TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Paolo Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Varese, via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti per
Notaio dott. in Fiumicino in data 22.03.2024, rep. 37875, ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Varese, via A. Volta, n. 3/5,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.06.2025 Parte_1
- esponendo di lavorare alle dipendenze di dal 01.06.2018 in forza di contratto di CP_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale assistente di volo, e di osservare un periodo di astensione dal lavoro per maternità con decorrenza dal 03.12.2024 e ancora in corso all'atto del deposito del ricorso - ha convenuto in giudizio l al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento dell'indennità di maternità per il periodo suddetto contestandone l'erronea pagina 1 di 6 liquidazione operata dall' in violazione degli artt. 22 e 23 D.Lgs. n. 151/2001 e CP_1 chiedendo il pagamento delle relative differenze quantificate nell'importo complessivo lordo di
Euro 2.629,21 a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal 3.12.2024 al
31.03.2025 nonché l'importo giornaliero di € 73,51, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato e/o maturando dal 1.04.2025 sino alla cessazione del congedo (doc. n. 1 buste paga e doc. 4 conteggio differenze, fascicolo ricorrente).
Ha chiesto pertanto quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: A) Accertare e dichiarare che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo, per il periodo di congedo indicato in narrativa, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi fissi e variabili connessi all'effettiva attività di volo, costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall' CP_1 dell'indennità di maternità in favore della ricorrente è illegittima in quanto in violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001 e quindi condannare , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ad erogare alla ricorrente l'importo di € 2.692,21, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal
3.12.2024 al 31.3.2025 nonché l'importo giornaliero di € 73,51, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato
e/o maturando dal 1.4.2025 sino alla cessazione del congedo. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato versato, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari”.
L' si è costituito in giudizio deducendo che le norme di cui all'art. 22 e 23 del TU CP_1
151/2001 introducano un criterio di collegamento alle disposizioni in tema di malattia in quanto la ratio che uniforma tale disciplina sarebbe la medesima e, in relazione alle ulteriori e diverse voci riportate nella retribuzione del mese antecedente all'astensione obbligatoria - quali le “indennità di tratta” e l' “indennità di volo aggiuntiva” - sostenendo che si tratterebbe di emolumenti aventi natura risarcitoria e carattere discontinuo riconducibili all'art. 51 TUIR.
Secondo la prospettazione dell' il calcolo dell'indennità deve essere operato in base CP_1 alle disposizioni contenute nell'art. 23 del T.U. L' , infine, ha contestato la sussistenza di CP_1
pagina 2 di 6 una condotta discriminatoria chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
Non essendo possibile la conciliazione della causa, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 15.12.2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
In diritto
I fatti posti alla base della presente controversia sono pacifici non essendo contestato che la ricorrente, assistente di volo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità a decorrere dal 03.12.2024 e abbia percepito, nel periodo dal 03.12.2024 al 31.03.2025 (come da buste paga dicembre 2024 / marzo 2025 - doc. 1 ricorrente), l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo, anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Il tema della determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo e, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva c.d. “indennità di volo”, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, anche di questo stesso Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, nonché dalla Corte di
Cassazione, con sentenze favorevoli alla parte ricorrente e alle quali si ritiene di aderire.
Si riporta il dato normativo di riferimento ovvero gli artt. 22 e 23 del D.lgs. 151/2001.
L'art. 22 recita ”1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".
L'art. 23 precisa "
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a pagina 3 di 6 formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lett. c) ovvero "l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso".
La Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del 2018 e con successivo orientamento costante, confermato ancora da recenti ordinanze n. 20673/20 e 27552/20, ha posto alcuni punti fermi qui richiamati ex art. 118 disp. Att. c.p.c. ovvero:
- l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie";
- il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall'ente previdenziale, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, quali, per esempio, i profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime prescrizionale;
- l'indennità di malattia gode conseguentemente di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto e, soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento;
- la disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità, e dunque delle modalità di determinazione del quantum, si rinviene esclusivamente nell'art. 23, che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità;
pagina 4 di 6 - ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80 per cento di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo;
- l'interpretazione è conforme alla legislazione in materia di tutela della maternità privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano un'attribuzione parziale di alcune voci retributive;
- ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali, secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999), e agli indirizzi Eurounitari
(a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia quanto all'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità possa favorire l'aumento dell'occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale (v., in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012).
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, la domanda proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento dovendosi ritenere che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio (ossia la retribuzione del mese di novembre
2024) e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%. CP_ In assenza di contestazione specifica da parte di sia in relazione alla natura retributiva delle voci considerate da parte ricorrente nel prospetto allegato (cfr. doc. 4 ricorrente) sia in merito ai conteggi, ritenuta in ogni caso la correttezza dell'an e del quantum del calcolo della retribuzione media giornaliera di cui al prospetto citato, accerta che il rateo giornaliero CP_ maturato è pari ad euro 73,51 e condanna al pagamento delle differenze già maturate dal 3 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 quantificate in Euro 2.692,21 lordi oltre la maggior pagina 5 di 6 somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. CP_
dovrà attenersi all'indicazione del rateo giornaliero come accertato per le ulteriori mensilità. CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000,00 per compensi, oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari (applicati i minimi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere l'indennità di maternità sulla base della retribuzione parametro calcolata considerando integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio
(come specificati in motivazione), con un conseguente rateo giornaliero -fino al termine del CP_ congedo- pari ad euro 73,51, condanna al pagamento in favore della ricorrente di euro
2.692,21 lordi a titolo di differenze di indennità di maternità già maturate e non corrisposte dal
3 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Busto Arsizio, 19 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Paolo Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Varese, via Robbioni, n. 39, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti per
Notaio dott. in Fiumicino in data 22.03.2024, rep. 37875, ed elettivamente Persona_1 domiciliato in Varese, via A. Volta, n. 3/5,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.06.2025 Parte_1
- esponendo di lavorare alle dipendenze di dal 01.06.2018 in forza di contratto di CP_2 lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale assistente di volo, e di osservare un periodo di astensione dal lavoro per maternità con decorrenza dal 03.12.2024 e ancora in corso all'atto del deposito del ricorso - ha convenuto in giudizio l al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento dell'indennità di maternità per il periodo suddetto contestandone l'erronea pagina 1 di 6 liquidazione operata dall' in violazione degli artt. 22 e 23 D.Lgs. n. 151/2001 e CP_1 chiedendo il pagamento delle relative differenze quantificate nell'importo complessivo lordo di
Euro 2.629,21 a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal 3.12.2024 al
31.03.2025 nonché l'importo giornaliero di € 73,51, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato e/o maturando dal 1.04.2025 sino alla cessazione del congedo (doc. n. 1 buste paga e doc. 4 conteggio differenze, fascicolo ricorrente).
