CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2024, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP SU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG 4,GA CA24.1..t C.CV rer;
12 x • pet.70 /41 Penale Sent. Sez. 1 Num. 4869 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 13 marzo 2023, il Tribunale di Rimini, decidendo avverso l'opposizione proposta da GR SI, rigettava l'opposizione e confermava il provvedimento di sequestro preventivo e contestuale confisca ex 85 bis D.p.r. n. 309 del 1990 della somma di euro 162.370,00 emesso in sede esecutiva in data 17 dicembre 2022 dal medesimo Tribunale. 1.1 In fatto, va ricordato che : a) le decisioni emesse in cognizione risultano essere due sentenze applicative di pena su richiesta - ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. - per il delitto di cui agli artt.110 cod.pen. e 73 Dpr n.309 del 1990 (detenzione di 60 grammi circa di cocaina) nei confronti di GR SI e OK AG;
b) in sede di patteggiamento è già intervenuta la confisca di una somma di denaro (pari ad euro 30.450,00) rinvenuta in occasione dell'arresto avvenuto in Rimini il 2 febbraio del 2022; c) la somma di denaro oggetto dell'incidente esecutivo è stata rinvenuta durante una posteriore perquisizione della abitazione, effettuata il 24 febbraio del 2022. 2. Avverso la prima decisione di confisca adottata de plano, la GR ha proposto opposizione sostenendo che: 1) in primo luogo, la confisca di cui si trattava, avendo natura di misura di sicurezza atipica, non poteva essere applicata in pendenza di sospensione dell'esecuzione della pena principale, poiché si verserebbe in un caso diverso da quelli "stabiliti dalla legge" nei quali è consentita, secondo l'art. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen., l'applicazione in ogni tempo di misure di sicurezza;
2) la somma di euro 162.370,00, eccedendo di gran lunga il valore di mercato dello stupefacente la cui detenzione ha formato oggetto della sentenza di condanna (anche in ragione del primo sequestro), non sarebbe suscettibile di confisca ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990, la cui legittimità in sede esecutiva postulerebbe la proporzione tra quella somma e il profitto ricavabile dal reato giudicato. 2.1 Secondo il Tribunale, in primo luogo, è priva di fondamento la pretesa sub 1) di negare l'adottabilità della confisca richiesta nel periodo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen.: il meccanismo ivi previsto, infatti, è ispirato ad una ratio (quella di impedire 2 l'ingresso in carcere di condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione) del tutto estranea alla logica e alla funzione della confisca in casi particolari prevista dall'articolo 240 bis cod. pen. . Altrettanto infondata sarebbe la pretesa sub 2) di subordinare l'adozione in executivis della confisca in parola (e del sequestro ad essere finalizzato) al ricorrere di una condizione ulteriore a quelle sopra elencate, da individuarsi nella proporzione tra la somma da prendere e il profitto ricavabile dal reato spia. 2.2 D Tribunale afferma inoltre che la decisione di confisca risponde a tutti i presupposti di legge, posto che: a) oggetto delle decisioni applicative di pena è un delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990 che, alla luce di una serie di prolungati accertamenti investigativi realizzati prima dell'intervento del 2 febbraio 2022, risulta sintomatico di un'organizzazione ben strutturata e di un'attività lucrativa e continuativa;
b) la somma di denaro contante di cui il PM ha chiesto la confisca è stata rinvenuta alla presenza della GR e della figlia nell'abitazione familiare della prima, nello stesso immobile oggetto del primo intervento della polizia giudiziaria dal quale, attraverso la lavanderia sottostante, la donna gestiva la sua attività di spaccio in concorso con OK;
c) vi è plateale sproporzione tra l'ingente somma contante rinvenuta e i redditi e le attività economiche della GR;
d) non vi è reale dimostrazione della provenienza del denaro;
e) il reato spia risale al medesimo periodo temporale del rinvenimento del denaro, con rispetto del parametro della ragionevolezza temporale. Il Tribunale ritiene quindi di confermare la decisione già adottata nella fase de plano del procedimento, anche all'esito del contraddittorio instaurato a seguito dell'opposizione. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - GR SI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 240 bis cod. pen., con riguardo alla manifesta sproporzione tra somme ablate e profitto riferibile al c.d. "reato-spia" ascritto in cognizione. La difesa della ricorrente sostiene che la possibilità di provvedere in sede di esecuzione alla confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen. può essere esercitata, in 3 sostanza, solo in riferimento alla entità del profitto ricavabile dal reato oggetto di giudizio in cognizione. Ed invero la sentenza che ha definito la vicenda processuale sanciva, ulteriormente alla condanna degli imputati, la confisca della somma in contanti di euro 30.450,00, poiché ritenuta, "per il suo importo elevatissimo, sproporzionata alle modeste disponibilità di entrambi gli imputati": secondo la difesa, la disposta confisca in executivis - di una somma ulteriore - viola ogni ragionevole parametro di necessaria proporzione tra some ablate e quantum ricavabile dalla commissione del reato oggetto di giudizio. Risultano infatti sequestrate liquidità notevolmente eccedenti il valore di mercato dello stupefacente rinvenuto nella co-disponibilità dell'imputata, il che non sarebbe consentito. Inoltre se è vero che la confisca ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 presuppone che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, che questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei reati-spia tassativamente indicati e che detti beni presentano un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero l'attività economica esercitata, la difesa ritiene che comunque l'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione debba essere ontologicamente circoscritta a quelle disponibilità la cui quantificazione risulti parametrata all'oggetto dell'imputazione che ha caratterizzato la fase di cognizione, pena l'esondazione dalla sfera dei poteri del giudice di esecuzione. Nel caso di specie, invece, si sarebbero avviate indagini patrimoniali su soggetti terzi del tutto prive di contiguità con l'oggetto della cognizione, in modo difforme dai presupposti di legge. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata. L'ordinanza del Tribunale afferma, tra l'altro, che l'idoneità del reato presupposto "a fungere da "spia" di un accumulo di ricchezza illecita ... deve essere valutata in concreto ed esclusa ove il fatto si riveli del tutto episodico e occasionale". Secondo la difesa, il fatto reato per il quale sussiste sentenza di condanna, presupposto per l'instaurazione dell'incidente di esecuzione ai fini della confisca allargata, è assolutamente "episodico e occasionale" quanto alla posizione soggettiva dell'odierna ricorrente, che risulta(Vinta da questo unico precedente e del tutto Incensurata fino all'epoca dell'intervenuta applicazione di pena. Dunque, 4 mancherebbe in radice la possibilità di assumere valenza di reato-spia, indefettibile presupposto di applicazione dell'art. 240 bis cod. pen.: da ciò il vizio di contraddizione e illogicità motivazionale del provvedimento di prime cure. 3.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 240 bis cod. pen., con riguardo al disposto di cui agi artt. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen., stante l'attuale sospensione dell'esecuzione penale nei confronti dell'opponente. La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata conferma l'applicabilità della confisca "allargata" in una scansione procedimentale in cui gli effetti penali della sentenza di condanna emessa in sede di cognizione risultano sospesi. Secondo la difesa, dal chiaro disposto di cui all'art. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen. si deve dedurre che l'applicazione di una misura di sicurezza è consentita "in ogni tempo" solamente nei casi stabiliti dalla legge, cosa che non si realizza per la "confisca in casi particolari" nel momento in cui è sospesa l'esecuzione della pena. L'art. 240 bis cod. pen. non prevede infatti la possibilità di ordinare tale misura in ogni tempo, e anche l'avverbio "sempre" presente nel testo dell'articolo in parola significa solo che è preclusa la valutazione discrezionale del giudice se disporre o meno la confisca. Una diversa interpretazione implicherebbe applicazione analogica in malam partem. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo prospetta questioni in diritto manifestamente erronee e tende a confondere l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod.pen.) con quello della confisca per equivalente (regolamentata da espresse e diverse previsioni di legge). 2.1 Ed invero, è del tutto pacifico, per la stessa conformazione legislativa dei due istituti, che solo nella confisca 'per equivalente' la ablazione patrimoniale (che può dirigersi a qualsiasi bene rinvenuto nel patrimonio del condannato o nella sua disponibilità) deve essere «parametrata» al profitto del reato oggetto di accertamento (limite del valore corrispondente al prezzo o profitto del reato), 5 trattandosi di uno strumento sostanzialmente punitivo teso ad assicurare il recupero (anche su beni non di provenienza illecita) del profitto o prezzo del reato. Nella confisca estesa, per converso, la ablazione patrimoniale si verifica in rapporto ad un meccanismo più complesso e articolato, che necessariamente prevede : a) la commissione di un particolare tipo di reato, elevato dal legislatore a 'spia' di una probabile accumulazione illecita pregressa;
b) la prova, fornita dall'accusa, della sproporzione tra beni posseduti dal condannato e capacità reddituale del medesimi;
c) la mancata giustificazione, da parte dell'interessato, della legittima provenienza dei beni risultati sproporzionati. In presenza di dette condizioni, la confisca può raggiungere beni che risultano nella disponibilità del condannato (anche eccedenti il profitto del singolo reato), in ragione della segnalata sproporzione che, in una con la particolare natura del reato commesso (appunto, detto reato/spia), crea una ragionevole presunzione di derivazione illecita dei beni medesimi, in modo non difforme da quanto avviene per la confisca di prevenzione di cui al d.lgs. n.159 del 2011, come di recente evidenziato nelle decisioni di questa Corte di legittimità e della Corte Costituzionale (n.33 del 2018, n.24 del 2019) intervenute su questi temi. 2.2 Dunque del tutto estranea alla conformazione legislativa dell'istituto della confisca estesa è la pretesa di limitarne gli effetti al solo 'profitto' dello specifico reato, per quanto sinora detto. Inoltre, circa l'ambito dei poteri del giudice della esecuzione, la ricorrente non si confronta con i contenuti dell'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. Croste/la del 2021) secondo cui il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima. Nel caso in esame la consumazione del reato-spia è avvenuta sino al 2 febbraio del 2022 e la somma di denaro oggetto di ablazione è stata rinvenuta, nel medesimo luogo ove era stata constatata l'attività di spaccio, soli 22 giorni dopo, il che si pone del tutto in linea con i criteri evidenziati nel citato arresto del massimo organo nomofilattico. 3. Il secondo motivo è parimenti infondato. 6 Il Presidente 3.1 La difesa valorizza un passaggio espressivo contenuto nella decisione che non risulta né corretto in diritto (la commissione del reato-spia può dar luogo alla confisca estesa in ogni caso in cui sia constata la sproporzione tra reddito e patrimonio, per quanto si è detto in precedenza) né calzante al caso in esame, per quanto affermato nella residua parte della decisione impugnata. E' lo stesso Tribunale infatti a motivare, in concreto, circa l'avvenuto monitoraggio della 'costante' attività di spaccio, con affermazione in fatto che non può essere oggetto di rinnovata valutazione nella presente sede di legittimità. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La confisca estesa è misura di sicurezza atipica che prescinde dalla esecuzione della pena detentiva, come si è già precisato da parte di Sez. I n. 36705 del 8.6.2021, rv 281905 (secondo cui in tema di confisca allargata, l'applicazione della misura in sede esecutiva non è subordinata alla perdurante esecuzione della pena inflitta per il reato presupposto) . In detto arresto, condiviso dal Collegio, si è precisato che la disposizione di cui all'art.236 comma cod.pen. crea uno 'statuto separato' della confisca/misura di sicurezza rispetto alle misure di sicurezza personali. Non vi è, pertanto possibilità di ritenere applicabile il principio di necessaria correlazione con la eseguibilità della pena di cui all'art.210 cod.pen. . Del resto, la stessa disposizione di legge di cui all'art. 183 quater disp.att. cod.proc.pen. facoltizza in modo espresso il giudice della esecuzione a disporre la confisca estesa, senza porre alcun limite o rapporto con l'esecuzione della pena, il che ulteriormente conferma la validità del principio di diritto prima citato. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG 4,GA CA24.1..t C.CV rer;
