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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4518/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1
CAPPUCCIO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/92
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1
requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento di una condizione di handicap grave, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/92.
1 Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso, nel merito CP_1
deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione il 15.12.2025, la parte convenuta in data 11.12.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1
ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del
2 CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 29.09.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 07.10.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 03.11.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott.ssa , con Persona_1
procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “esiti di by pass aorto-coronarico con sostituzione valvolare mitralica e plastica tricuspidale in cardiopatia sclerotica e funzione depressa (FE 40%) in attuale compenso;
aneurisma aorta sottorenale;
esiti di gastrectomia subtotale in attuale follow-up, in assenza di ripresa di malattia;
enfisema bolloso diffuso;
spina calcaneare bilaterale;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
3 Tale patologie, ha precisato il CTU danno luogo da una situazione di handicap, senza, tuttavia, la dedotta connotazione di gravità.
In particolare il consulente d'ufficio ha ben chiarito che la deambulazione e passaggi posturali avvengono con appoggio monolaterale, che il ricorrente
è vigile, non ben orientato, collaborante;
che l'eloquio è abbastanza fluido e ben organizzato;
che il periziato risponde in modo congruo alle domande, anche se con un lieve rallentamento.
La principale censura che il ricorrente muove alla CTU svolta nella fase sommaria attiene alla asseritamente erronea valutazione dei test ADL e
IADL (ADL 4/6, IADL 2/8).
Ebbene, proprio i risultati di tali test confortano le conclusioni cui l'Ausiliare nominato nella prima fase è pervenuto.
Il ricorrente (test IADL) “si sposta da solo sui mezzi pubblici e guida la propria auto” e “maneggia le proprie finanze in modo indipendente”; (test ADL) “prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe”;
“va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza, può utilizzare mezzi di supporto come bastone deambulatore…”; “si sposta dentro e fuori dal letto
e in poltrona senza assistenza, eventualmente con canadese o deambulatore”; “ha bisogno di assistenza nell'alimentazione per tagliare la carne o imburrare il pane”.
I testi e IADL tracciano, pertanto, limitazioni che possono sicuramente inquadrarsi in una condizione di svantaggio non grave.
Ebbene, si osserva che secondo la definizione di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, è portatore di handicap grave una persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dispone che “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
4 continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Gli elementi salienti che permettono la definizione della persona con handicap sono pertanto: la documentata realtà della minorazione;
la circostanza che la minorazione causi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
l'ulteriore circostanza che gli effetti della minorazione siano di entità tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Per il riconoscimento della connotazione di gravità (come era stato richiesto nel caso specifico) occorre, pertanto, dimostrare che la ridotta autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale.
Ebbene, come già posto in rilievo, la condizione di gravità non sussiste.
In definitiva le patologie da cui il ricorrente è affetto, che non danno luogo ad una impossibilità ma solo ad una difficoltà di deambulare, non sono tali da determinare significativi segni di decadimento cognitivo (si ripete risulta: che il ricorrente è vigile, non ben orientato, collaborante;
che l'eloquio è abbastanza fluido e ben organizzato;
che il periziato risponde in modo congruo alle domande, anche se con un lieve rallentamento;
dai testi risulta che si sposta da solo sui mezzi pubblici e guida la propria auto;
che maneggia le proprie finanze in modo indipendente;
che prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe;
che va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza, può utilizzare mezzi di supporto come bastone deambulatore;
che si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza, eventualmente con canadese o deambulatore;
che ha bisogno di assistenza nell'alimentazione per tagliare la carne o imburrare il pane).
5 Quella che emerge dalla documentazione in atti è, dunque, una condizione di handicap lieve;
il ricorrente non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale che, diversamente a quanto eccepito sono confermati a seguito delle osservazioni delle parti, alle quali il CTU ha risposto con atto depositato lo stesso giorno in cui è stata depositata la relazione di consulenza.
La parte ricorrente, infatti, si limitata ad una indicazione delle patologie da cui è affetta senza indicare come tali patologie incidano nella sfera individuale o in quella di relazione, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione.
In conclusione la domanda deve essere respinta.
In difetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite poste a carico della parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed
Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata
6 in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del
50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal
DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass.
7 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass.
n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà
(così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso le spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.932,00, oltre accessori dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
1.932,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 16/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
8
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4518/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1
CAPPUCCIO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/92
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1
requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento di una condizione di handicap grave, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione. Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/92.
1 Si è costituito l' eccependo l'intempestività del ricorso, nel merito CP_1
deducendo l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione il 15.12.2025, la parte convenuta in data 11.12.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1
ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del
2 CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 29.09.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 07.10.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 03.11.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott.ssa , con Persona_1
procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “esiti di by pass aorto-coronarico con sostituzione valvolare mitralica e plastica tricuspidale in cardiopatia sclerotica e funzione depressa (FE 40%) in attuale compenso;
aneurisma aorta sottorenale;
esiti di gastrectomia subtotale in attuale follow-up, in assenza di ripresa di malattia;
enfisema bolloso diffuso;
spina calcaneare bilaterale;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
3 Tale patologie, ha precisato il CTU danno luogo da una situazione di handicap, senza, tuttavia, la dedotta connotazione di gravità.
In particolare il consulente d'ufficio ha ben chiarito che la deambulazione e passaggi posturali avvengono con appoggio monolaterale, che il ricorrente
è vigile, non ben orientato, collaborante;
che l'eloquio è abbastanza fluido e ben organizzato;
che il periziato risponde in modo congruo alle domande, anche se con un lieve rallentamento.
La principale censura che il ricorrente muove alla CTU svolta nella fase sommaria attiene alla asseritamente erronea valutazione dei test ADL e
IADL (ADL 4/6, IADL 2/8).
Ebbene, proprio i risultati di tali test confortano le conclusioni cui l'Ausiliare nominato nella prima fase è pervenuto.
Il ricorrente (test IADL) “si sposta da solo sui mezzi pubblici e guida la propria auto” e “maneggia le proprie finanze in modo indipendente”; (test ADL) “prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe”;
“va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza, può utilizzare mezzi di supporto come bastone deambulatore…”; “si sposta dentro e fuori dal letto
e in poltrona senza assistenza, eventualmente con canadese o deambulatore”; “ha bisogno di assistenza nell'alimentazione per tagliare la carne o imburrare il pane”.
I testi e IADL tracciano, pertanto, limitazioni che possono sicuramente inquadrarsi in una condizione di svantaggio non grave.
Ebbene, si osserva che secondo la definizione di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, è portatore di handicap grave una persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dispone che “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
4 continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Gli elementi salienti che permettono la definizione della persona con handicap sono pertanto: la documentata realtà della minorazione;
la circostanza che la minorazione causi difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa;
l'ulteriore circostanza che gli effetti della minorazione siano di entità tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Per il riconoscimento della connotazione di gravità (come era stato richiesto nel caso specifico) occorre, pertanto, dimostrare che la ridotta autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o in quella relazionale.
Ebbene, come già posto in rilievo, la condizione di gravità non sussiste.
In definitiva le patologie da cui il ricorrente è affetto, che non danno luogo ad una impossibilità ma solo ad una difficoltà di deambulare, non sono tali da determinare significativi segni di decadimento cognitivo (si ripete risulta: che il ricorrente è vigile, non ben orientato, collaborante;
che l'eloquio è abbastanza fluido e ben organizzato;
che il periziato risponde in modo congruo alle domande, anche se con un lieve rallentamento;
dai testi risulta che si sposta da solo sui mezzi pubblici e guida la propria auto;
che maneggia le proprie finanze in modo indipendente;
che prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe;
che va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza, può utilizzare mezzi di supporto come bastone deambulatore;
che si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza, eventualmente con canadese o deambulatore;
che ha bisogno di assistenza nell'alimentazione per tagliare la carne o imburrare il pane).
5 Quella che emerge dalla documentazione in atti è, dunque, una condizione di handicap lieve;
il ricorrente non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale che, diversamente a quanto eccepito sono confermati a seguito delle osservazioni delle parti, alle quali il CTU ha risposto con atto depositato lo stesso giorno in cui è stata depositata la relazione di consulenza.
La parte ricorrente, infatti, si limitata ad una indicazione delle patologie da cui è affetta senza indicare come tali patologie incidano nella sfera individuale o in quella di relazione, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione.
In conclusione la domanda deve essere respinta.
In difetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite poste a carico della parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed
Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata
6 in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del
50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal
DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass.
7 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass.
n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà
(così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso le spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.932,00, oltre accessori dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
1.932,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 16/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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