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Sentenza 14 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03423/2026REG.PROV.COLL.
N. 03515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3515 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 979/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Giovanni AS e udito per la parte ricorrente in revocazione l’avvocati Michele Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso per ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 979/2025 resa nel giudizio di appello n. 6486/2024 proposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3028/2024.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- il signor -OMISSIS- è stato escluso dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 settembre 2022 a causa di un precedente episodio che lo aveva visto coinvolto, quando, a seguito di controllo di Polizia, era risultato positivo all'assunzione di sostanza stupefacente di tipo "cannabinoidi";
- il signor -OMISSIS- ha impugnato l’esclusione dinanzi al Tar per il Lazio che, con sentenza n. 3028/2024 ha accolto il ricorso;
- la sentenza del Tar per il Lazio è stata appellata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 979/2025, ha accolto l’appello.
3. Nella sentenza appena citata, il Consiglio di Stato ha espresso le seguenti statuizioni:
- l’art.12, comma 6, del bando del concorso al quale l’appellato ha partecipato ha previsto espressamente, quale causa di inidoneità al concorso, l’uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool, attuali o pregressi. Il comma 7 ha disposto, nel caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso;
- per orientamento prevalente, la giurisprudenza ritiene giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle Forze Armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti di consumo di sostanze stupefacenti c.d. leggere;
3.1 In particolare, la sentenza n. 979/2025 del Consiglio di Stato contiene le seguenti statuizioni:
« 7.4. Nel caso in questione, contrariamente a quanto affermato dal Tar, deve presumersi che la detenzione o l'uso siano stati rigorosamente accertati in capo all'interessato.
L’appellante sottolinea come, nella segnalazione di reato, i militari affermino che alla loro vista, “gli occupanti del veicolo … tentavano di mettere in moto…, ma venivano prontamente bloccati”. Aperto lo sportello, gli operatori avvertivano un odore acre, “caratteristico dell’odore del fumo da combustione della marjuana ed inoltre gli occupanti presentavano tutti occhi arrossati elucidi. Vistisi scoperti, ammettevano di aver poco prima fumato uno spinello”. All’interno dell’abitacolo venivano rinvenute “nr. 2 (due) cime di sostanza vegetale, del peso complessivo di 0.52 grammi che il successivo narcotest acclarava essere sostanza stupefacente del tipo marjuana”. “A seguito degli accertamenti tossicologici … veniva refertata la positività ai cannabinoidi in capo al conducente”.
Dal verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo - Nucleo Operativo e Radiomobile il 30 dicembre 2018, firmato dall’appellato, emerge che questi, congiuntamente ai presenti, dichiarava di aver fumato uno spinello.
Risultano, quindi, evidenti elementi di prova dell’uso della sostanza stupefacente.
Risulta poi smentita la circostanza che “la sostanza stupefacente non è stata sottoposta ad alcun esame, non potendosi quindi stabilire se si trattasse o meno di stupefacente”, in quanto, come visto, il narcotest accertava che la sostanza rinvenuta era uno stupefacente del tipo marjuana.
La circostanza di una prima ammissione del fatto (i giovani fermati per il controllo avevano dichiarato, evidentemente tutti, di aver fumato uno spinello), congiuntamente all’analisi del materiale fumato, avevano, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dato la prova certa dell’assunzione della droga, risultando quindi irrilevanti le analisi delle urine, necessarie ai diversi fini dell’accertamento del reato di guida senza patente.
7.5. Ma anche a tralasciare tutti gli elementi sopra riportati, risulta troncante, al fine di ritenere integrata la prova della condotta incompatibile con la partecipazione al concorso, l’esame della sentenza penale, dalla quale risulta che l’appellato aveva dichiarato di non aver assunto stupefacenti in quell’occasione ma una ventina di giorni prima: quindi, per sua stessa ammissione, vi era comunque stato un uso di sostanze stupefacenti, sufficiente a determinare l’esclusione dal concorso anche qualora isolato, ma nel caso specifico nemmeno caratterizzato dalla unicità.
