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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO AL
RB ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12939/23 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
AZ SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via F. Crispi
247, giusta procura in atti;
-ATTORE-
contro
1) con socio unico - Fondo Controparte_1
di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. ), con sede legale in Roma, via P.IVA_1
Yser n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Abrignani che la pagina 1 di 5 rappresenta e difende in forza di procura in atti;
2) , con sede in Roma, Via Giuseppe Parte_2
Grezar n. 14 - 00142, (Codice Fiscale e Partita IVA n. ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Capizzi presso il cui studio in Catania, Via Firenze, 36, è elettivamente domiciliata, per procura in atti;
- CONVENUTI -
con la chiamata in causa di nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
Loreto n° 97, C.F. elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via C.F._2
Nuova Modena 14, presso lo studio dell'avv. Loredana Lo Faro del Foro di Reggio
Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 24 novembre 2023 proponeva impugnazione Parte_1
avverso alla cartella di pagamento n. 293 2022 00212434 21 000 notificata in data
17.10.2023, con cui la Consap S.p.A. – Gestione fondo garanzia vittime della strada, ha ingiunto al il rimborso della somma di €. 97.850,00 dalla stessa pagata in favore Pt_1
di a titolo di risarcimento ex art. 283 D. Lgs. 209/2005 lett. B, in relazione al CP_3
sinistro avvenuto in data 27/08/2008 in Acireale tra l'auto Fiat Idea targata DD385SL di proprietà del nell'occasione condotta da e il pedone Pt_1 Controparte_2
. L'attore chiedeva l'annullamento della citata cartella di pagamento e in CP_3
pagina 2 di 5 subordine di dichiarare tenuta a manlevare il in relazione al Controparte_2 Pt_1
pagamento della detta somma, con condanna della stessa a corrisponderla direttamente a e/o . CP_1 Parte_2
I due convenuti indicati in epigrafe si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attrice proposta nei loro confronti.
Su rituale istanza del veniva disposta la chiamata in causa di Pt_1 CP_2
quest'ultima si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda di
[...]
rivalsa proposta dall'attore nei suoi confronti.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
L'attore ha chiesto l'annullamento della citata cartella di pagamento sul presupposto che il relativo credito sarebbe prescritto essendo trascorsi 15 anni dalla data del sinistro avvenuto il 27.08.2008; in particolare, secondo l'attore, trattandosi di credito derivante da sinistro stradale, il termine prescrizionale è biennale.
In realtà, il diritto di credito del Fondo, surrogato ex art. 1201 c.c. nei diritti dell'Impresa
Designata nei confronti del responsabile del sinistro di cui all'art. 283, comma 1, lett. b),
Cod. Ass., trova il proprio fondamento nell'azione di rivalsa prevista dall'art. 292, comma
1, Cod. Ass., che e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (vd. Cass.
SS.UU. n. 21514/22 e Cass. n. 8159/17); ciò in quanto il credito in rivalsa del Fondo costituisce obbligazione risarcitoria autonoma e distinta in rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato.
Pertanto, il dies a quo del predetto termine prescrizionale decennale decorre non dalla data del sinistro, ma dalla data del pagamento al danneggiato da parte dell'Impresa Designata.
Nella specie il pagamento e' intervenuto in data 21.9.2012, per come puntualmente pagina 3 di 5 documentato da parte convenuta;
inoltre il termine decennale di prescrizione e' stato poi interrotto dalla intimazione di pagamento inviata in data 7.5.2018 e ricevuta dall'attore il
4.6.2018 (vd. all. 3).
Va altresì rigettata la domanda attrice subordinata diretta a ritenere Controparte_2
tenuta a manlevare il in relazione al pagamento della somma di cui alla cartella Pt_1
di pagamento de qua. Al riguardo, si osserva in primo luogo che il rimborso de quo costituisce obbligazione esclusiva del proprietario del veicolo investitore;
inoltre, non vi è assolutamente alcuna prova certa che il veicolo del sia circolato con la guida Pt_1
della contro la sua volontà: al riguardo la prova testimoniale articolata è CP_2
senz'altro lacunosa e generica, oltre che basata su deduzioni inverosimili.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore dei due convenuti e della chiamata in causa, delle spese processuali Controparte_2
nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12939/23 R.G., così statuisce:
1) rigetta tutte le domande attrici;
2) condanna l'attore al pagamento in favore dei due convenuti nonché della chiamata in causa delle spese processuali che liquida per ciascuno dei tre in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
CATANIA 2 DICEMBRE 2025
IL GIUDICE
AL RB
pagina 4 di 5 ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO AL
RB ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12939/23 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
AZ SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via F. Crispi
247, giusta procura in atti;
-ATTORE-
contro
1) con socio unico - Fondo Controparte_1
di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. ), con sede legale in Roma, via P.IVA_1
Yser n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Abrignani che la pagina 1 di 5 rappresenta e difende in forza di procura in atti;
2) , con sede in Roma, Via Giuseppe Parte_2
Grezar n. 14 - 00142, (Codice Fiscale e Partita IVA n. ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Capizzi presso il cui studio in Catania, Via Firenze, 36, è elettivamente domiciliata, per procura in atti;
- CONVENUTI -
con la chiamata in causa di nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
Loreto n° 97, C.F. elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via C.F._2
Nuova Modena 14, presso lo studio dell'avv. Loredana Lo Faro del Foro di Reggio
Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 24 novembre 2023 proponeva impugnazione Parte_1
avverso alla cartella di pagamento n. 293 2022 00212434 21 000 notificata in data
17.10.2023, con cui la Consap S.p.A. – Gestione fondo garanzia vittime della strada, ha ingiunto al il rimborso della somma di €. 97.850,00 dalla stessa pagata in favore Pt_1
di a titolo di risarcimento ex art. 283 D. Lgs. 209/2005 lett. B, in relazione al CP_3
sinistro avvenuto in data 27/08/2008 in Acireale tra l'auto Fiat Idea targata DD385SL di proprietà del nell'occasione condotta da e il pedone Pt_1 Controparte_2
. L'attore chiedeva l'annullamento della citata cartella di pagamento e in CP_3
pagina 2 di 5 subordine di dichiarare tenuta a manlevare il in relazione al Controparte_2 Pt_1
pagamento della detta somma, con condanna della stessa a corrisponderla direttamente a e/o . CP_1 Parte_2
I due convenuti indicati in epigrafe si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attrice proposta nei loro confronti.
Su rituale istanza del veniva disposta la chiamata in causa di Pt_1 CP_2
quest'ultima si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda di
[...]
rivalsa proposta dall'attore nei suoi confronti.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
L'attore ha chiesto l'annullamento della citata cartella di pagamento sul presupposto che il relativo credito sarebbe prescritto essendo trascorsi 15 anni dalla data del sinistro avvenuto il 27.08.2008; in particolare, secondo l'attore, trattandosi di credito derivante da sinistro stradale, il termine prescrizionale è biennale.
In realtà, il diritto di credito del Fondo, surrogato ex art. 1201 c.c. nei diritti dell'Impresa
Designata nei confronti del responsabile del sinistro di cui all'art. 283, comma 1, lett. b),
Cod. Ass., trova il proprio fondamento nell'azione di rivalsa prevista dall'art. 292, comma
1, Cod. Ass., che e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (vd. Cass.
SS.UU. n. 21514/22 e Cass. n. 8159/17); ciò in quanto il credito in rivalsa del Fondo costituisce obbligazione risarcitoria autonoma e distinta in rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato.
Pertanto, il dies a quo del predetto termine prescrizionale decennale decorre non dalla data del sinistro, ma dalla data del pagamento al danneggiato da parte dell'Impresa Designata.
Nella specie il pagamento e' intervenuto in data 21.9.2012, per come puntualmente pagina 3 di 5 documentato da parte convenuta;
inoltre il termine decennale di prescrizione e' stato poi interrotto dalla intimazione di pagamento inviata in data 7.5.2018 e ricevuta dall'attore il
4.6.2018 (vd. all. 3).
Va altresì rigettata la domanda attrice subordinata diretta a ritenere Controparte_2
tenuta a manlevare il in relazione al pagamento della somma di cui alla cartella Pt_1
di pagamento de qua. Al riguardo, si osserva in primo luogo che il rimborso de quo costituisce obbligazione esclusiva del proprietario del veicolo investitore;
inoltre, non vi è assolutamente alcuna prova certa che il veicolo del sia circolato con la guida Pt_1
della contro la sua volontà: al riguardo la prova testimoniale articolata è CP_2
senz'altro lacunosa e generica, oltre che basata su deduzioni inverosimili.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato al pagamento in favore dei due convenuti e della chiamata in causa, delle spese processuali Controparte_2
nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12939/23 R.G., così statuisce:
1) rigetta tutte le domande attrici;
2) condanna l'attore al pagamento in favore dei due convenuti nonché della chiamata in causa delle spese processuali che liquida per ciascuno dei tre in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
CATANIA 2 DICEMBRE 2025
IL GIUDICE
AL RB
pagina 4 di 5 ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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