Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026REG.PROV.COLL.
N. 07178/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7178 del 2023, proposto dal Comune di Montemarciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Floriana Risuglia in Roma, via Settembrini 30;
contro
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Manuel Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 065/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. AN TU e uditi per le parti gli Avvocati Alessandro Ferri e Manuel Piras;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS- hanno impugnato davanti al T.A.R. delle Marche la determinazione numero generale n. 808 del 16 novembre 2021, con cui è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n.9 del 15/9/2020 e la S.C.I.A. in variante prot. n. 5363 del 18 marzo 2021.
Nell’ambito dello stesso giudizio hanno altresì impugnato con motivi aggiunti l’ordinanza del Capo settore n.13 del 7 marzo 2022 del Comune di Montemarciano con cui si ordina di procedere alla demolizione e rimessa in pristino stato dell'immobile di loro proprietà, in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela impugnato con ricorso introduttivo.
2. Il T.A.R., con sentenza n. 265/2023, ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati.
Il primo giudice, pur avendo ritenuto in buona parte infondate le pretese di natura sostanziale avanzate con il ricorso di primo grado (relative alla legittimità dell’intervento edilizio realizzato), ha escluso che i provvedimenti annullati siano stati rilasciati a seguito di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi da parte degli interessati, ed ha dunque concluso nel senso che “non era applicabile nella specie il disposto del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (visto che i ricorrenti hanno maturato il legittimo affidamento circa la correttezza dei calcoli eseguiti dal loro progettista, essendo stati tali calcoli validati dal Comune), per cui il provvedimento di autotutela - illegittimo in quanto adottato dopo il decorso del termine di 12 mesi dal rilascio del titolo - va annullato”.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Comune di Montemarciano.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, i ricorrenti in primo grado.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 14 gennaio 2026.
4. Con il primo motivo di appello il Comune di Montemarciano lamenta che “che il termine massimo per l’annullamento di 12 mesi, stabilito del D. L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, invocato dai ricorrenti, non era applicabile al caso di specie in quanto entrato in vigore dal 01/06/2021, mentre al caso in esame, andava applicato il termine di 18 mesi ex art. 21 nonies L. 241/90, vigente al momento dell’emissione del permesso di costruire n. 9 del 15/09/2020 e della SCIA variante del 18/03/2021”.
Il motivo risulta fondato alla stregua di quell’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1702/2025) che applica il principio tempus regit actum con riferimento non già al momento dell’adozione del provvedimento di autotutela, ma piuttosto con riferimento al momento dell’adozione dei provvedimenti che ne sono oggetto.
Tale esegesi è del resto coerente al significato della norma della cui applicazione si tratta, che è quella di costruire il regime di stabilità del provvedimento e, dunque, anche dell’affidamento che il destinatario riponga su tale provvedimento (regime che per i provvedimenti amministrativi anteriori al 1° giugno 2021 era di diciotto mesi).
Peraltro, quand’anche nel caso di specie lo si volesse applicare con riferimento all’epoca di adozione del provvedimento di autotutela, andrebbe comunque considerato che la disposizione che ha ridotto a dodici mesi tale termine è entrata in vigore, appunto, il 1° giugno 2021: dunque è da tale momento che andrebbero computati i dodici mesi per intervenire in autotutela, e nel caso di specie essendo il provvedimento adottato nel mese di novembre 2021 esso sarebbe comunque legittimo.
Inoltre, come condivisibilmente dedotto in memoria di replica dal Comune, nel caso di specie non si è in presenza di un affidamento incolpevole dei ricorrenti, in quanto il principio di autoresponsabilità avrebbe imposto di verificare la correttezza dell’elaborato tecnico presentato per ottenere il titolo abilitativo (senza contare che l’annullamento in autotutela è stato preceduto dall’ordinanza di sospensione dei lavori).
5 L’accoglimento di tale motivo di appello comporta pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, vada respinto il ricorso di primo grado, con condanna alle spese dei ricorrenti nei confronti del Comune.
Gli appellati infatti non hanno proposto appello incidentale, né riproposto motivi non esaminati, sicché i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto gli altri motivi di ricorso sono passati in giudicato.
Dunque nessun rilievo hanno le deduzioni della parte appellata relative al preteso difetto motivazionale relativo all’interesse pubblico all’annullamento, o all’affidamento riposto sul titolo (al di là di quanto sopra già chiarito in tema), alla luce del giudicato formatosi sul rigetto dei relativi motivi di primo grado.
6. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso in appello, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso del rigetto integrale del ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI NC, Presidente FF
AN TU, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TU | BI NC |
IL SEGRETARIO