Ha chiesto pertanto quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: A) Accertare e dichiarare che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo, per il periodo di congedo indicato in narrativa, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi fissi e variabili connessi all'effettiva attività di volo, costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall' CP_1 dell'indennità di maternità in favore della ricorrente è illegittima in quanto in violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001 e quindi condannare , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ad erogare alla ricorrente l'importo di € 2.692,21, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal
3.12.2024 al 31.3.2025 nonché l'importo giornaliero di € 73,51, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato
e/o maturando dal 1.4.2025 sino alla cessazione del congedo. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato versato, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari”.
L' si è costituito in giudizio deducendo che le norme di cui all'art. 22 e 23 del TU CP_1
151/2001 introducano un criterio di collegamento alle disposizioni in tema di malattia in quanto la ratio che uniforma tale disciplina sarebbe la medesima e, in relazione alle ulteriori e diverse voci riportate nella retribuzione del mese antecedente all'astensione obbligatoria - quali le “indennità di tratta” e l' “indennità di volo aggiuntiva” - sostenendo che si tratterebbe di emolumenti aventi natura risarcitoria e carattere discontinuo riconducibili all'art. 51 TUIR.
Secondo la prospettazione dell' il calcolo dell'indennità deve essere operato in base CP_1 alle disposizioni contenute nell'art. 23 del T.U. L' , infine, ha contestato la sussistenza di CP_1
pagina 2 di 6 una condotta discriminatoria chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
Non essendo possibile la conciliazione della causa, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 15.12.2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
In diritto
I fatti posti alla base della presente controversia sono pacifici non essendo contestato che la ricorrente, assistente di volo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità a decorrere dal 03.12.2024 e abbia percepito, nel periodo dal 03.12.2024 al 31.03.2025 (come da buste paga dicembre 2024 / marzo 2025 - doc. 1 ricorrente), l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo, anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Il tema della determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo e, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva c.d. “indennità di volo”, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, anche di questo stesso Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, nonché dalla Corte di
Cassazione, con sentenze favorevoli alla parte ricorrente e alle quali si ritiene di aderire.
Si riporta il dato normativo di riferimento ovvero gli artt. 22 e 23 del D.lgs. 151/2001.
L'art. 22 recita ”1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".
L'art. 23 precisa "
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a pagina 3 di 6 formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lett. c) ovvero "l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso".
La Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del 2018 e con successivo orientamento costante, confermato ancora da recenti ordinanze n. 20673/20 e 27552/20, ha posto alcuni punti fermi qui richiamati ex art. 118 disp. Att. c.p.c. ovvero:
- l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie";
- il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall'ente previdenziale, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, quali, per esempio, i profili attinenti alla domanda amministrativa o al regime prescrizionale;
- l'indennità di malattia gode conseguentemente di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto e, soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento;
- la disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità, e dunque delle modalità di determinazione del quantum, si rinviene esclusivamente nell'art. 23, che richiama solo gli elementi (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità;
pagina 4 di 6 - ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80 per cento di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo;
- l'interpretazione è conforme alla legislazione in materia di tutela della maternità privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano un'attribuzione parziale di alcune voci retributive;
- ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali, secondo i quali l'indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999), e agli indirizzi Eurounitari
(a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia quanto all'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità possa favorire l'aumento dell'occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale (v., in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012).
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, la domanda proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento dovendosi ritenere che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio (ossia la retribuzione del mese di novembre
2024) e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%. CP_ In assenza di contestazione specifica da parte di sia in relazione alla natura retributiva delle voci considerate da parte ricorrente nel prospetto allegato (cfr. doc. 4 ricorrente) sia in merito ai conteggi, ritenuta in ogni caso la correttezza dell'an e del quantum del calcolo della retribuzione media giornaliera di cui al prospetto citato, accerta che il rateo giornaliero CP_ maturato è pari ad euro 73,51 e condanna al pagamento delle differenze già maturate dal 3 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 quantificate in Euro 2.692,21 lordi oltre la maggior pagina 5 di 6 somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. CP_
dovrà attenersi all'indicazione del rateo giornaliero come accertato per le ulteriori mensilità. CP_ In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000,00 per compensi, oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari (applicati i minimi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere l'indennità di maternità sulla base della retribuzione parametro calcolata considerando integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio
(come specificati in motivazione), con un conseguente rateo giornaliero -fino al termine del CP_ congedo- pari ad euro 73,51, condanna al pagamento in favore della ricorrente di euro
2.692,21 lordi a titolo di differenze di indennità di maternità già maturate e non corrisposte dal
3 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'istituto resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali, spese vive per euro 43,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Busto Arsizio, 19 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 6 di 6