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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 893/2024
Il Giudice, dott. IE IN, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Parte_1 C.F._1
MA EN e CA IA presso il cui studio sito in Prato, Via F. Ferrucci n. 33, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
AR e YA EA OL, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.5.2024, il ricorrente ha domandato: “1) Accertare e dichiarare il CP_ diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data 24.07.2022, con decorrenza 25.07.2022 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, ordinando pertanto l'inclusione dei familiari indicati nella domanda anf nel nucl eo familiare del ricorrente con la decorrenza indicata;
2) Condannare l' al pagamento degli assegni familiari CP_1 per il periodo indicato in domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla present azione della domanda al saldo 3) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
1.1. In particolare, per quanto di interesse, rappresentava che:
a. era cittadino che il signor cittadino italiano dal 21.12.2022 e precedentemente Parte_1 titolare di permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti n. , rilasciato dalla Numero_1
Questura di Pisa il 5.02.2020;
b. lavorava presso l'Antico Pastificio Morelli 1860 Srl;
c. il proprio nucleo familiare era composto dal coniuge nata in [...] il [...] Persona_1
e dai figli , nata in [...] il [...], , nata in Persona_2 Persona_3
Senegal il 11/04/2007, , nato in [...] il [...], , Persona_4 Persona_5 nato in [...] il [...], , nata in [...] il [...], Persona_6 Per_7
nata in [...] negal il 9/05/2011, , nata in [...] il [...] e
[...] Per_8 Per_9
nato in [...] il [...] tutti residenti in [...];
[...]
d. aveva richiesto all' di Pontedera (PI) l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari CP_1 arretrati a favore del nucleo familiare con decorrenza 25.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda;
e. sussistevano tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli ANF, come risultava dalle autocertificazioni sottoscritte e corredate dai documenti attestanti i redditi percepiti;
f. l' rigettava l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con la seguente CP_1 motivazione: “la domanda è respinta per mancato ricevimento della documentazione necessaria richiesta”;
g. il diniego, così motivato dall' , rappresentava un comportamento gravemente lesivo dei diritti CP_1 del ricorrente, nonché discriminatorio perché fondato sulla differenza di nazionalità.
2. Con memoria depositata il 7.5.2025, si è costituito l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento del ricorso. L'istituto resistente asseriva poi che il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 445 del 2000, non possa autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per l'assegno per il nucleo familiare.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
3.1. L'assegno per il nucleo familiare, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n.
153 del 1988 è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno. Con riguardo ai cittadini stranieri, l'art. 2, comma 6-bis, del D.L. n. 69 del 1988 prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
La disposizione in esame appare discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri, che non possono fruire della misura qualora abbiano figli o il coniuge residenti all'estero, in mancanza di una convenzione internazionale, laddove i cittadini italiani possono invece fruire degli assegni in caso di famigliari residente all'estero.
Deve osservarsi come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con orientamento consolidato, abbia ritenuto la disposizione richiamata contrastante con quelle contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (Corte di Giustizia UE, sentenza del 25.11.2020, causa C-303/19).
Tale opzione ermeneutica è stata condivisa anche dal giudice delle leggi, il quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, dovendo le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, essere disapplicate dai giudici investiti delle relative questioni. Nella stessa sentenza è stato altresì specificato che all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrive l'obbligo di parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dalla stessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano;
a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. L'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente è imposto dalla direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno (vedi: Corte costituzionale, sentenza 11.3.2022, n. 67).
Si espressa negli stessi termini pure la Suprema Corte, la quale ha chiarito che si deve procedere alla disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis D.L. 69/88 convertito con L. n. 153/88, laddove prevede che il diritto all'assegno per il nucleo familiare del cittadino straniero, soggiornante di lungo periodo in
Italia, resta subordinato al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia, dovendosi applicare agli stranieri lo stesso regime valevole per i cittadini italiani (cfr. Cass. ordinanza n. 33016/2022).
