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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 610 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 610-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
C.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fanti Controparte_1 P.IVA_1 del Foro di Genova in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.02.2023, a rogito
Notaro Dottor (Numero 9.614 di Repertorio e Numero 7.085 di Raccolta), Persona_1 dall'amministratore delegato Ing. doc. 2) Persona_2
- RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f. Controparte_2
), con sede legale a Torino (TO), in Via Cercenasco 2/L, nonchè dei soci P.IVA_2 illimitatamente responsabili (c.f. ) e Controparte_2 C.F._1 CP_2
(c.f.
[...] C.F._2
- CONVENUTI NON COSTITUITI– ***
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2025, ha domandato l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata di
[...]
, con sede legale a Torino (TO), in Via Controparte_2
Cercenasco 2/L, nonchè dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_2 CP_2
.
[...]
La Cancelleria il 16 ottobre 2025 ha notificato alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza, a mezzo pec. La parte ricorrente ha notificato i medesimi atti ai soci: a ex art. 143 cpc con deposito presso la casa Comunale di Torino il Controparte_2
28.10.2025 ed a ex art. 140 cpc con deposito il 22.10.2025 (cfr. memoria CP_2
6.11.2025).
ha trasmesso l'informativa datata 20.10.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il CP_3
24.10.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo affidati all'Agente della Riscossione per euro 321.672,80, di cui euro 321.666,92 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio” ed euro 5,88
“Importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione”.
Sono state altresì acquisite le dichiarazioni fiscali di cui si dirà oltre.
All'udienza del 25 novembre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente che ha insistito per la per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Al termine dell'udienza, il giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente ex art. 37 CCII, creditrice sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il 12.5.2025 (docc. Da 4 a 6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino (TO), in Via Cercenasco 2/L (visura del 16.10.2025 in atti);
- la società debitrice e i soci sono stati messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo state effettuate nei loro confronti le notifiche nelle modalità sopra riportate e nel rispetto del termine ex art. 41 co 2 CCII;
2 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della società convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale il lavaggio di autoveicoli, nonché l'assunzione di quote in altre società
a fine di investimento) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dall'istruttoria effettuata anche d'ufficio emergono debiti nei confronti di per euro 321.672,80 e nei confronti della ricorrente per euro € CP_3
32.980,80, come da quantificazione del ricorso. Circa l'attivo ed i ricavi dell'ultimo triennio, non appare possibile formulare un giudizio relativo al non superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, in quanto la società e i soci non si sono costituiti e le dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio per un verso riportano dati numerici non minimali (ad esempio il modello IVA per l'anno 2023 riporta operazioni imponibili per 186.826 euro) e per altro verso appaiono incomplete, ad esempio non indicando i dati dell'attivo per l'anno 2024, essendo lo stato patrimoniale del modello unico 2024 incompleto.
Tenuto conto del criterio probatorio stabilito dall'art. 121 CCII, non può ritenersi sussistente la prova che si tratti di impresa minore, dovendosi comunque rilevare che con il ricorso è stata proposta anche la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che in ogni caso dovrebbe trovare accoglimento quest'ultima domanda;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, si ricava comunque dalla valutazione congiunta: del debito erariale pari a complessivi euro 321.672,80; del mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, per oltre 30.000 euro e derivante da somministrazione di energia elettrica;
dalla mancata partecipazione al presente procedimento nonostante l'avvenuta notifica tramite pec, fatto che indica in via alternativa la mancata lettura della pec o il disinteresse per le sorti dell'impresa, entrambe circostanze rilevanti al fine di ritenere lo stato di insolvenza;
dall'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale rilevata al momento della notifica del pignoramento presso terzi effettuato dall'odierno ricorrente (doc.8), nonché dalla dichiarazione del terzo di assenza di attivo sul conto (doc. 9); dall'assenza di CP_4 immobili intestati alla società (doc. 11);
3 - ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del debito risultante dall'informativa trasmessa da e di quello vantato dalla ricorrente;
CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche dei soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII, che dovranno rivolgere al GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
Deve infine rilevarsi che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o, prima della chiusura, “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Pertanto deve darsi avvertimento ai debitori sottoposti a liquidazione giudiziale di tale possibilità, da esercitare proponendo istanza da trasmettere al
Curatore prima della chiusura della procedura.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nei confronti di
[...]
