Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1979, n. 687
Articolo 1
Versione
24 gennaio 1980
Art. 2.
All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1980