Articolo 32 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 31Articolo 33
Versione
22 agosto 2012
Art. 32. Ulteriori intese 1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo Stato, sono promosse, previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012