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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2024, n. 37649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37649 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SP TO nato a [...] il [...] DI LA RI RM nato a [...] il [...] SP RI UI nato a [...] il [...] PA NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore LA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo alla Corte di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
udito l'avvocato CLAUDIO DAVINO in difesa di TO SP, RI RM DI LA, RI UI SP e NI PA che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza 33751/2021 questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in relazione agli odierni ricorrenti, aveva confermato la condanna di LV OS per reato associativo (art.416 bis c.p. - capo 1), per illecita concorrenza (art.513 bis c.p. -capo 2) aggravata dal metodo mafioso (art.416 bis.1 c.p.), per trasferimento illecito di valori (art.512 bis c.p. -capo 4), in concorso con gli ulteriori odierni imputati, nonché per tentata estorsione (art. 56 e 629 c.p. - capo 5), aggravata dall'aggravante 'mafiosa'. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37649 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/06/2024 La sentenza rescindente, per quanto qui interessa, (1) annullava senza rinvio agli effetti penali la condanna di AR LA Di PA, di AR SA OS nonché di IO NA in relazione al capo 4, perché, esclusa l'aggravante 'mafiosa', il reato risultava estinto per prescrizione, (2) annullava anche per LV OS in relazione allo stesso capo e per la medesima ragione ma limitatamente ai fatti anteriori al 2005, (3) espungeva con riguardo al primo capo di imputazione ascritto a LV OS la aggravante ex art. 416 bis, sesto comma, c.p., (4) annullava in relazione a LV OS la condanna per le ulteriori condotte descritte al capo 4, annullando altresì nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti la condanna alle statuizioni civili, rinviando per nuovo giudizio ed infine (5) rigettava nel resto il ricorso di LV OS dichiarando irrevocabile la affermazione di responsabilità per i capi 1 (associazione per delinquere di stampo mafioso), 2 (illecita concorrenza) e 5 (tentata estorsione). 2. Nell'ambito dell'ampia motivazione, rispondendo ai motivi riguardanti l'aggravante di cui all'art.416-bis c.p., comuni a diversi ricorsi, la Sesta Sezione rilevava che la configurabilità della contestata aggravante non era stata correlata in generale all'operatività del clan Moccia, dovendosi rilevare sulla scorta dei rilievi difensivi che l'aggravante era stata esclusa in separati procedimenti e che al contrario nel presente procedimento essa era stata ritenuta fondata proprio sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'OS, ma in base a valutazioni apodittiche, se non direttamente smentite, incentrate sul fatto che al clan Moccia fossero attribuibili plurime tipologie di condotte illecite, produttive di profitto, e che fosse stato accertato a carico dell'odierno imputato anche il delitto di cui all'articolo 513-bis c.p., essendosi da ciò desunto che l'attività egemone dell'OS nel settore delle pompe funebri fosse il risultato di investimenti del clan Moccia correlati a quelle attività - delittuose. Per tali ragioni l'aggravante è stata esclusa con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in parte qua. A pg.46 della sentenza, la Sesta Sezione affronta il tema della responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.), la cui configurabilità era contestata dalle diverse difese sia sotto il profilo oggettivo che, soprattutto, soggettivo, nonché in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art.7 legge 203 del 1991, per la finalità di agevolare la consorteria camorristica. La Corte innanzitutto rileva che la configurabilità dello stesso elemento oggettivo del reato, con riguardo alle quattro società che formano oggetto dell'imputazione, è basata su deduzioni assertive. Ed altrettanto apodittica è la conclusione cui è giunta la Corte territoriale in ordine al dolo del reato, ravvisato non in relazione all'agevolazione di reati di riciclaggio, bensì esclusivamente in funzione dell'elusione di misure di prevenzione patrimoniale. In particolare, avrebbe dovuto formularsi una specifica motivazione in grado di spiegare perché l'OS avesse riacquisito un ruolo