7.6. Poiché la condotta di “uso di sostanze psicoattive” emergeva chiaramente dagli atti acquisiti in via istruttoria, l'amministrazione ha correttamente proceduto all'esclusione del candidato in conformità alle previsioni dell'art. 12 del bando relativo ai requisiti e condizioni per l'ammissione.
7.7. Il provvedimento impugnato è, quindi, adeguatamente motivato, non rivestendo alcun rilievo il carattere risalente dell'episodio, avvenuto peraltro allorquando l'interessato era maggiorenne e quindi aveva un'età sufficientemente matura per rendersi conto del disvalore giuridico, morale e sociale della propria condotta (cfr. in proposito la decisione di questa Sezione n. 10383/2024 del 24/12/2024) ».
4. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato 979/2025 propone ricorso per revocazione il signor -OMISSIS- per le ragioni che saranno più avanti esaminate.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza chiedendo il rigetto del ricorso in revocazione.
6. Con ordinanza n. 1820/2025 la Sezione ha rigettato domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per revocazione per mancanza del fumus boni iuris .
7. All’udienza del 23 aprile 2026 il ricorso per revocazione è stato trattenuto per la decisione.
RI
1. Dopo aver ricostruito gli elementi in fatto della vicenda (richiamando, tra l’altro: (i) la sentenza del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto n. 319/2019 che ha dichiarato nullo il decreto prefettizio di sospensione della patente di guida per anni uno; (ii) la sentenza del tribunale penale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 143/2020 di assoluzione per la violazione dell’art. 187 del codice della strada; (iii) un referto dell’Azienda Sanitaria provinciale di Messina relativo all’attendibilità dell’esame delle urine) parte ricorrente in revocazione ripropone le tesi sostenute anche nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza di cui si chiede la revocazione, tesi sintetizzabile nell’affermazione per cui non sarebbe esistita la prova che il ricorrente avesse effettivamente assunto la sostanza stupefacente.
1.1 Il ricorrente in revocazione sostiene che nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 979/2025 sarebbe rinvenibile l’errore di fatto per abbaglio dei sensi indotto da controparte (art. 395, comma 4, c.p.c.).
In particolare si sostiene che:
- la ricostruzione logica, cronologica, fattuale degli accadimenti occorsi all’odierno impugnante, è contenuta in due sentenze - Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) n.319/2019 che si concludeva con l’invocata dichiarazione di nullità dell’atto impugnato; e, Tribunale penale di Barcellona P.G. (ME) n.143/2020, a carico dell’odierno impugnante, che si concludeva con sua assoluzione del -OMISSIS-, entrambe passate in giudicato;
- la sentenza di merito ‘passata in giudicato’ - tanto in ambito penale, che amministrativo - possiede i caratteri dell’irrevocabilità e dell’esecutività, per i quali è universalmente riconosciuto il principio res judicata pro veritate habetur , il giudicato « coprendo il dedotto ed il deducibile », non potendo né gli accertamenti, né il dispositivo essere sottoposti a nuove valutazioni, alla luce di fatti e circostanze che potevano essere dedotti in giudizio e non sono stati dedotti;
- il giudicato sostanziale, quindi, sia del tribunale amministrativo sia di quello penale designa, quindi, un’area di intangibilità, che preclude financo al giudice di pervenire ad una nuova decisione o, comunque, a nuove valutazioni nei confronti della stessa persona, sulla medesima questione;
- nella sentenza qui impugnata per revocazione, il giudicante, chiaramente indotto nel più classico degli errori di fatto da abbaglio dei sensi, segue controparte in ragionamenti che, per contro, passo dopo passo – e, perciò, certamente in modo del tutto inconsapevole - determinano un costrutto logico che altera completamente la ricostruzione fattuale ed addirittura la decisione motivata contenuta nei due giudicati richiamati.