12 x • pet.70 /41 Penale Sent. Sez. 1 Num. 4869 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 13 marzo 2023, il Tribunale di Rimini, decidendo avverso l'opposizione proposta da GR SI, rigettava l'opposizione e confermava il provvedimento di sequestro preventivo e contestuale confisca ex 85 bis D.p.r. n. 309 del 1990 della somma di euro 162.370,00 emesso in sede esecutiva in data 17 dicembre 2022 dal medesimo Tribunale. 1.1 In fatto, va ricordato che : a) le decisioni emesse in cognizione risultano essere due sentenze applicative di pena su richiesta - ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. - per il delitto di cui agli artt.110 cod.pen. e 73 Dpr n.309 del 1990 (detenzione di 60 grammi circa di cocaina) nei confronti di GR SI e OK AG;
b) in sede di patteggiamento è già intervenuta la confisca di una somma di denaro (pari ad euro 30.450,00) rinvenuta in occasione dell'arresto avvenuto in Rimini il 2 febbraio del 2022; c) la somma di denaro oggetto dell'incidente esecutivo è stata rinvenuta durante una posteriore perquisizione della abitazione, effettuata il 24 febbraio del 2022. 2. Avverso la prima decisione di confisca adottata de plano, la GR ha proposto opposizione sostenendo che: 1) in primo luogo, la confisca di cui si trattava, avendo natura di misura di sicurezza atipica, non poteva essere applicata in pendenza di sospensione dell'esecuzione della pena principale, poiché si verserebbe in un caso diverso da quelli "stabiliti dalla legge" nei quali è consentita, secondo l'art. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen., l'applicazione in ogni tempo di misure di sicurezza;
2) la somma di euro 162.370,00, eccedendo di gran lunga il valore di mercato dello stupefacente la cui detenzione ha formato oggetto della sentenza di condanna (anche in ragione del primo sequestro), non sarebbe suscettibile di confisca ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990, la cui legittimità in sede esecutiva postulerebbe la proporzione tra quella somma e il profitto ricavabile dal reato giudicato. 2.1 Secondo il Tribunale, in primo luogo, è priva di fondamento la pretesa sub 1) di negare l'adottabilità della confisca richiesta nel periodo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen.: il meccanismo ivi previsto, infatti, è ispirato ad una ratio (quella di impedire 2 l'ingresso in carcere di condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione) del tutto estranea alla logica e alla funzione della confisca in casi particolari prevista dall'articolo 240 bis cod. pen. . Altrettanto infondata sarebbe la pretesa sub 2) di subordinare l'adozione in executivis della confisca in parola (e del sequestro ad essere finalizzato) al ricorrere di una condizione ulteriore a quelle sopra elencate, da individuarsi nella proporzione tra la somma da prendere e il profitto ricavabile dal reato spia. 2.2 D Tribunale afferma inoltre che la decisione di confisca risponde a tutti i presupposti di legge, posto che: a) oggetto delle decisioni applicative di pena è un delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990 che, alla luce di una serie di prolungati accertamenti investigativi realizzati prima dell'intervento del 2 febbraio 2022, risulta sintomatico di un'organizzazione ben strutturata e di un'attività lucrativa e continuativa;
b) la somma di denaro contante di cui il PM ha chiesto la confisca è stata rinvenuta alla presenza della GR e della figlia nell'abitazione familiare della prima, nello stesso immobile oggetto del primo intervento della polizia giudiziaria dal quale, attraverso la lavanderia sottostante, la donna gestiva la sua attività di spaccio in concorso con OK;
c) vi è plateale sproporzione tra l'ingente somma contante rinvenuta e i redditi e le attività economiche della GR;
d) non vi è reale dimostrazione della provenienza del denaro;
e) il reato spia risale al medesimo periodo temporale del rinvenimento del denaro, con rispetto del parametro della ragionevolezza temporale. Il Tribunale ritiene quindi di confermare la decisione già adottata nella fase de plano del procedimento, anche all'esito del contraddittorio instaurato a seguito dell'opposizione. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - GR SI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 240 bis cod. pen., con riguardo alla manifesta sproporzione tra somme ablate e profitto riferibile al c.d. "reato-spia" ascritto in cognizione. La difesa della ricorrente sostiene che la possibilità di provvedere in sede di esecuzione alla confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen. può essere esercitata, in 3 sostanza, solo in riferimento alla entità del profitto ricavabile dal reato oggetto di giudizio in cognizione. Ed invero la sentenza che ha definito la vicenda processuale sanciva, ulteriormente alla condanna degli imputati, la confisca della somma in contanti di euro 30.450,00, poiché ritenuta, "per il suo importo elevatissimo, sproporzionata alle modeste disponibilità di entrambi gli imputati": secondo la difesa, la disposta confisca in executivis - di una somma ulteriore - viola ogni ragionevole parametro di necessaria proporzione tra some ablate e quantum ricavabile dalla commissione del reato oggetto di giudizio. Risultano infatti sequestrate liquidità notevolmente eccedenti il valore di mercato dello stupefacente rinvenuto nella co-disponibilità dell'imputata, il che non sarebbe consentito. Inoltre se è vero che la confisca ex art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 presuppone che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, che questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei reati-spia tassativamente indicati e che detti beni presentano un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero l'attività economica esercitata, la difesa ritiene che comunque l'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione debba essere ontologicamente circoscritta a quelle disponibilità la cui quantificazione risulti parametrata all'oggetto dell'imputazione che ha caratterizzato la fase di cognizione, pena l'esondazione dalla sfera dei poteri del giudice di esecuzione. Nel caso di specie, invece, si sarebbero avviate indagini patrimoniali su soggetti terzi del tutto prive di contiguità con l'oggetto della cognizione, in modo difforme dai presupposti di legge. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata. L'ordinanza del Tribunale afferma, tra l'altro, che l'idoneità del reato presupposto "a fungere da "spia" di un accumulo di ricchezza illecita ... deve essere valutata in concreto ed esclusa ove il fatto si riveli del tutto episodico e occasionale". Secondo la difesa, il fatto reato per il quale sussiste sentenza di condanna, presupposto per l'instaurazione dell'incidente di esecuzione ai fini della confisca allargata, è assolutamente "episodico e occasionale" quanto alla posizione soggettiva dell'odierna ricorrente, che risulta(Vinta da questo unico precedente e del tutto Incensurata fino all'epoca dell'intervenuta applicazione di pena. Dunque, 4 mancherebbe in radice la possibilità di assumere valenza di reato-spia, indefettibile presupposto di applicazione dell'art. 240 bis cod. pen.: da ciò il vizio di contraddizione e illogicità motivazionale del provvedimento di prime cure. 3.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 240 bis cod. pen., con riguardo al disposto di cui agi artt. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen., stante l'attuale sospensione dell'esecuzione penale nei confronti dell'opponente. La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata conferma l'applicabilità della confisca "allargata" in una scansione procedimentale in cui gli effetti penali della sentenza di condanna emessa in sede di cognizione risultano sospesi. Secondo la difesa, dal chiaro disposto di cui all'art. 205 c. 2 n.3 e 236 c. 2 cod. pen. si deve dedurre che l'applicazione di una misura di sicurezza è consentita "in ogni tempo" solamente nei casi stabiliti dalla legge, cosa che non si realizza per la "confisca in casi particolari" nel momento in cui è sospesa l'esecuzione della pena. L'art. 240 bis cod. pen. non prevede infatti la possibilità di ordinare tale misura in ogni tempo, e anche l'avverbio "sempre" presente nel testo dell'articolo in parola significa solo che è preclusa la valutazione discrezionale del giudice se disporre o meno la confisca. Una diversa interpretazione implicherebbe applicazione analogica in malam partem. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo prospetta questioni in diritto manifestamente erronee e tende a confondere l'istituto della confisca cd. estesa (attuale art. 240 bis cod.pen.) con quello della confisca per equivalente (regolamentata da espresse e diverse previsioni di legge). 