Art. 165.
(Spese sostenute per la nave rilasciata).
Se la nave catturata e' rilasciata perche' il contrabbando di guerra non e' superiore alla meta' del carico, le spese sostenute dal catturante sono a carico della nave stessa.
(Spese sostenute per la nave rilasciata).
Se la nave catturata e' rilasciata perche' il contrabbando di guerra non e' superiore alla meta' del carico, le spese sostenute dal catturante sono a carico della nave stessa.