1.1.1 Sulla base della premessa appena richiamata, il ricorrente in revocazione critica i passaggi della sentenza (capi 1.1 e 3.3) nei quali il Consiglio di Stato afferma che il signor -OMISSIS- aveva fatto uso di sostanze stupefacenti sostenendo che dette affermazioni sarebbero in contraddizione con quanto emerge dai due giudicati prima richiamati ovvero: (i) la sostanza rinvenuta non è stata sottoposta ad alcun esame, non potendosi quindi stabilire se si trattasse o meno di stupefacente; (ii) non è stata raggiunta la prova che il ricorrente avesse effettivamente assunto sostanza stupefacente, non provando nulla un semplice esame delle urine.
1.1.2 Il ricorrente in revocazione critica altri passaggi della sentenza del Consiglio di Stato n. 979/2025 e segnatamente:
- punto 3.4 nel quale si smentisce la tesi secondo la quale la sostanza stupefacente non sarebbe stata sottoposta ad alcun esame;
- punto 3.5 e punto 7.2 nei quali si sostiene che la condotta in questione può ragionevolmente essere considerata inconciliabile con l’ habitus comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti alle forze di polizia, anche a prescindere dalla inesistenza di conseguenze penali o amministrative a carico del candidato e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato;
- punto 7.7 nel quale si sostiene che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato;
- punto 3.2 nel quale si sostiene che la formula dubitativa dell’assoluzione non può avere un effetto preclusivo nel giudizio civile e amministrativo.
La critica ai ridetti punti porta il ricorrente in revocazione a ribadire che le affermazioni richiamate sono frutto dell’errore derivante dalla mancata rilevanza data ai due giudicati prima ricordati.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
2.1 Va preliminarmente rilevato che, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, « L’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando: 1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l’esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) l’errore deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato; 4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo » (v. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2025, n. 4766).
Pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché esso non coinvolge l’attività del giudice d'interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione e, quindi, esso è idoneo eccezionalmente a fondare la domanda di revocazione solo con riguardo all'attività preliminare ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e significato letterale), nel senso che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali (cfr. funditus : Cons. Stato, Sez. III , 21 novembre 2019 n. 7938, con ampia citazione di giurisprudenza, richiamata, più di recente, da Cons. Stato, Sez. VII, 24 aprile 2025 n. 3552).
2.2 Così declinate in via generale le coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non è ravvisabile l’errore di fatto revocatorio.
Ciò che il ricorrente in revocazione chiede è che si proceda ad una nuova valutazione del fatto e degli elementi di prova.
Ma questo è inammissibile alla luce degli orientamenti prima richiamati.
Peraltro, come affermato da Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 09/03/2026, n. 5321, nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., non ricorre l'errore revocatorio quando il giudice abbia esaminato il documento dedotto a fondamento della revocazione, ma lo abbia ritenuto irrilevante o comunque inidoneo a supportare la tesi della parte: in tal caso la censura investe una valutazione di merito del fatto e non un errore percettivo, e si risolve in una inammissibile richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
Nella sentenza di appello, erano sono stati esaminati tutti i documenti invocati nel ricorso per revocazione (la sentenza del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, la sentenza del tribunale penale di Barcellona Pozzo di Gotto; il referto dell’Azienda Sanitaria provinciale di Messina). La valutazione che di detti documenti è stata data non può essere messa in discussione perché ove in ipotesi ci fosse stata una erronea valutazione degli stessi, siffatta evenienza non costituirebbe errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Non può giustificare la revocazione una contestazione sull'attività di valutazione del giudice perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto. L'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, Sez. V, 06/03/2026, n. 1833).
2.3 Nella specie, peraltro, non sussiste il presupposto della decisività atteso che, come evidenziato dalla sentenza impugnata (v. punto 7.5), la prova dell’incompatibilità della condotta tenuta dall’interessato con la partecipazione risulta altrimenti dal contenuto della sentenza penale, nella quale si dà atto che l’indagato ha comunque ammesso di avere fatto uso di sostanze stupefacenti una ventina di giorni prima rispetto alla data dei fatti contestati.
3. Per le ragioni esposte il ricorso in revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente in revocazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente in revocazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni AS, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni AS | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.