2.1 Ed invero, è del tutto pacifico, per la stessa conformazione legislativa dei due istituti, che solo nella confisca 'per equivalente' la ablazione patrimoniale (che può dirigersi a qualsiasi bene rinvenuto nel patrimonio del condannato o nella sua disponibilità) deve essere «parametrata» al profitto del reato oggetto di accertamento (limite del valore corrispondente al prezzo o profitto del reato), 5 trattandosi di uno strumento sostanzialmente punitivo teso ad assicurare il recupero (anche su beni non di provenienza illecita) del profitto o prezzo del reato. Nella confisca estesa, per converso, la ablazione patrimoniale si verifica in rapporto ad un meccanismo più complesso e articolato, che necessariamente prevede : a) la commissione di un particolare tipo di reato, elevato dal legislatore a 'spia' di una probabile accumulazione illecita pregressa;
b) la prova, fornita dall'accusa, della sproporzione tra beni posseduti dal condannato e capacità reddituale del medesimi;
c) la mancata giustificazione, da parte dell'interessato, della legittima provenienza dei beni risultati sproporzionati. In presenza di dette condizioni, la confisca può raggiungere beni che risultano nella disponibilità del condannato (anche eccedenti il profitto del singolo reato), in ragione della segnalata sproporzione che, in una con la particolare natura del reato commesso (appunto, detto reato/spia), crea una ragionevole presunzione di derivazione illecita dei beni medesimi, in modo non difforme da quanto avviene per la confisca di prevenzione di cui al d.lgs. n.159 del 2011, come di recente evidenziato nelle decisioni di questa Corte di legittimità e della Corte Costituzionale (n.33 del 2018, n.24 del 2019) intervenute su questi temi. 2.2 Dunque del tutto estranea alla conformazione legislativa dell'istituto della confisca estesa è la pretesa di limitarne gli effetti al solo 'profitto' dello specifico reato, per quanto sinora detto. Inoltre, circa l'ambito dei poteri del giudice della esecuzione, la ricorrente non si confronta con i contenuti dell'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. Croste/la del 2021) secondo cui il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima. Nel caso in esame la consumazione del reato-spia è avvenuta sino al 2 febbraio del 2022 e la somma di denaro oggetto di ablazione è stata rinvenuta, nel medesimo luogo ove era stata constatata l'attività di spaccio, soli 22 giorni dopo, il che si pone del tutto in linea con i criteri evidenziati nel citato arresto del massimo organo nomofilattico. 3. Il secondo motivo è parimenti infondato. 6 Il Presidente 3.1 La difesa valorizza un passaggio espressivo contenuto nella decisione che non risulta né corretto in diritto (la commissione del reato-spia può dar luogo alla confisca estesa in ogni caso in cui sia constata la sproporzione tra reddito e patrimonio, per quanto si è detto in precedenza) né calzante al caso in esame, per quanto affermato nella residua parte della decisione impugnata. E' lo stesso Tribunale infatti a motivare, in concreto, circa l'avvenuto monitoraggio della 'costante' attività di spaccio, con affermazione in fatto che non può essere oggetto di rinnovata valutazione nella presente sede di legittimità. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La confisca estesa è misura di sicurezza atipica che prescinde dalla esecuzione della pena detentiva, come si è già precisato da parte di Sez. I n. 36705 del 8.6.2021, rv 281905 (secondo cui in tema di confisca allargata, l'applicazione della misura in sede esecutiva non è subordinata alla perdurante esecuzione della pena inflitta per il reato presupposto) . In detto arresto, condiviso dal Collegio, si è precisato che la disposizione di cui all'art.236 comma cod.pen. crea uno 'statuto separato' della confisca/misura di sicurezza rispetto alle misure di sicurezza personali. Non vi è, pertanto possibilità di ritenere applicabile il principio di necessaria correlazione con la eseguibilità della pena di cui all'art.210 cod.pen. . Del resto, la stessa disposizione di legge di cui all'art. 183 quater disp.att. cod.proc.pen. facoltizza in modo espresso il giudice della esecuzione a disporre la confisca estesa, senza porre alcun limite o rapporto con l'esecuzione della pena, il che ulteriormente conferma la validità del principio di diritto prima citato. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore