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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3712/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione 79/c 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 791/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200004261853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2314/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie difese.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso la cartella di pagamento n. 29220200004261853000 - e dei ruoli n. 2020/1940 e n.
2020/001890 - avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2017, notificata il 04.07.2022, contestando:
1. illegittimità derivata della cartella di pagamento per illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 193/2016 per violazione art. 77 Cost.. – Difetto assoluto di attribuzione di Agenzia Entrate Riscossione;
2. nullità della cartella di pagamento per carenza di potere dell'Esattore provinciale;
3. omessa e/o invalida notificazione degli avvisi di accertamento. – Violazione del giusto procedimento;
4. prescrizione triennale per il recupero delle tasse automobilistiche;
5. inesistenza giuridica delle pretese tributarie;
6. nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento - Violazione e falsa applicazione art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007;
7. nullità della cartella per violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 Legge
212/2000 per mancata motivazione sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di mora applicati;
8. violazione e falsa applicazione art. 68 D.Lgs. 300/1999 e 12 D.P.R. 602/1973. Nullità iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale ex art. 21-septies della Legge 241/1990, la C.G.T. di Caltanissetta, con la sentenza n. 791/01/2023 pubblicata in data 20 dicembre 2023, ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, che ha, in buona sostanza, riproposto tutti i motivi del suo ricorso introduttivo (ad eccezione del terzo), lamentando l'erroneità e/o l'insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione di tale decisione, dolendosi altresì della regolamentazione delle relative spese di giudizio, concludendo per la sua integrale riforma, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
3.- Costituendosi in giudizio, l'Agenzia appellata (AdER), con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa.
5.- All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è fondato e deve essere accolto, in integrale riforma della decisione impugnata.
7.- Al riguardo, la Corte, in sostanziale continuità e coerenza con quanto già statuito da questa Sezione
(nella medesima composizione) con la sentenza n. 1329 – depositata in data 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione di primo grado, ritiene di poter definire la lite sulla base della “ragione più liquida”
(principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione
(anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
7.1.- Ci si riferisce alla questione prospettata nel quinto motivo del ricorso introduttivo (ed ora quarto motivi di appello), con il quale il Ricorrente_1 osserva che la sentenza merita riforma anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non fondata l'eccezione di inesistenza giuridica della pretesa tributaria.
Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta ha così statuito:
< dal PRA, né parte ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della perdita di possesso dello stesso o di cessione a terzi>>.
In ordine a tale doglianza, mette conto di evidenziare che, nella materia delle imposizioni relative a immobili, la Corte Suprema afferma che la proprietà o altro diritto reale sul bene, che costituisce il presupposto impositivo del tributo, può essere provata dall'ente impositore anche per mezzo delle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova di quei diritti (in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali), fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità delle loro risultanze, ponendo dunque a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (si confrontino Cass. 14420/2010 e 13061/2017).
Parimenti, la proprietà di un veicolo può esser dimostrata mediante la produzione di documentazione rilasciata dal Pra.
Orbene, in difetto di qualunque elemento, anche solo indiziario, che consenta di ritenere che il Ricorrente_1 fosse titolare di un diritto che gli imponesse il pagamento di tributi gravanti sugli autoveicoli indicati nella cartella impugnata, deve quindi ritenersi insussistente la prova della fondatezza della pretesa azionata con quella stessa cartella.
8.- Per tali considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.
9.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo accoglie ed in riforma della sentenza accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellante che liquida nella misura di euro 233,00 per il primo grado ed euro 233,00 per il secondo, oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati, con distrazione in favore del difensore dell'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3712/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Della Regione 79/c 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 791/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200004261853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2314/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di gravame
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie difese.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso la cartella di pagamento n. 29220200004261853000 - e dei ruoli n. 2020/1940 e n.
2020/001890 - avente ad oggetto tasse automobilistiche anno 2017, notificata il 04.07.2022, contestando:
1. illegittimità derivata della cartella di pagamento per illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 193/2016 per violazione art. 77 Cost.. – Difetto assoluto di attribuzione di Agenzia Entrate Riscossione;
2. nullità della cartella di pagamento per carenza di potere dell'Esattore provinciale;
3. omessa e/o invalida notificazione degli avvisi di accertamento. – Violazione del giusto procedimento;
4. prescrizione triennale per il recupero delle tasse automobilistiche;
5. inesistenza giuridica delle pretese tributarie;
6. nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento - Violazione e falsa applicazione art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007;
7. nullità della cartella per violazione e falsa applicazione art. 24 della Costituzione e dell'art. 7 Legge
212/2000 per mancata motivazione sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di mora applicati;
8. violazione e falsa applicazione art. 68 D.Lgs. 300/1999 e 12 D.P.R. 602/1973. Nullità iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale ex art. 21-septies della Legge 241/1990, la C.G.T. di Caltanissetta, con la sentenza n. 791/01/2023 pubblicata in data 20 dicembre 2023, ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, che ha, in buona sostanza, riproposto tutti i motivi del suo ricorso introduttivo (ad eccezione del terzo), lamentando l'erroneità e/o l'insufficienza e/o la contraddittorietà della motivazione di tale decisione, dolendosi altresì della regolamentazione delle relative spese di giudizio, concludendo per la sua integrale riforma, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
3.- Costituendosi in giudizio, l'Agenzia appellata (AdER), con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa.
5.- All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è fondato e deve essere accolto, in integrale riforma della decisione impugnata.
7.- Al riguardo, la Corte, in sostanziale continuità e coerenza con quanto già statuito da questa Sezione
(nella medesima composizione) con la sentenza n. 1329 – depositata in data 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione di primo grado, ritiene di poter definire la lite sulla base della “ragione più liquida”
(principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione
(anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, fra le altre, Cass. 363/2019).
7.1.- Ci si riferisce alla questione prospettata nel quinto motivo del ricorso introduttivo (ed ora quarto motivi di appello), con il quale il Ricorrente_1 osserva che la sentenza merita riforma anche nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto non fondata l'eccezione di inesistenza giuridica della pretesa tributaria.
Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta ha così statuito:
< dal PRA, né parte ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno della perdita di possesso dello stesso o di cessione a terzi>>.
In ordine a tale doglianza, mette conto di evidenziare che, nella materia delle imposizioni relative a immobili, la Corte Suprema afferma che la proprietà o altro diritto reale sul bene, che costituisce il presupposto impositivo del tributo, può essere provata dall'ente impositore anche per mezzo delle annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova di quei diritti (in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali), fanno sorgere una presunzione de facto di veridicità delle loro risultanze, ponendo dunque a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria (si confrontino Cass. 14420/2010 e 13061/2017).
Parimenti, la proprietà di un veicolo può esser dimostrata mediante la produzione di documentazione rilasciata dal Pra.
Orbene, in difetto di qualunque elemento, anche solo indiziario, che consenta di ritenere che il Ricorrente_1 fosse titolare di un diritto che gli imponesse il pagamento di tributi gravanti sugli autoveicoli indicati nella cartella impugnata, deve quindi ritenersi insussistente la prova della fondatezza della pretesa azionata con quella stessa cartella.
8.- Per tali considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.
9.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo accoglie ed in riforma della sentenza accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellante che liquida nella misura di euro 233,00 per il primo grado ed euro 233,00 per il secondo, oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati, con distrazione in favore del difensore dell'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì