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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 815062 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8 gennaio 2025 la Soget s.p.a. notificava a Ricorrente _1 l'intimazione di pagamento n. 815062 del complessivo importo di €.4.980,64 a titolo di tassa di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche anno 2013 e TARI - TARES anno 2016, dovute al Comune di Taranto.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 114/2025 il contribuente impugnava la predetta intimazione per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione e decadenza della pretesa impositiva;
difetto di motivazione.
Resisteva la Soget s.p.a.
Il Comune restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata richiama, come atto prodromico, l'ingiunzione n. 2022687300000544 notificata in data 30 maggio 2022.
Il Comune, rimasto contumace, non ha assolto l'onere di provare l'avvenuta notifica di tale atto.
Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'intimazione impugnata.
Le spese tra il ricorrente e il Comune di Taranto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese tra il ricorrente e la Soget possono essere compensate, avuto presente che il vizio accertato è ascrivibile al solo Comune.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Taranto al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro
1.500,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e la Soget s.p.a.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TI VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 815062 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8 gennaio 2025 la Soget s.p.a. notificava a Ricorrente _1 l'intimazione di pagamento n. 815062 del complessivo importo di €.4.980,64 a titolo di tassa di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche anno 2013 e TARI - TARES anno 2016, dovute al Comune di Taranto.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 114/2025 il contribuente impugnava la predetta intimazione per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione e decadenza della pretesa impositiva;
difetto di motivazione.
Resisteva la Soget s.p.a.
Il Comune restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata richiama, come atto prodromico, l'ingiunzione n. 2022687300000544 notificata in data 30 maggio 2022.
Il Comune, rimasto contumace, non ha assolto l'onere di provare l'avvenuta notifica di tale atto.
Il ricorso va, pertanto, accolto con annullamento dell'intimazione impugnata.
Le spese tra il ricorrente e il Comune di Taranto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese tra il ricorrente e la Soget possono essere compensate, avuto presente che il vizio accertato è ascrivibile al solo Comune.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Taranto al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro
1.500,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e la Soget s.p.a.