Pertanto, anche i cittadini stranieri con famigliari all'estero hanno il diritto di chiedere l'assegno per il nucleo familiare. 3.2. L'istituto resistente ha inoltre eccepito che il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.
445 del 2000, non può autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'assegno richiesto.
L'art. 3 del D.P.R. 445/2000 prevede che “
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Dalla lettura della norma, risulta evidente come il riconoscimento del diritto all'assegno per nucleo familiare, sia assai più gravoso per gli stranieri rispetto ai cittadini, data l'impossibilità di attestarne i requisiti tramite autodichiarazione, in mancanza di convenzioni tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia.
La giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva, posto che la difficoltà rispetto all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, quanto alla composizione familiare in presenza di parenti all'estero e ai redditi prodotti all'estero, risulta parimenti difficoltosa nei confronti sia dei cittadini italiani, sia dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione regolamentare dell'art. 3 del
D.P.R. 445/2000, che preclude ai lavoratori stranieri di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità, rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e quindi deve essere disapplicata (cfr. Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 230/24).
Orbene, deve ritenersi che anche lo straniero possa autocertificare il reddito proprio e dei propri familiari, nonché la composizione della propria famiglia, al fine di richiedere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988.
3.3. Ciò premesso, sulla base degli indirizzi interpretativi esposti, la documentazione depositata in atti appare idonea a fornire la compiuta dimostrazione del possesso dei requisiti familiari e reddituali per il godimento del beneficio, sicché la domanda deve essere accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
dichiara discriminatorio il diniego opposto dall' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla domanda del
[...] ricorrente volta al riconoscimento degli assegni familiari per cui è causa;
condanna l' , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore tale prestazione nella misura dovuta in relazione al suo reddito familiare e in relazione alla domanda amministrativa come presentata, con decorrenza di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze, a decorrere dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il giudice del lavoro
IE IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 893/2024
Il Giudice, dott. IE IN, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna Parte_1 C.F._1
MA EN e CA IA presso il cui studio sito in Prato, Via F. Ferrucci n. 33, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
AR e YA EA OL, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.5.2024, il ricorrente ha domandato: “1) Accertare e dichiarare il CP_ diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con domanda amministrativa presentata all' in data 24.07.2022, con decorrenza 25.07.2022 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, ordinando pertanto l'inclusione dei familiari indicati nella domanda anf nel nucl eo familiare del ricorrente con la decorrenza indicata;
2) Condannare l' al pagamento degli assegni familiari CP_1 per il periodo indicato in domanda amministrativa, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze, a decorrere dal 121° giorno dalla present azione della domanda al saldo 3) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari”.
1.1. In particolare, per quanto di interesse, rappresentava che:
a. era cittadino che il signor cittadino italiano dal 21.12.2022 e precedentemente Parte_1 titolare di permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti n. , rilasciato dalla Numero_1
Questura di Pisa il 5.02.2020;
b. lavorava presso l'Antico Pastificio Morelli 1860 Srl;
c. il proprio nucleo familiare era composto dal coniuge nata in [...] il [...] Persona_1
e dai figli , nata in [...] il [...], , nata in Persona_2 Persona_3
Senegal il 11/04/2007, , nato in [...] il [...], , Persona_4 Persona_5 nato in [...] il [...], , nata in [...] il [...], Persona_6 Per_7
nata in [...] negal il 9/05/2011, , nata in [...] il [...] e
[...] Per_8 Per_9
nato in [...] il [...] tutti residenti in [...];
[...]
d. aveva richiesto all' di Pontedera (PI) l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari CP_1 arretrati a favore del nucleo familiare con decorrenza 25.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda;
e. sussistevano tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli ANF, come risultava dalle autocertificazioni sottoscritte e corredate dai documenti attestanti i redditi percepiti;
f. l' rigettava l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con la seguente CP_1 motivazione: “la domanda è respinta per mancato ricevimento della documentazione necessaria richiesta”;
g. il diniego, così motivato dall' , rappresentava un comportamento gravemente lesivo dei diritti CP_1 del ricorrente, nonché discriminatorio perché fondato sulla differenza di nazionalità.
2. Con memoria depositata il 7.5.2025, si è costituito l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento del ricorso. L'istituto resistente asseriva poi che il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 445 del 2000, non possa autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per l'assegno per il nucleo familiare.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato.
3.1. L'assegno per il nucleo familiare, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n.
153 del 1988 è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno. Con riguardo ai cittadini stranieri, l'art. 2, comma 6-bis, del D.L. n. 69 del 1988 prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
La disposizione in esame appare discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri, che non possono fruire della misura qualora abbiano figli o il coniuge residenti all'estero, in mancanza di una convenzione internazionale, laddove i cittadini italiani possono invece fruire degli assegni in caso di famigliari residente all'estero.
Deve osservarsi come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con orientamento consolidato, abbia ritenuto la disposizione richiamata contrastante con quelle contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (Corte di Giustizia UE, sentenza del 25.11.2020, causa C-303/19).
Tale opzione ermeneutica è stata condivisa anche dal giudice delle leggi, il quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, dovendo le disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di giustizia incompatibili con il diritto europeo, essere disapplicate dai giudici investiti delle relative questioni. Nella stessa sentenza è stato altresì specificato che all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrive l'obbligo di parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dalla stessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano;
a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro. L'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente è imposto dalla direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno (vedi: Corte costituzionale, sentenza 11.3.2022, n. 67).
Si espressa negli stessi termini pure la Suprema Corte, la quale ha chiarito che si deve procedere alla disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis D.L. 69/88 convertito con L. n. 153/88, laddove prevede che il diritto all'assegno per il nucleo familiare del cittadino straniero, soggiornante di lungo periodo in
Italia, resta subordinato al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia, dovendosi applicare agli stranieri lo stesso regime valevole per i cittadini italiani (cfr. Cass. ordinanza n. 33016/2022).
Pertanto, anche i cittadini stranieri con famigliari all'estero hanno il diritto di chiedere l'assegno per il nucleo familiare. 3.2. L'istituto resistente ha inoltre eccepito che il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n.
445 del 2000, non può autocertificare i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'assegno richiesto.
L'art. 3 del D.P.R. 445/2000 prevede che “
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Dalla lettura della norma, risulta evidente come il riconoscimento del diritto all'assegno per nucleo familiare, sia assai più gravoso per gli stranieri rispetto ai cittadini, data l'impossibilità di attestarne i requisiti tramite autodichiarazione, in mancanza di convenzioni tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia.
La giurisprudenza di merito ha recentemente affermato che una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva, posto che la difficoltà rispetto all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, quanto alla composizione familiare in presenza di parenti all'estero e ai redditi prodotti all'estero, risulta parimenti difficoltosa nei confronti sia dei cittadini italiani, sia dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione regolamentare dell'art. 3 del
D.P.R. 445/2000, che preclude ai lavoratori stranieri di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità, rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e quindi deve essere disapplicata (cfr. Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 230/24).
Orbene, deve ritenersi che anche lo straniero possa autocertificare il reddito proprio e dei propri familiari, nonché la composizione della propria famiglia, al fine di richiedere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988.
3.3. Ciò premesso, sulla base degli indirizzi interpretativi esposti, la documentazione depositata in atti appare idonea a fornire la compiuta dimostrazione del possesso dei requisiti familiari e reddituali per il godimento del beneficio, sicché la domanda deve essere accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
dichiara discriminatorio il diniego opposto dall' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla domanda del
[...] ricorrente volta al riconoscimento degli assegni familiari per cui è causa;
condanna l' , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore tale prestazione nella misura dovuta in relazione al suo reddito familiare e in relazione alla domanda amministrativa come presentata, con decorrenza di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze, a decorrere dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo;
condanna , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il giudice del lavoro
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