla nullità della sentenza di primo grado
5. In particolare, appare fondato il motivo di appello relativo all'omessa motivazione della sentenza impugnata.
6. La motivazione del Giudice di Pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
7. In merito, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass. 22928/2014).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti pagina 4 di 8 alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass. 9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
8. Così è caso di specie, in cui non sono indicate dal Giudice di prime cure, né in fatto, né in diritto, le ragioni del proprio convincimento e le ragioni.
9.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
10. La pronuncia della nullità della sentenza per omessa motivazione non comporta comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito dalle parti in primo grado, e in questa sede riproposte.
11. Sulla infondatezza nel merito dell'opposizione svolta dall'odierna appellante.
12. La documentazione fotografica dell'infrazione versata agli atti del giudizio di primo grado dal (doc. 2 allegato alla comparsa), non contestata da Parte_1 controparte, dimostra che , al momento del rilievo Controparte_1 dell'infrazione, era canalizzata nella corsia dei veicoli diretti a sinistra, in corrispondenza della lanterna semaforica rossa, e aveva proseguito la marcia procedendo dritto davanti a sé.
Dalla documentazione in atti, diversamente, non si evince affatto la presenza del velocipede che l'odierna appellata ha sostenuto di aver dovuto evitare, spostandosi a sinistra, per poi rientrare a destra, né altra prova è stata fornita dalla odierna appellata a suffragio delle proprie allegazioni.
La presenza del velocipede, peraltro, come correttamente osservato dal non Pt_1 potrebbe integrare l'esimente di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 689/1981, poiché non si verterebbe in ogni caso in ipotesi di comportamento incolpevole, dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito.
13. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il comportamento tenuto dall'appellata integra di certo la violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S., anche in relazione all'art. 41 c. 11 C.d.S., il quale dispone che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto.
14. Deve infatti condividersi l'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, e già ampiamente condiviso da questo Tribunale, per cui: “Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo
pagina 5 di 8 definito “di corsia”) non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.” (Cass. n. 8412/16).
Infatti, l'art. 41 c. 12 C.d.S. specifica che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata e che dunque anche chi le percorre deve attenersi alle stesse disposizioni di cui al c. 11 del medesimo articolo.
15. Nel caso di specie, è pacifico che la corsia percorsa dall'odierna appellata non le consentisse di proseguire dritto, ma solo di svoltare a sinistra, né è stato provato che la conducente si sia spostata a destra prima di superare la striscia di arresto e quando ciò fosse ancora consentito dalla segnaletica orizzontale, così immettendosi nella corsia dedicata ad incanalare il traffico nella direzione che lo stesso intendeva intraprendere, circostanza anzi smentita dalla documentazione fotografica in atti.
16. D'altronde, l'interpretazione opposta vanificherebbe l'intento evidentemente sotteso all'istallazione di lanterne semaforiche di corsia nelle strade che presentano più corsie, volte proprio a consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione (vedi art. 147 C.d.S.) e neutralizzerebbe dunque l'efficacia dell'art. 41 c. 11 C.d.S.
A ciò si aggiunga che una diversa interpretazione delle norme che faccia leva sull'intenzione del conducente di prendere una direzione diversa da quella che potrebbe presupporsi dalla scelta della corsia percorsa, comporterebbe evidenti inconvenienti per il regolare flusso del traffico.
Ciò tanto più che, procedendo parallelamente ad altre auto che percorressero correttamente la corsia dedicata a proseguire dritto, l'odierno appellato avrebbe rischiato di ingombrare l'incrocio e di causare incidenti o comunque turbare il regolare flusso del traffico, specie ove fossero sopraggiunte dalla opposta direzione auto provenienti dal contrario senso di marcia, creando proprio la situazione di potenziale pericolo che la regole sulla circolazione stradale mirano ad evitare, ciò indipendentemente dal fatto che, nel caso concreto, la condotta abbia di fatto alterato o meno il regolare andamento del traffico.
17. Accertata la violazione delle norme del Codice della Strada richiamate nel verbale di accertamento opposto, lo stesso deve quindi considerarsi pienamente legittimo e il ricorso in opposizione svolto dall'odierna parte appellata deve ritenersi infondato, con conseguente rigetto nel merito.
Da ciò deriva l'accoglimento dell'appello proposto e l'integrale riforma della sentenza del Giudice di primo grado.
pagina 6 di 8 18. Sulle spese
19. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
20. Ciò posto, considerata l'integrale soccombenza di , la stessa Controparte_1 deve essere condannata alla rifusione nei confronti dell'appellante Parte_1 delle spese relative al giudizio di primo grado.
21. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta nel giudizio di primo grado attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione orale).
22. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse devono pure essere integralmente poste a carico della parte appellata, stante la sua integrale soccombenza.
