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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina:italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TO EL EC (NA)
(atto n. 83 parte 2 serie C anno 2009)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a [...] in data [...] Persona_1 C.F._3 cittadino italiano,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) i coniugi concordano che dal momento EL deposito EL presente ricorso vivranno nella casa coniugale separati di mensa e di letto, pertanto la moglie occuperà la camera matrimoniale mentre il marito occuperà l'altra camera da letto, e usufruiranno in comune ELla cucina, EL bagno e ELla restante parte ELla casa. I coniugi provvederanno individualmente alle rispettive necessità contribuendo per pari quota a tutte le spese relative all'abitazione ovvero, oltre al mutuo, le spese condominiali, utenze, TARI etc.;
I coniugi si impegnano ad individuare entro un anno dalla data EL deposito EL presente ricorso, rispettive autonome situazione abitative, anche mediante la vendita o divisione ELla casa coniugale in comproprietà. Resta inteso che, in ogni caso, la coabitazione avrà termine decorso l'anno e, nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere alla vendita, anche per mancato accordo sul prezzo,
o alla divisione, uno dei coniugi lascerà la casa coniugale trasferendosi altrove e l'altro, che resterà ivi ad abitare, sosterrà interamente il mutuo e le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
3) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la mamma Per_1
anche anagraficamente;
4) i coniugi concordano tempi e modalità di permanenza EL figlio presso il padre secondo un principio sostanzialmente paritario come di seguito indicato:
- a fine settimana alternati, il padre terrà con sè il figlio dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola;
- infrasettimanalmente: il padre terrà con sé il figlio dal giovedì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina riaccompagnandolo a scuola;
resta quindi inteso che nei fine settimana alternati di competenza paterna il padre terrà con sé il figlio dal giovedì pomeriggio sino a lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola, mentre in quelli di competenza materna, il figlio rientrerà presso l'abitazione materna venerdì dall'uscita da scuola;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente con il padre il 24 o il 25 e, sempre in via alternata il periodo dal 26 al 31 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi la località ove trascorreranno le vacanze e l'indirizzo ELla struttura che ospiterà il genitore con il figlio;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore.
Resta inteso che i coniugi si occuperanno EL figlio secondo la regolamentazione concordata, sin dal deposito EL presente ricorso.
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente EL figlio;
5) i coniugi convengono che, attesi i tempi di permanenza EL figlio presso ciascun genitore, sostanzialmente paritari, ciascuno dei genitori provvederà alle spese ordinarie EL figlio in via diretta assolvendo così paritariamente l'obbligo di mantenimento;
6) i coniugi sosterranno, nella misura EL 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio, come individuate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche ELla dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento ELle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta ELl'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza ELla richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario ELle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) i coniugi concordano che l'AUU verrà percepito nella misura EL 100% dalla madre;
8) i coniugi si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio EL figlio;
9) le spese EL presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi, in via solidale, nella misura EL 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale ELla documentazione di cui all'art.473 bis 12, III c. c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione ELla sentenza. Data comunicazione al PM degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELla prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze. L'ascolto ELla prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti ELl'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TO EL EC (NA) in data 04.12.2009: atto n. 83 parte 2 serie C anno 2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione ELla odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di TO EL EC (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina:italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Mosciatti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TO EL EC (NA)
(atto n. 83 parte 2 serie C anno 2009)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: (C.F.: ) nato a [...] in data [...] Persona_1 C.F._3 cittadino italiano,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) i coniugi concordano che dal momento EL deposito EL presente ricorso vivranno nella casa coniugale separati di mensa e di letto, pertanto la moglie occuperà la camera matrimoniale mentre il marito occuperà l'altra camera da letto, e usufruiranno in comune ELla cucina, EL bagno e ELla restante parte ELla casa. I coniugi provvederanno individualmente alle rispettive necessità contribuendo per pari quota a tutte le spese relative all'abitazione ovvero, oltre al mutuo, le spese condominiali, utenze, TARI etc.;
I coniugi si impegnano ad individuare entro un anno dalla data EL deposito EL presente ricorso, rispettive autonome situazione abitative, anche mediante la vendita o divisione ELla casa coniugale in comproprietà. Resta inteso che, in ogni caso, la coabitazione avrà termine decorso l'anno e, nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere alla vendita, anche per mancato accordo sul prezzo,
o alla divisione, uno dei coniugi lascerà la casa coniugale trasferendosi altrove e l'altro, che resterà ivi ad abitare, sosterrà interamente il mutuo e le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
3) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la mamma Per_1
anche anagraficamente;
4) i coniugi concordano tempi e modalità di permanenza EL figlio presso il padre secondo un principio sostanzialmente paritario come di seguito indicato:
- a fine settimana alternati, il padre terrà con sè il figlio dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina accompagnandolo a scuola;
- infrasettimanalmente: il padre terrà con sé il figlio dal giovedì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina riaccompagnandolo a scuola;
resta quindi inteso che nei fine settimana alternati di competenza paterna il padre terrà con sé il figlio dal giovedì pomeriggio sino a lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola, mentre in quelli di competenza materna, il figlio rientrerà presso l'abitazione materna venerdì dall'uscita da scuola;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente con il padre il 24 o il 25 e, sempre in via alternata il periodo dal 26 al 31 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi la località ove trascorreranno le vacanze e l'indirizzo ELla struttura che ospiterà il genitore con il figlio;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore.
Resta inteso che i coniugi si occuperanno EL figlio secondo la regolamentazione concordata, sin dal deposito EL presente ricorso.
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori che si impegnano a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente EL figlio;
5) i coniugi convengono che, attesi i tempi di permanenza EL figlio presso ciascun genitore, sostanzialmente paritari, ciascuno dei genitori provvederà alle spese ordinarie EL figlio in via diretta assolvendo così paritariamente l'obbligo di mantenimento;
6) i coniugi sosterranno, nella misura EL 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio, come individuate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche ELla dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento ELle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta ELl'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza ELla richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario ELle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) i coniugi concordano che l'AUU verrà percepito nella misura EL 100% dalla madre;
8) i coniugi si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio EL figlio;
9) le spese EL presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi, in via solidale, nella misura EL 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale ELla documentazione di cui all'art.473 bis 12, III c. c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione ELl'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione ELla sentenza. Data comunicazione al PM degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione ELla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELla prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze. L'ascolto ELla prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti ELl'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in TO EL EC (NA) in data 04.12.2009: atto n. 83 parte 2 serie C anno 2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione ELla odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di TO EL EC (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG