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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13740 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario ER IL EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 14247 2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. Luigi Minasi e AN Capecci,
con Studio in Roma, P.zza della Libertà, 10
◼ Indirizzi telematici
ATTORE/RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Federica Stoppani
con Studio in Roma, v.le Parioli, 44
CONVENUTA/RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo tra privati
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2025 delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e di costituzione e risposta.
La causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle pari dei termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato in data 12 maggio 2023, l'Avv.
AN MA conveniva in giudizio la sorella chiedendo Controparte_1 accertarsi e dichiararsi che la stessa fosse tenuta a restituire la somma complessiva di €
50.776,00, oltre interessi legali, in virtù di tre bonifici bancari eseguiti nell'anno 2013, riportanti la causale “prestito ristrutturazione”.
Il ricorrente affermava di aver concesso tale somma per agevolare la sorella nella ristrutturazione dell'immobile acquistato in Roma, a seguito della separazione dal marito e del trasferimento da L'Aquila alla capitale. I versamenti furono effettuati nei mesi di maggio, luglio e ottobre 2013 (rispettivamente € 25.000, € 15.000, € 10.000), come documentato in atti.
Poiché, nonostante ripetute richieste verbali e scritte, non vi era mai stata restituzione della somma, né manifestazione di volontà in tal senso da parte della convenuta, il ricorrente procedeva a inviare formale diffida e messa in mora in data 24 maggio 2022, senza ricevere riscontro. Ne seguiva la promozione del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava integralmente la domanda, affermando che la somma oggetto di causa fosse stata elargita a titolo di liberalità fraterna, senza alcun obbligo di restituzione. La dazione sarebbe avvenuta per mero spirito di solidarietà familiare, senza alcuna richiesta né formale né informale da parte sua. Veniva altresì esclusa l'esistenza di patti scritti o orali circa la restituzione.
Alla prima udienza (27.6.2023), il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, c.p.c, n. 1-3, nonché conclusionali e repliche. Non venivano ammessi mezzi istruttori testimoniali rilevando il Giudice la natura documentale della causa.
In diritto:
Il thema decidendum del presente giudizio concerne la qualificazione giuridica della dazione di denaro operata dal ricorrente in favore della convenuta. In particolare, occorre stabilire se tale dazione configuri un mutuo ex art. 1813 c.c., con conseguente obbligo di restituzione, ovvero un atto di liberalità (donazione indiretta o mera elargizione fraterna), privo di obbligazioni restitutorie.
Secondo l'art. 1813 c.c., “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Nel caso di elargizioni tra familiari, il confine tra mutuo e liberalità può risultare sfumato. La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., “è il contratto col quale, per spirito di
Pag. 2 di 5 liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale: “ il convenuto che affermi l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo. Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui uno spostamento di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificativa. In altre parole, non è ammesso un trasferimento di denaro senza causa, quindi, se il giudice decide di rigettare la richiesta di ripetizione delle somme, deve utilizzare “un criterio di particolare cautela”.(Cfr:Cass. sezione II civile, ordinanza 19 maggio - 8 ottobre 2021, n. 27372 ). “
Nel caso che ci occupa, anche in assenza di un contratto scritto, è possibile desumere la sussistenza di un contratto di mutuo da elementi oggettivi, quali: la tracciabilità della dazione;
la causale del versamento;
l'atteggiamento complessivo delle parti (richiesta di restituzione, comunicazioni, silenzio).
In merito alla causalità de del trasferimento e sull'onere della prova si osserva quanto segue:
L'art. 2697 c.c. impone a chi agisce in restituzione di provare: a)La dazione della somma;
b)L'esistenza di un titolo obbligatorio (mutuo, contratto, riconoscimento di debito, ecc.).
Nel caso di specie:
è pacifica la dazione della somma, come ammesso da entrambe le parti;
è controversa la natura del titolo: mutuo o liberalità.
Parte ricorrente fonda la pretesa restitutoria sulla causale riportata nei tre bonifici:
“prestito ristrutturazione”;
l'analogo trattamento economico era avvenuto verso l'altro fratello che ha CP_2 restituito la somma ricevuta;
rilevante appare inoltre la mancanza di elementi che giustificano l'intenzione di
“donare”.
La convenuta, al contrario, deduce l'assenza di formale richiesta scritta;
il carattere affettivo del rapporto fraterno;
l'assenza di qualunque sollecito di restituzione per dieci anni.
Esaminate le rispettive prospettazioni, questo giudice ritiene che la causale “prestito ristrutturazione” non sia neutra, ma indice di volontà dispositiva non gratuita;
l'assenza di formale contratto non esclude il mutuo, specie in ambito familiare;
Pag. 3 di 5 la restituzione operata da un altro fratello nelle stesse circostanze dimostra una prassi familiare non liberale ma negoziale;
il silenzio prolungato non integra automaticamente rinuncia all'obbligo restitutorio.
La giurisprudenza più recente (Cass. civ., sez. II, 03/12/2024, n. 30872) ha ribadito che:
"La mera ricezione di somme di denaro, pur in ambito familiare, non implica necessariamente liberalità, se l'accipiens non fornisce prova di una volontà donativa, e la causale risulta di natura obbligatoria."
E ancora, secondo Cass. civ., sez. III, 27372/2021:
“La causale “prestito” contenuta in un bonifico costituisce valida prova di un finanziamento, se l'accipiens non giustifica altrimenti il passaggio di denaro.”
Nel caso in esame, la convenuta non ha allegato alcuna prova concreta di un animus donandi, né documenti né condotte concludenti in tal senso.
Si esclude altresì che la fattispecie possa essere ritenuta quale donazione indiretta o di modico valore
L'importo di € 50.000,00 non può essere qualificato come “di modico valore” ai sensi dell'art. 783 c.c., tenuto conto: del reddito medio di un professionista forense;
delle esigenze familiari dell'EN (coniugato con due figli);
della non irrilevante incidenza patrimoniale della dazione.
Non è altresì ravvisabile una donazione indiretta, mancando un negozio giuridico che la giustifichi (es. pagamento di un debito altrui, intestazione simulata, ecc.).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie la domanda dell'Avv. AN MA e per l'effetto:
➢ accerta e dichiara che la Dott.ssa è debitrice nei confronti Controparte_1 del ricorrente della somma di € 50.000,00;
➢ condanna la convenuta a restituire al ricorrente l'importo di € 50.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dal 24 maggio 2022 (data della messa in ora), fino al saldo effettivo;
Pag. 4 di 5 ➢ condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.55/2014 come segue:
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma,
07 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
( ER IL EN)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario ER IL EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 14247 2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. Luigi Minasi e AN Capecci,
con Studio in Roma, P.zza della Libertà, 10
◼ Indirizzi telematici
ATTORE/RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Federica Stoppani
con Studio in Roma, v.le Parioli, 44
CONVENUTA/RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo tra privati
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2025 delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e di costituzione e risposta.
La causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle pari dei termini per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato in data 12 maggio 2023, l'Avv.
AN MA conveniva in giudizio la sorella chiedendo Controparte_1 accertarsi e dichiararsi che la stessa fosse tenuta a restituire la somma complessiva di €
50.776,00, oltre interessi legali, in virtù di tre bonifici bancari eseguiti nell'anno 2013, riportanti la causale “prestito ristrutturazione”.
Il ricorrente affermava di aver concesso tale somma per agevolare la sorella nella ristrutturazione dell'immobile acquistato in Roma, a seguito della separazione dal marito e del trasferimento da L'Aquila alla capitale. I versamenti furono effettuati nei mesi di maggio, luglio e ottobre 2013 (rispettivamente € 25.000, € 15.000, € 10.000), come documentato in atti.
Poiché, nonostante ripetute richieste verbali e scritte, non vi era mai stata restituzione della somma, né manifestazione di volontà in tal senso da parte della convenuta, il ricorrente procedeva a inviare formale diffida e messa in mora in data 24 maggio 2022, senza ricevere riscontro. Ne seguiva la promozione del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava integralmente la domanda, affermando che la somma oggetto di causa fosse stata elargita a titolo di liberalità fraterna, senza alcun obbligo di restituzione. La dazione sarebbe avvenuta per mero spirito di solidarietà familiare, senza alcuna richiesta né formale né informale da parte sua. Veniva altresì esclusa l'esistenza di patti scritti o orali circa la restituzione.
Alla prima udienza (27.6.2023), il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, c.p.c, n. 1-3, nonché conclusionali e repliche. Non venivano ammessi mezzi istruttori testimoniali rilevando il Giudice la natura documentale della causa.
In diritto:
Il thema decidendum del presente giudizio concerne la qualificazione giuridica della dazione di denaro operata dal ricorrente in favore della convenuta. In particolare, occorre stabilire se tale dazione configuri un mutuo ex art. 1813 c.c., con conseguente obbligo di restituzione, ovvero un atto di liberalità (donazione indiretta o mera elargizione fraterna), privo di obbligazioni restitutorie.
Secondo l'art. 1813 c.c., “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Nel caso di elargizioni tra familiari, il confine tra mutuo e liberalità può risultare sfumato. La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., “è il contratto col quale, per spirito di
Pag. 2 di 5 liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale: “ il convenuto che affermi l'esistenza di un diverso titolo è tenuto ad allegarlo. Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui uno spostamento di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificativa. In altre parole, non è ammesso un trasferimento di denaro senza causa, quindi, se il giudice decide di rigettare la richiesta di ripetizione delle somme, deve utilizzare “un criterio di particolare cautela”.(Cfr:Cass. sezione II civile, ordinanza 19 maggio - 8 ottobre 2021, n. 27372 ). “
Nel caso che ci occupa, anche in assenza di un contratto scritto, è possibile desumere la sussistenza di un contratto di mutuo da elementi oggettivi, quali: la tracciabilità della dazione;
la causale del versamento;
l'atteggiamento complessivo delle parti (richiesta di restituzione, comunicazioni, silenzio).
In merito alla causalità de del trasferimento e sull'onere della prova si osserva quanto segue:
L'art. 2697 c.c. impone a chi agisce in restituzione di provare: a)La dazione della somma;
b)L'esistenza di un titolo obbligatorio (mutuo, contratto, riconoscimento di debito, ecc.).
Nel caso di specie:
è pacifica la dazione della somma, come ammesso da entrambe le parti;
è controversa la natura del titolo: mutuo o liberalità.
Parte ricorrente fonda la pretesa restitutoria sulla causale riportata nei tre bonifici:
“prestito ristrutturazione”;
l'analogo trattamento economico era avvenuto verso l'altro fratello che ha CP_2 restituito la somma ricevuta;
rilevante appare inoltre la mancanza di elementi che giustificano l'intenzione di
“donare”.
La convenuta, al contrario, deduce l'assenza di formale richiesta scritta;
il carattere affettivo del rapporto fraterno;
l'assenza di qualunque sollecito di restituzione per dieci anni.
Esaminate le rispettive prospettazioni, questo giudice ritiene che la causale “prestito ristrutturazione” non sia neutra, ma indice di volontà dispositiva non gratuita;
l'assenza di formale contratto non esclude il mutuo, specie in ambito familiare;
Pag. 3 di 5 la restituzione operata da un altro fratello nelle stesse circostanze dimostra una prassi familiare non liberale ma negoziale;
il silenzio prolungato non integra automaticamente rinuncia all'obbligo restitutorio.
La giurisprudenza più recente (Cass. civ., sez. II, 03/12/2024, n. 30872) ha ribadito che:
"La mera ricezione di somme di denaro, pur in ambito familiare, non implica necessariamente liberalità, se l'accipiens non fornisce prova di una volontà donativa, e la causale risulta di natura obbligatoria."
E ancora, secondo Cass. civ., sez. III, 27372/2021:
“La causale “prestito” contenuta in un bonifico costituisce valida prova di un finanziamento, se l'accipiens non giustifica altrimenti il passaggio di denaro.”
Nel caso in esame, la convenuta non ha allegato alcuna prova concreta di un animus donandi, né documenti né condotte concludenti in tal senso.
Si esclude altresì che la fattispecie possa essere ritenuta quale donazione indiretta o di modico valore
L'importo di € 50.000,00 non può essere qualificato come “di modico valore” ai sensi dell'art. 783 c.c., tenuto conto: del reddito medio di un professionista forense;
delle esigenze familiari dell'EN (coniugato con due figli);
della non irrilevante incidenza patrimoniale della dazione.
Non è altresì ravvisabile una donazione indiretta, mancando un negozio giuridico che la giustifichi (es. pagamento di un debito altrui, intestazione simulata, ecc.).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie la domanda dell'Avv. AN MA e per l'effetto:
➢ accerta e dichiara che la Dott.ssa è debitrice nei confronti Controparte_1 del ricorrente della somma di € 50.000,00;
➢ condanna la convenuta a restituire al ricorrente l'importo di € 50.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dal 24 maggio 2022 (data della messa in ora), fino al saldo effettivo;
Pag. 4 di 5 ➢ condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.55/2014 come segue:
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma,
07 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
( ER IL EN)
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