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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1837/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sidney Arena (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, E dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Siciliani (PEC:
). Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259002848201000, notificata il 30.9.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920220001126133000, 43920220000391534000 e 43920210000397922000, dal valore
1 complessivamente pari a 4.457,27€, deducendo l'estinzione dei crediti ivi richiamati per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare: gli atti impugnati (intimazione di pagamento e relativi avvisi di addebito), nonché le prodromiche e sopra indicate cartelle di pagamento e avvisi di addebito, per le ragioni sopra esposte e, per quanto di ragione: Annullare:
1. l'impugnata INTIMAZIONE DI PAGAMENTO e gli atti prodromici precisati in premessa limitatamente alle parti di competenza di questo Giudice e agli atti all'uopo specificati. dichiarare, per l'effetto, non dovute tutte le somme portate negli atti impugnati, stante l'intervenuto pagamento, sospensione dell'efficacia degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore totalmente anticipatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252
2 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Come dedotto (e contestualmente confermato anche da parte ricorrente) dall'Ente previdenziale, gli avvisi di addebito n. 43920210000397922000 e 43920220000391534000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, sono già stati oggetto di decisione – perché sottesi ad un'ulteriore richiesta di pagamento – nel fascicolo RG n. 2368/2022 (a cui è stato riunito il fascicolo RG n. 2260/2023), in ragione della quale le deduzioni di parte ricorrente – circa l'eventuale estinzione per prescrizione del credito – non hanno trovato accoglimento.
4.1. Si segnala, altresì, che la decisione è oggetto di impugnazione presso la Corte di Appello.
5. Stante l'impugnazione della sentenza e considerato come oggetto di odierna contestazione sia un'ulteriore e nuova richiesta di pagamento, non sussiste un problema di ne bis in idem.
6. Le pretese di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione neppure nel caso in esame.
7. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920210000397922000 è stato notificato l'8.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000391534000 è stato notificato il 9.8.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001126133000 è stato notificato il 13.1.2023. 8. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente, delle richieste di CP_4 pagamento, da ritenersi interruttive dei termini prescrizionali e identificativi di atti di messa in mora del debitore, da cui far decorrere il nuovo quinquennio.
8.1. Esse sono:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001634000, notificato il 29.9.2022 e contenente l'avviso di addebito n. 43920210000397922000;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 1398020230000353000, notificato il 2.10.2023 e contenente gli avvisi di addebito n. 43920220000391534000 e 43920220001126133000.
9. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica delle richieste di pagamento interruttive, non è decorso inutilmente il termine quinquennale. Neppure considerando la data di notifica delle richieste di pagamento interruttive e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di discussione.
10. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
-rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sidney Arena (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, E dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: ); Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Siciliani (PEC:
). Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259002848201000, notificata il 30.9.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920220001126133000, 43920220000391534000 e 43920210000397922000, dal valore
1 complessivamente pari a 4.457,27€, deducendo l'estinzione dei crediti ivi richiamati per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare: gli atti impugnati (intimazione di pagamento e relativi avvisi di addebito), nonché le prodromiche e sopra indicate cartelle di pagamento e avvisi di addebito, per le ragioni sopra esposte e, per quanto di ragione: Annullare:
1. l'impugnata INTIMAZIONE DI PAGAMENTO e gli atti prodromici precisati in premessa limitatamente alle parti di competenza di questo Giudice e agli atti all'uopo specificati. dichiarare, per l'effetto, non dovute tutte le somme portate negli atti impugnati, stante l'intervenuto pagamento, sospensione dell'efficacia degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore totalmente anticipatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti riportati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252
2 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Come dedotto (e contestualmente confermato anche da parte ricorrente) dall'Ente previdenziale, gli avvisi di addebito n. 43920210000397922000 e 43920220000391534000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, sono già stati oggetto di decisione – perché sottesi ad un'ulteriore richiesta di pagamento – nel fascicolo RG n. 2368/2022 (a cui è stato riunito il fascicolo RG n. 2260/2023), in ragione della quale le deduzioni di parte ricorrente – circa l'eventuale estinzione per prescrizione del credito – non hanno trovato accoglimento.
4.1. Si segnala, altresì, che la decisione è oggetto di impugnazione presso la Corte di Appello.
5. Stante l'impugnazione della sentenza e considerato come oggetto di odierna contestazione sia un'ulteriore e nuova richiesta di pagamento, non sussiste un problema di ne bis in idem.
6. Le pretese di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione neppure nel caso in esame.
7. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato a parte ricorrente gli avvisi di addebito nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920210000397922000 è stato notificato l'8.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000391534000 è stato notificato il 9.8.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001126133000 è stato notificato il 13.1.2023. 8. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente, delle richieste di CP_4 pagamento, da ritenersi interruttive dei termini prescrizionali e identificativi di atti di messa in mora del debitore, da cui far decorrere il nuovo quinquennio.
8.1. Esse sono:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200001634000, notificato il 29.9.2022 e contenente l'avviso di addebito n. 43920210000397922000;
- il preavviso di fermo amministrativo n. 1398020230000353000, notificato il 2.10.2023 e contenente gli avvisi di addebito n. 43920220000391534000 e 43920220001126133000.
9. Pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, poiché dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito a quella di notifica delle richieste di pagamento interruttive, non è decorso inutilmente il termine quinquennale. Neppure considerando la data di notifica delle richieste di pagamento interruttive e quella di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di discussione.
10. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
-rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
-condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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