23. Anche in tal caso, le spese del giudizio di appello sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta nel giudizio di primo grado attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
1) accogliendo l'appello proposto, dichiara la nullità della sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di emessa il 15.05.2024 e non notificata;
Pt_1
2) nel merito, dichiara la legittimità del verbale di violazione al Codice della Strada n. V/6264D/2021 Prot. 865/2021 del 28.12.2020, elevato dalla Polizia Locale di per Pt_1 violazione degli artt. 146 c. 3 e 41 c. 11 C.d.S.;
3) per l'effetto, condanna a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1 la sanzione comminata con il predetto verbale;
[...]
4) condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 241,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da parte appellante nel presente grado di appello, che si Parte_1 pagina 7 di 8 liquidano in complessivi € 91,50 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Mantova, 26.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
ORDINANZA
ex art. 127 ter c.p.c.
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate da parte appellante;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 26.09.2025
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(C.F. - P.I. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Sara Magotti;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “CHIEDE CHE, IN ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE APPELLO, SIANO ACCOLTE LE SEGUENTI CONCLUSIONI
In via principale:
- dichiarata la nullità della sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di per Pt_1 violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del verbale n. Controparte_1 V/6264D/2021 Prot. 865/2021 del 28.12.2020 della Polizia Locale del Parte_1 e condannare a pagare a favore del la Controparte_1 Parte_1 sanzione comminata con il medesimo verbale.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi che non sia dichiarata la nullità della sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., Pt_1 dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ogni modo, in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del verbale n. V/6264D/2021 Prot.
[...] 865/2021 del 28.12.2020 della Polizia Locale del e condannare Parte_1
a pagare a favore del la sanzione Controparte_1 Parte_1 comminata con il medesimo verbale.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio in primo grado.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 9.09.2024 e ritualmente notificato, il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di emessa il Pt_1
15.05.2024 e non notificata, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da
, era stato annullato il verbale di violazione al Codice della Controparte_1 Strada n. V/6264D/2021 Prot. 865/2021 del 28.12.2020, elevato dalla Polizia Locale di per violazione degli artt. 146 c. 3 e 41 c. 11 C.d.S. Pt_1
Il appellante ha allegato, in particolare: Pt_1
- che, con il verbale sopra indicato, era stata contestata all'odierna appellata, conducente dell'autoveicolo Audi 4G ACDUDQ1 QD7B5027R4G7 targa EV037CJ, la violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S., perché il giorno 28.12.2020, alle ore 19.59, mentre viaggiava in Strada Dosso del Corso, intersezione con Strada Circonvallazione Sud, direzione Parma, nel Comune di superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante la Pt_1 lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella sua direzione;
- che l'odierna appellata aveva proposto opposizione avverso il suddetto verbale avanti al Giudice di Pace di e ne aveva chiesto l'annullamento, ammettendo di aver invaso Pt_1 la corsia di sinistra per superare una bicicletta “che avanzava in mezzo alla strada”, ma precisando di essere poi rientrata nella corsia di destra, attraversando il semaforo in corrispondenza della luce verde;
pagina 3 di 8 - che la Polizia Locale del si è costituita in giudizio avanti al Giudice Parte_1 di Pace, chiedendo il rigetto del ricorso;
- che il Giudice di Pace di ha comunque accolto l'opposizione e annullato il Pt_1 verbale;
- che tale sentenza è nulla per omessa o quantomeno apparente motivazione;
- che, nel merito, la sentenza appellata è altresì errata per violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S. in relazione all'art. 41 c. 11 C.d.S., dal momento che si evince dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado dal come l'odierna appellante abbia Pt_1 compiuto l'infrazione contestatale, senza che sia stata, invece, provata la circostanza, allegata dall'odierna appellata in primo grado, ossia che l'invasione della corsia di sinistra sarebbe stata resa necessaria dall'esigenza di superare una bicicletta che marciava al centro della strada, per poi rientrare nella corsia di destra e dunque attraversare in corrispondenza della luce semaforica verde, circostanza peraltro smentita dai fotogrammi in atti.
Il ha concluso dunque come in epigrafe. Parte_1
2. Parte appellata non si è costituita in appello, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata dunque dichiarata contumace.
3. L'appello svolto del è fondato e deve essere accolto. Parte_1
4. Sulla nullità della sentenza di primo grado
5. In particolare, appare fondato il motivo di appello relativo all'omessa motivazione della sentenza impugnata.
6. La motivazione del Giudice di Pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
7. In merito, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass. 22928/2014).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti pagina 4 di 8 alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass. 9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
8. Così è caso di specie, in cui non sono indicate dal Giudice di prime cure, né in fatto, né in diritto, le ragioni del proprio convincimento e le ragioni.
9.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
10. La pronuncia della nullità della sentenza per omessa motivazione non comporta comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito dalle parti in primo grado, e in questa sede riproposte.
11. Sulla infondatezza nel merito dell'opposizione svolta dall'odierna appellante.
12. La documentazione fotografica dell'infrazione versata agli atti del giudizio di primo grado dal (doc. 2 allegato alla comparsa), non contestata da Parte_1 controparte, dimostra che , al momento del rilievo Controparte_1 dell'infrazione, era canalizzata nella corsia dei veicoli diretti a sinistra, in corrispondenza della lanterna semaforica rossa, e aveva proseguito la marcia procedendo dritto davanti a sé.
Dalla documentazione in atti, diversamente, non si evince affatto la presenza del velocipede che l'odierna appellata ha sostenuto di aver dovuto evitare, spostandosi a sinistra, per poi rientrare a destra, né altra prova è stata fornita dalla odierna appellata a suffragio delle proprie allegazioni.
La presenza del velocipede, peraltro, come correttamente osservato dal non Pt_1 potrebbe integrare l'esimente di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 689/1981, poiché non si verterebbe in ogni caso in ipotesi di comportamento incolpevole, dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito.
13. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il comportamento tenuto dall'appellata integra di certo la violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S., anche in relazione all'art. 41 c. 11 C.d.S., il quale dispone che, durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto.
14. Deve infatti condividersi l'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte, e già ampiamente condiviso da questo Tribunale, per cui: “Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod. strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo
pagina 5 di 8 definito “di corsia”) non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.” (Cass. n. 8412/16).
Infatti, l'art. 41 c. 12 C.d.S. specifica che le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata e che dunque anche chi le percorre deve attenersi alle stesse disposizioni di cui al c. 11 del medesimo articolo.
15. Nel caso di specie, è pacifico che la corsia percorsa dall'odierna appellata non le consentisse di proseguire dritto, ma solo di svoltare a sinistra, né è stato provato che la conducente si sia spostata a destra prima di superare la striscia di arresto e quando ciò fosse ancora consentito dalla segnaletica orizzontale, così immettendosi nella corsia dedicata ad incanalare il traffico nella direzione che lo stesso intendeva intraprendere, circostanza anzi smentita dalla documentazione fotografica in atti.
16. D'altronde, l'interpretazione opposta vanificherebbe l'intento evidentemente sotteso all'istallazione di lanterne semaforiche di corsia nelle strade che presentano più corsie, volte proprio a consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione (vedi art. 147 C.d.S.) e neutralizzerebbe dunque l'efficacia dell'art. 41 c. 11 C.d.S.
A ciò si aggiunga che una diversa interpretazione delle norme che faccia leva sull'intenzione del conducente di prendere una direzione diversa da quella che potrebbe presupporsi dalla scelta della corsia percorsa, comporterebbe evidenti inconvenienti per il regolare flusso del traffico.
Ciò tanto più che, procedendo parallelamente ad altre auto che percorressero correttamente la corsia dedicata a proseguire dritto, l'odierno appellato avrebbe rischiato di ingombrare l'incrocio e di causare incidenti o comunque turbare il regolare flusso del traffico, specie ove fossero sopraggiunte dalla opposta direzione auto provenienti dal contrario senso di marcia, creando proprio la situazione di potenziale pericolo che la regole sulla circolazione stradale mirano ad evitare, ciò indipendentemente dal fatto che, nel caso concreto, la condotta abbia di fatto alterato o meno il regolare andamento del traffico.
17. Accertata la violazione delle norme del Codice della Strada richiamate nel verbale di accertamento opposto, lo stesso deve quindi considerarsi pienamente legittimo e il ricorso in opposizione svolto dall'odierna parte appellata deve ritenersi infondato, con conseguente rigetto nel merito.
Da ciò deriva l'accoglimento dell'appello proposto e l'integrale riforma della sentenza del Giudice di primo grado.
pagina 6 di 8 18. Sulle spese
19. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
20. Ciò posto, considerata l'integrale soccombenza di , la stessa Controparte_1 deve essere condannata alla rifusione nei confronti dell'appellante Parte_1 delle spese relative al giudizio di primo grado.
21. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta nel giudizio di primo grado attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione orale).
22. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse devono pure essere integralmente poste a carico della parte appellata, stante la sua integrale soccombenza.
23. Anche in tal caso, le spese del giudizio di appello sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta nel giudizio di primo grado attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
1) accogliendo l'appello proposto, dichiara la nullità della sentenza n. 767/2021 del Giudice di Pace di emessa il 15.05.2024 e non notificata;
Pt_1
2) nel merito, dichiara la legittimità del verbale di violazione al Codice della Strada n. V/6264D/2021 Prot. 865/2021 del 28.12.2020, elevato dalla Polizia Locale di per Pt_1 violazione degli artt. 146 c. 3 e 41 c. 11 C.d.S.;
3) per l'effetto, condanna a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1 la sanzione comminata con il predetto verbale;
[...]
4) condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 241,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da parte appellante nel presente grado di appello, che si Parte_1 pagina 7 di 8 liquidano in complessivi € 91,50 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Mantova, 26.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini
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