(c.f. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale a Torino (TO), in Via Cercenasco 2/L, nonchè dei soci illimitatamente responsabili
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 CP_2
; C.F._2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_3 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 15.45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso
13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
5 segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita i soci illimitatamente responsabili a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
avverte i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Tale istanza dovrà essere trasmessa al Curatore prima della chiusura della procedura;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.11.2025
6 ll Giudice estensore
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 610-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
C.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fanti Controparte_1 P.IVA_1 del Foro di Genova in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.02.2023, a rogito
Notaro Dottor (Numero 9.614 di Repertorio e Numero 7.085 di Raccolta), Persona_1 dall'amministratore delegato Ing. doc. 2) Persona_2
- RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f. Controparte_2
), con sede legale a Torino (TO), in Via Cercenasco 2/L, nonchè dei soci P.IVA_2 illimitatamente responsabili (c.f. ) e Controparte_2 C.F._1 CP_2
(c.f.
[...] C.F._2
- CONVENUTI NON COSTITUITI– ***
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2025, ha domandato l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata di
[...]
, con sede legale a Torino (TO), in Via Controparte_2
Cercenasco 2/L, nonchè dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_2 CP_2
.
[...]
La Cancelleria il 16 ottobre 2025 ha notificato alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza, a mezzo pec. La parte ricorrente ha notificato i medesimi atti ai soci: a ex art. 143 cpc con deposito presso la casa Comunale di Torino il Controparte_2
28.10.2025 ed a ex art. 140 cpc con deposito il 22.10.2025 (cfr. memoria CP_2
6.11.2025).
ha trasmesso l'informativa datata 20.10.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il CP_3
24.10.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo affidati all'Agente della Riscossione per euro 321.672,80, di cui euro 321.666,92 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio” ed euro 5,88
“Importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione”.
Sono state altresì acquisite le dichiarazioni fiscali di cui si dirà oltre.
All'udienza del 25 novembre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente che ha insistito per la per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Al termine dell'udienza, il giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente ex art. 37 CCII, creditrice sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo il 12.5.2025 (docc. Da 4 a 6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino (TO), in Via Cercenasco 2/L (visura del 16.10.2025 in atti);
- la società debitrice e i soci sono stati messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo state effettuate nei loro confronti le notifiche nelle modalità sopra riportate e nel rispetto del termine ex art. 41 co 2 CCII;
2 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della società convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale il lavaggio di autoveicoli, nonché l'assunzione di quote in altre società
a fine di investimento) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dall'istruttoria effettuata anche d'ufficio emergono debiti nei confronti di per euro 321.672,80 e nei confronti della ricorrente per euro € CP_3
32.980,80, come da quantificazione del ricorso. Circa l'attivo ed i ricavi dell'ultimo triennio, non appare possibile formulare un giudizio relativo al non superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, in quanto la società e i soci non si sono costituiti e le dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio per un verso riportano dati numerici non minimali (ad esempio il modello IVA per l'anno 2023 riporta operazioni imponibili per 186.826 euro) e per altro verso appaiono incomplete, ad esempio non indicando i dati dell'attivo per l'anno 2024, essendo lo stato patrimoniale del modello unico 2024 incompleto.
Tenuto conto del criterio probatorio stabilito dall'art. 121 CCII, non può ritenersi sussistente la prova che si tratti di impresa minore, dovendosi comunque rilevare che con il ricorso è stata proposta anche la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che in ogni caso dovrebbe trovare accoglimento quest'ultima domanda;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, si ricava comunque dalla valutazione congiunta: del debito erariale pari a complessivi euro 321.672,80; del mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, per oltre 30.000 euro e derivante da somministrazione di energia elettrica;
dalla mancata partecipazione al presente procedimento nonostante l'avvenuta notifica tramite pec, fatto che indica in via alternativa la mancata lettura della pec o il disinteresse per le sorti dell'impresa, entrambe circostanze rilevanti al fine di ritenere lo stato di insolvenza;
dall'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale rilevata al momento della notifica del pignoramento presso terzi effettuato dall'odierno ricorrente (doc.8), nonché dalla dichiarazione del terzo di assenza di attivo sul conto (doc. 9); dall'assenza di CP_4 immobili intestati alla società (doc. 11);
3 - ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del debito risultante dall'informativa trasmessa da e di quello vantato dalla ricorrente;
CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche dei soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII, che dovranno rivolgere al GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
Deve infine rilevarsi che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o, prima della chiusura, “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Pertanto deve darsi avvertimento ai debitori sottoposti a liquidazione giudiziale di tale possibilità, da esercitare proponendo istanza da trasmettere al
Curatore prima della chiusura della procedura.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nei confronti di
[...]
(c.f. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale a Torino (TO), in Via Cercenasco 2/L, nonchè dei soci illimitatamente responsabili
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._1 CP_2
; C.F._2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_3 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 15.45 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso
13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
5 segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita i soci illimitatamente responsabili a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
avverte i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Tale istanza dovrà essere trasmessa al Curatore prima della chiusura della procedura;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.11.2025
6 ll Giudice estensore
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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