imprenditoriale non occulto in un contesto nel quale si registrava un trasferimento di quote familiari o a persone comunque vicine all'OS, sia dopo l'interdittiva antimafia sia dopo il suo annullamento. Avrebbe dovuto inoltre valutarsi quale fosse la finalità 2 primariamente perseguita dall'OS, se del caso condivisa dagli altri soggetti che avevano partecipato alle varie operazioni, una volta preso atto che le interdittive antimafia avevano determinato scelte volte ad assicurare la concreta operatività del sistema creato, scongiurando il rischio di paralisi connessa con l'interdittiva e tuttavia non indotto l'OS, prima e dopo il loro annullamento, ad evitare l'attribuzione di quote a stretti familiari o perfino a se stesso, riproducendo situazioni analoghe a quelle antecedenti le interdittive e al tempo stesso idonee a ricondurre il sistema societario ad un unico centro di riferimento. Quanto poi all'aggravante, la Corte ne sottolinea la natura soggettiva, e non oggettiva, come ritenuto in sentenza, con conseguente indebita estensione ai correi diversi da AN FE, cui la stessa è stata comunque estesa sulla base di criteri assiomatici. Ed in ogni caso, anche in relazione all'OS, doveva primariamente valutarsi il concreto fine perseguito, in modo da stabilire se esso fosse ispirato dall'intendimento di favorire il clan con specifica individuazione della cointeressenza, da individuarsi in modo diretto con riguardo alla conservazione del cespite e del suo valore patrimoniale e funzionale. 3. La sentenza della Corte d'appello, all'esito del giudizio di rinvio, preso atto che con riferimento al capo 4 d'imputazione residuavano solo le contestazioni nei confronti di LV OS successive al 2005, essendo quelle concorrenti nei confronti dei correi estinte per intervenuta prescrizione, a seguito dell'esclusione della aggravante 'mafiosa', è giunta alla conclusione che "nei confronti dell'imputato principale non potesse nutrirsi alcun dubbio circa la piena configurabilità del reato sia con riguardo al profilo della sussistenza del dolo di elusione che con riferimento alla contestata aggravante" (pg.20). Tale conclusione, si legge nella sentenza, è il precipitato logico della condanna ormai definitiva dell'imputato per l'ipotesi associativa ascrittagli, giacché LV OS ha esercitato le proprie attività imprenditoriali dal 'di dentro' (cit.) e non ai margini del sodalizio criminale, Con conseguente piena compenetrazione ed impossibilità di differenziazione tra il profilo di imprenditore e quello di fedele sodale dei vertici del clan. A pg.30, all'esito di approfondita analisi delle risultanze dibattimentale e documentali, si ribadisce che il reato oggetto dell'imputazione risponde, anzitutto, ad una finalità di politica criminale, consistente nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime non integra l'elemento materiale del reato né una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico di eventuali finalità elusive. Si tratta di un dolo specifico che, inserito in un reato di "pericolo astratto" richiede, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale di talché la valutazione circa il pericolo di elusione va compiuta ex ante e su base parziale. 4. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione LV OS, AR LA Di PA, AR SA OS e IO NA, formulando quattro motivi. 3 4.1 Con il primo motivo si deducono tutti i vizi di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) nonché erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b, c.p.p.) in relazione alla sussistenza del reato ex art. 12 quinquies I. 356/92 (ora art. 512 bis c.p.). La sentenza impugnata, si osserva nel ricorso (pg.12) non fornisce alcuna risposta alle deduzioni difensive dell'atto di appello, disattendendo quanto prescritto dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente, per affidarsi ad una serie di massime di legittimità che non vengono tuttavia calate nella vicenda concreta. In particolare, invertendo l'ordine logico delle questioni, la Corte di rinvio svaluta come 'poco rilevante' il tema della revoca della interdittiva antimafia, fraintendendo in tal modo la portata dell'articolo 512 bis c.p. che criminalizza non la interposizione fittizia in sé ma solo quella che è finalizzata alla elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. Così facendo, si ignora che la sentenza del Consiglio di Stato che annulla definitivamente l'interdittiva antimafia è del 20 ottobre 2009 mentre i trasferimenti di quote in favore della moglie della figlia e del nipote sono successivi. Inoltre, non ha formato oggetto di specifica analisi la circostanza che ben prima del 2005 fosse stata elaborata dall'OS una strategia di diversificazione delle società operanti nel medesimo settore e di attribuzione di parte delle quote nonché della stessa gestione a familiari e conoscenti. Basti considerare che dal 2003 quote dell'impresa AT OS erano nella titolarità di AN FE e che alla moglie dell'OS era intestata un'altra impresa familiare. Inoltre, nel corso del decennio che ha preso avvio all'inizio degli anni 2000, e che include altresì il lustro in cui l'interdittiva antimafia fu operante, le varie società di settore facenti capo all'OS hanno visto avvicendarsi ripetutamente nella titolarità di quote, sia soggetti estranei (SA e Dell'Anno) sia i componenti il nucleo famigliare o lo stesso OS, in una alternanza che di per sé porta ad escludere che si possa affermare che la finalità delle varie operazioni fosse l'elusione di eventuali misure preventive. In sostanza avrebbe dovuto valutarsi, come richiesto dalla Corte di Cassazione, quale potesse essere la finalità primariamente perseguita dalle OS, una volta preso atto che le interdittive antimafia avevano determinato scelte volte ad assicurare la concreta operatività del sistema creato, scongiurando il rischio della paralisi riconnessa a quelle interdittive, e tuttavia non indotto l'OS, prima e dopo il loro annullamento, ad evitare l'attribuzione di quote a stretti familiari o perfino a se stesso, riproducendo situazioni analoghe a quelle antecedenti e al tempo stesso idonee a ricondurre il sistema societario ad un unico centro di riferimento. 4.2 Con il secondo motivo di impugnazione i tre vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: art.606 lett. e, c.p.p.) sono evocati in relazione all'aggravante di cui all'art.7 d.l. 152/1991 (ora 416 bis 1 c.p.). Anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante, la sentenza rescindente, pur non escludendone a priori la sussistenza, aveva demandato alla Corte d'appello l'onere di individuare, unitamente all'elemento psicologico doloso della fattispecie di reato, pure i profili attinenti al 4 coefficiente psicologico della circostanza. Ma anche in questo caso, la sentenza di rinvio ha appiattito la valutazione dell'aggravante sulla partecipazione dell'OS alla associazione per delinquere denominata clan Moccia. Con la conseguenza che, supponendo che l'attività economica dell'OS avesse come finalità l'agevolazione dell'attività della associazione, si è creato un cortocircuito motivazionale basato su affermazioni apodittiche e perciò distaccate dall'analisi del reale, ignorando le spiegazioni fornite dalla difesa. 4.3 Con il terzo motivo i tre vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: art.606 lett. e, c.p.p.) sono evocati in relazione alla confisca dei beni sequestrati. 4.4. Infine, con il quarto ed ultimo motivo si lamenta la mancanza di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) con riguardo alla mancata deduzione dalla pena irrogata dell'aumento corrispondente all'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 416 bis, sesto comma, c.p., che era stata 'cancellata' dalla sentenza rescindente. E carente di motivazione risulta altresì la decurtazione, immotivatamente contenuta, corrispondente al quantum di pena per la condotta ante 2005 ritenuta prescritta già dalla sentenza rescindente. 5. L'Avv. Agostino La Rana, quale difensore dell'associazione ADOC Napoli e Campania ha inviato memoria concludendo "rimettendosi alla Corte per ogni decisione nel merito". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare. 2. Trattando unitariamente i primi due motivi per ragioni di speditezza, in quanto attinenti alla sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori ed alla relativa aggravante, la Corte non può che rilevare come il Giudice d'appello, pur impegnandosi in un approfondito sforzo argomentativo tra pg.20 e pg.30, non sia stato in grado di chiarire definitivamente i dubbi espressi nella decisione rescindente. In particolare, in relazione all'ipotesi delittuosa, la sentenza di appello non ne ha definito a sufficienza la connotazione dolosa specifica che rimane attaccata a formule stereotipate ed astratte e che non affronta il nocciolo della questione devoluta al giudice del rinvio dalla sentenza della Sesta Sezione n.33751-21. Ivi si era stabilito, al termine di una estesa analisi, che poteva darsi per assodato che la serie di mutamenti intervenuti nella compagine societaria riferibile alla costellazione di imprese di LV OS nell'arco del decennio iniziato nel 2002/2003 avesse una funzione elusiva dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Prefetto nei confronti dell'imputato. Si sottolineava, tuttavia, come rimanesse indimostrato che tale intendimento elusivo, non sufficiente ad integrare la aggravante contestata (art.416 bis 1 c.p.), fosse ricompreso nell'intenzione, sussistente 'a monte', di evitare le misure di prevenzione. In particolare, si sarebbe dovuto fornire una spiegazione logica, sulla base di risultanze probatorie specifiche ed incontrovertibili, in grado di risolvere l'antinomia intercorrente tra la ipotesi d'accusa (della finalità di eludere eventuali misure di prevenzione), da un lato, e la circostanza che l'OS avesse intestato o reintestato a sé ed ai propri fannigliari (che non costituiscono schermo sufficiente, alla luce delle presunzioni vigenti in materia di misure di prevenzione) anche solo parte delle società che a lui facevano capo. 5 Il discrimine individuato dalla sentenza della Sesta Sezione, tra finalità elusiva ai fini delle interdittive antimafia, da un lato, e delle misure di prevenzione, dall'altro, imponeva senza dubbio uno standard probatorio assai elevato che doveva dare contezza della ragione per cui fosse possibile ipotizzare l'aggravante a fronte della condotta di colui che si reintesta le quote societarie. Tale probatio nella sentenza non è stata raggiunta ed in verità non è stata nemmeno tentata. Nel rispondere, la Corte, tra pg.20 e pg.21, pone il tema sul piano della 'intraneità' associativa (certamente sussistente: la pronuncia relativa al capo 1 di imputazione -associazione per delinquere di stampo mafioso- è divenuta definitiva); tra pg.22 e 23 e di nuovo a pg.28, la pronuncia ribadisce la condizione di monopolio di cui godevano le imprese funerarie dell'OS (circostanza anch'essa accertata con pronuncia passata in giudicato: capo 2 dell'imputazione, relativa all'art.513 bis c.p.); infine, affronta l'episodio della tentata estorsione ai danni dei familiari del defunto PP NE (anch'esso oggetto di pronuncia definitiva — capo 5 di imputazione), a dimostrazione della tracotanza con cui gli OS agivano nel territorio di competenza imprenditoriale e criminale. Sennonché, come detto, seguendo tale linea argomentativa, la Corte non fa che ribadire concetti già vagliati (frustra iterum probatur, quod probatum non relevat) senza tuttavia avvicinarsi alla soluzione del dilemma posto dalla pronuncia rescindente di legittimità. Anzi, così facendo dimostra di confondere i piani e rinuncia di fatto ad affrontare la questione che le era stata sottoposta e che può essere così semplificata: come si concilia l'intenzione di eludere le misure di prevenzione con la intestazione a sé o a propri familiari delle quote societarie? La Corte d'appello ritiene (pg.29) di rispondere ricorrendo alla formula per cui l'OS "non poteva non temere" che, la sua impresa, in quanto diretta espressione del clan, ben potesse essere aggredita da misure di prevenzione "la cui adozione si stava in quegli anni sempre più diffondendo quale strumento di lotta alla criminalità organizzata". Si tratta di un argomento che non spiega il nodo fondamentale (perché l'OS intestava a sé e famigliari i beni, se voleva eludere?) e che per contro introduce due presunzioni ("non poteva non sapere"; la conoscenza della diffusione delle misure di prevenzione a cavallo tra gli anni '90 e i 2000) che rischiano di scadere in valutazioni sociologiche piuttosto che giuridiche. Né, infine, il fatto che le intestazioni avessero progressivamente portato alla concentrazione di quote e cariche sociali in campo a AR SA OS, poco più che diciottenne all'epoca, e quindi sprovvista di qualsivoglia esperienza nel settore imprenditoriale al quale veniva introdotta dalle decisioni paterne, aggiunge alcunché nel senso richiesto dalla sentenza rescindente, dato che nella motivazione della sentenza impugnata (pg.30) si legge solamente che ciò "a maggior ragione dimostra la fittizietà delle intestazioni ed il fine elusivo con esse perseguito", circostanza non contestata nella sentenza rescindente ma che, al tempo stesso, non dimostra ch l'intendimento elusivo andasse oltre la volontà di creare uno schermo avverso le interditt v ( antimafia. 6 In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata nuovamente con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello partenopea che si atterrà ai criteri già enunciati nella prima sentenza rescindente e qui sopra ribaditi. Ed anche in relazione alla sussistenza della aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. (secondo motivo), il nuovo giudizio di rinvio dovrà chiarire, in linea con quanto richiesto dalla sentenza 33751 — 2021, "il concreto fine perseguito, in modo da stabilire se esso fosse ispirato dall'intendimento di favorire il clan -ciò che evidentemente deve correlarsi alla specifica individuazione del tipo di cointeressenza, da valutarsi in modo diretto, con riguardo alla conservazione del cespite e del suo valore patrimoniale e funzionale" (Sent. 33751/2021, pg.50) senza scadere in affermazioni apodittiche, legate alla partecipazione dell'OS al clan camorristico. 3. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, che lamenta tutti i vizi motivazionali in relazione alla confisca disposta nei precedenti gradi di giudizio. Sulla confisca è già intervenuta la pronuncia di questa Corte (n.33751/2021) che, tra pg.53 e pg.56 ha esaminato i relativi motivi, formulati nell'originario ricorso per cassazione, rigettandoli per infondatezza e genericità. Tale decisione ha trovato poi riflesso nel dispositivo (pg.58) che, nel dichiarare irrevocabile il giudizio di penale responsabilità di LV OS in ordine ai capi 1), 2) e 5) ha altresì rigettato "nel resto il ricorso". La sentenza della Corte d'appello che ciò ha evidenziato (pg.14 e 15) è quindi corretta e va confermata. 4. Infine, va disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza anche in relazione alla mancata riduzione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art.416-bis, sesto comma, c.p., questione dedotta con il quarto motivo di ricorso. La sentenza 33751 del 2021 della Sesta Sezione aveva infatti concluso, a pg.38 nel senso che "l'aggravante in esame deve essere esclusa con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in parte qua". La Corte d'appello nulla ha motivato con riferimento alla aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis c.p.. Nella statuizione di primo grado (confermata in questo dalla prima pronuncia della Corte d'appello), a pg.150, la pena base per il delitto di cui al capo 1, determinata in dodici anni di reclusione, era stata aumentata di quattro anni di reclusione in ragione dell'applicazione dell'aggravante; tale aumento non è stato dedotto nell'impugnata sentenza che va per tale ragione annullata. Quanto all'ulteriore profilo dedotto, attinente al trattamento sanzionatorio, concernente il capo 4 di imputazione, esso è assorbito dall'annullamento in parte qua della sentenza impugnata. 5. Dato l'esito del presente giudizio, con annullamento e rinvio in relazione all'imputazione di cui al capo 4, va disposto nuovamente il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli ai soli effetti civili nei confronti di Di PA AR LA, OS AR SA e NA IO. 5.1 I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto, con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di OS LV in ordine al reato di cui al capo 1).
P.Q.M.
7 annulla la sentenza impugnata: - nei confronti di OS LV, relativamente al reato di cui al capo 1), limitatamente al trattamento sanzionatorio (a seguito dell'eliminazione della circostanza aggravante di cui all'art.416-bis, comma sesto, cod. pen., disposto dalla sentenza n.33751/2021 della Sesta Sezione di questa Corte) ed al reato di cui al capo 4); - nei confronti di Di PA AR LA, OS AR SA e NA IO, relativamente al reato di cui al capo 4) ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità di OS LV in ordine al reato di cui al capo 1). Così deciso in Roma, 20 giugno 2024 Il Con igliere r latore Il Pre 'dente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore LA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo alla Corte di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
udito l'avvocato CLAUDIO DAVINO in difesa di TO SP, RI RM DI LA, RI UI SP e NI PA che si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza 33751/2021 questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in relazione agli odierni ricorrenti, aveva confermato la condanna di LV OS per reato associativo (art.416 bis c.p. - capo 1), per illecita concorrenza (art.513 bis c.p. -capo 2) aggravata dal metodo mafioso (art.416 bis.1 c.p.), per trasferimento illecito di valori (art.512 bis c.p. -capo 4), in concorso con gli ulteriori odierni imputati, nonché per tentata estorsione (art. 56 e 629 c.p. - capo 5), aggravata dall'aggravante 'mafiosa'. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37649 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/06/2024 La sentenza rescindente, per quanto qui interessa, (1) annullava senza rinvio agli effetti penali la condanna di AR LA Di PA, di AR SA OS nonché di IO NA in relazione al capo 4, perché, esclusa l'aggravante 'mafiosa', il reato risultava estinto per prescrizione, (2) annullava anche per LV OS in relazione allo stesso capo e per la medesima ragione ma limitatamente ai fatti anteriori al 2005, (3) espungeva con riguardo al primo capo di imputazione ascritto a LV OS la aggravante ex art. 416 bis, sesto comma, c.p., (4) annullava in relazione a LV OS la condanna per le ulteriori condotte descritte al capo 4, annullando altresì nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti la condanna alle statuizioni civili, rinviando per nuovo giudizio ed infine (5) rigettava nel resto il ricorso di LV OS dichiarando irrevocabile la affermazione di responsabilità per i capi 1 (associazione per delinquere di stampo mafioso), 2 (illecita concorrenza) e 5 (tentata estorsione). 2. Nell'ambito dell'ampia motivazione, rispondendo ai motivi riguardanti l'aggravante di cui all'art.416-bis c.p., comuni a diversi ricorsi, la Sesta Sezione rilevava che la configurabilità della contestata aggravante non era stata correlata in generale all'operatività del clan Moccia, dovendosi rilevare sulla scorta dei rilievi difensivi che l'aggravante era stata esclusa in separati procedimenti e che al contrario nel presente procedimento essa era stata ritenuta fondata proprio sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'OS, ma in base a valutazioni apodittiche, se non direttamente smentite, incentrate sul fatto che al clan Moccia fossero attribuibili plurime tipologie di condotte illecite, produttive di profitto, e che fosse stato accertato a carico dell'odierno imputato anche il delitto di cui all'articolo 513-bis c.p., essendosi da ciò desunto che l'attività egemone dell'OS nel settore delle pompe funebri fosse il risultato di investimenti del clan Moccia correlati a quelle attività - delittuose. Per tali ragioni l'aggravante è stata esclusa con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in parte qua. A pg.46 della sentenza, la Sesta Sezione affronta il tema della responsabilità per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.), la cui configurabilità era contestata dalle diverse difese sia sotto il profilo oggettivo che, soprattutto, soggettivo, nonché in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art.7 legge 203 del 1991, per la finalità di agevolare la consorteria camorristica. La Corte innanzitutto rileva che la configurabilità dello stesso elemento oggettivo del reato, con riguardo alle quattro società che formano oggetto dell'imputazione, è basata su deduzioni assertive. Ed altrettanto apodittica è la conclusione cui è giunta la Corte territoriale in ordine al dolo del reato, ravvisato non in relazione all'agevolazione di reati di riciclaggio, bensì esclusivamente in funzione dell'elusione di misure di prevenzione patrimoniale. In particolare, avrebbe dovuto formularsi una specifica motivazione in grado di spiegare perché l'OS avesse riacquisito un ruolo imprenditoriale non occulto in un contesto nel quale si registrava un trasferimento di quote familiari o a persone comunque vicine all'OS, sia dopo l'interdittiva antimafia sia dopo il suo annullamento. Avrebbe dovuto inoltre valutarsi quale fosse la finalità 2 primariamente perseguita dall'OS, se del caso condivisa dagli altri soggetti che avevano partecipato alle varie operazioni, una volta preso atto che le interdittive antimafia avevano determinato scelte volte ad assicurare la concreta operatività del sistema creato, scongiurando il rischio di paralisi connessa con l'interdittiva e tuttavia non indotto l'OS, prima e dopo il loro annullamento, ad evitare l'attribuzione di quote a stretti familiari o perfino a se stesso, riproducendo situazioni analoghe a quelle antecedenti le interdittive e al tempo stesso idonee a ricondurre il sistema societario ad un unico centro di riferimento. Quanto poi all'aggravante, la Corte ne sottolinea la natura soggettiva, e non oggettiva, come ritenuto in sentenza, con conseguente indebita estensione ai correi diversi da AN FE, cui la stessa è stata comunque estesa sulla base di criteri assiomatici. Ed in ogni caso, anche in relazione all'OS, doveva primariamente valutarsi il concreto fine perseguito, in modo da stabilire se esso fosse ispirato dall'intendimento di favorire il clan con specifica individuazione della cointeressenza, da individuarsi in modo diretto con riguardo alla conservazione del cespite e del suo valore patrimoniale e funzionale. 3. La sentenza della Corte d'appello, all'esito del giudizio di rinvio, preso atto che con riferimento al capo 4 d'imputazione residuavano solo le contestazioni nei confronti di LV OS successive al 2005, essendo quelle concorrenti nei confronti dei correi estinte per intervenuta prescrizione, a seguito dell'esclusione della aggravante 'mafiosa', è giunta alla conclusione che "nei confronti dell'imputato principale non potesse nutrirsi alcun dubbio circa la piena configurabilità del reato sia con riguardo al profilo della sussistenza del dolo di elusione che con riferimento alla contestata aggravante" (pg.20). Tale conclusione, si legge nella sentenza, è il precipitato logico della condanna ormai definitiva dell'imputato per l'ipotesi associativa ascrittagli, giacché LV OS ha esercitato le proprie attività imprenditoriali dal 'di dentro' (cit.) e non ai margini del sodalizio criminale, Con conseguente piena compenetrazione ed impossibilità di differenziazione tra il profilo di imprenditore e quello di fedele sodale dei vertici del clan. A pg.30, all'esito di approfondita analisi delle risultanze dibattimentale e documentali, si ribadisce che il reato oggetto dell'imputazione risponde, anzitutto, ad una finalità di politica criminale, consistente nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime non integra l'elemento materiale del reato né una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico di eventuali finalità elusive. Si tratta di un dolo specifico che, inserito in un reato di "pericolo astratto" richiede, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale di talché la valutazione circa il pericolo di elusione va compiuta ex ante e su base parziale. 4. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione LV OS, AR LA Di PA, AR SA OS e IO NA, formulando quattro motivi. 3 4.1 Con il primo motivo si deducono tutti i vizi di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) nonché erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b, c.p.p.) in relazione alla sussistenza del reato ex art. 12 quinquies I. 356/92 (ora art. 512 bis c.p.). La sentenza impugnata, si osserva nel ricorso (pg.12) non fornisce alcuna risposta alle deduzioni difensive dell'atto di appello, disattendendo quanto prescritto dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente, per affidarsi ad una serie di massime di legittimità che non vengono tuttavia calate nella vicenda concreta. In particolare, invertendo l'ordine logico delle questioni, la Corte di rinvio svaluta come 'poco rilevante' il tema della revoca della interdittiva antimafia, fraintendendo in tal modo la portata dell'articolo 512 bis c.p. che criminalizza non la interposizione fittizia in sé ma solo quella che è finalizzata alla elusione delle misure di prevenzione patrimoniale. Così facendo, si ignora che la sentenza del Consiglio di Stato che annulla definitivamente l'interdittiva antimafia è del 20 ottobre 2009 mentre i trasferimenti di quote in favore della moglie della figlia e del nipote sono successivi. Inoltre, non ha formato oggetto di specifica analisi la circostanza che ben prima del 2005 fosse stata elaborata dall'OS una strategia di diversificazione delle società operanti nel medesimo settore e di attribuzione di parte delle quote nonché della stessa gestione a familiari e conoscenti. Basti considerare che dal 2003 quote dell'impresa AT OS erano nella titolarità di AN FE e che alla moglie dell'OS era intestata un'altra impresa familiare. Inoltre, nel corso del decennio che ha preso avvio all'inizio degli anni 2000, e che include altresì il lustro in cui l'interdittiva antimafia fu operante, le varie società di settore facenti capo all'OS hanno visto avvicendarsi ripetutamente nella titolarità di quote, sia soggetti estranei (SA e Dell'Anno) sia i componenti il nucleo famigliare o lo stesso OS, in una alternanza che di per sé porta ad escludere che si possa affermare che la finalità delle varie operazioni fosse l'elusione di eventuali misure preventive. In sostanza avrebbe dovuto valutarsi, come richiesto dalla Corte di Cassazione, quale potesse essere la finalità primariamente perseguita dalle OS, una volta preso atto che le interdittive antimafia avevano determinato scelte volte ad assicurare la concreta operatività del sistema creato, scongiurando il rischio della paralisi riconnessa a quelle interdittive, e tuttavia non indotto l'OS, prima e dopo il loro annullamento, ad evitare l'attribuzione di quote a stretti familiari o perfino a se stesso, riproducendo situazioni analoghe a quelle antecedenti e al tempo stesso idonee a ricondurre il sistema societario ad un unico centro di riferimento. 4.2 Con il secondo motivo di impugnazione i tre vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: art.606 lett. e, c.p.p.) sono evocati in relazione all'aggravante di cui all'art.7 d.l. 152/1991 (ora 416 bis 1 c.p.). Anche in relazione alla sussistenza dell'aggravante, la sentenza rescindente, pur non escludendone a priori la sussistenza, aveva demandato alla Corte d'appello l'onere di individuare, unitamente all'elemento psicologico doloso della fattispecie di reato, pure i profili attinenti al 4 coefficiente psicologico della circostanza. Ma anche in questo caso, la sentenza di rinvio ha appiattito la valutazione dell'aggravante sulla partecipazione dell'OS alla associazione per delinquere denominata clan Moccia. Con la conseguenza che, supponendo che l'attività economica dell'OS avesse come finalità l'agevolazione dell'attività della associazione, si è creato un cortocircuito motivazionale basato su affermazioni apodittiche e perciò distaccate dall'analisi del reale, ignorando le spiegazioni fornite dalla difesa. 4.3 Con il terzo motivo i tre vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: art.606 lett. e, c.p.p.) sono evocati in relazione alla confisca dei beni sequestrati. 4.4. Infine, con il quarto ed ultimo motivo si lamenta la mancanza di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) con riguardo alla mancata deduzione dalla pena irrogata dell'aumento corrispondente all'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 416 bis, sesto comma, c.p., che era stata 'cancellata' dalla sentenza rescindente. E carente di motivazione risulta altresì la decurtazione, immotivatamente contenuta, corrispondente al quantum di pena per la condotta ante 2005 ritenuta prescritta già dalla sentenza rescindente. 5. L'Avv. Agostino La Rana, quale difensore dell'associazione ADOC Napoli e Campania ha inviato memoria concludendo "rimettendosi alla Corte per ogni decisione nel merito". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare. 2. Trattando unitariamente i primi due motivi per ragioni di speditezza, in quanto attinenti alla sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori ed alla relativa aggravante, la Corte non può che rilevare come il Giudice d'appello, pur impegnandosi in un approfondito sforzo argomentativo tra pg.20 e pg.30, non sia stato in grado di chiarire definitivamente i dubbi espressi nella decisione rescindente. In particolare, in relazione all'ipotesi delittuosa, la sentenza di appello non ne ha definito a sufficienza la connotazione dolosa specifica che rimane attaccata a formule stereotipate ed astratte e che non affronta il nocciolo della questione devoluta al giudice del rinvio dalla sentenza della Sesta Sezione n.33751-21. Ivi si era stabilito, al termine di una estesa analisi, che poteva darsi per assodato che la serie di mutamenti intervenuti nella compagine societaria riferibile alla costellazione di imprese di LV OS nell'arco del decennio iniziato nel 2002/2003 avesse una funzione elusiva dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Prefetto nei confronti dell'imputato. Si sottolineava, tuttavia, come rimanesse indimostrato che tale intendimento elusivo, non sufficiente ad integrare la aggravante contestata (art.416 bis 1 c.p.), fosse ricompreso nell'intenzione, sussistente 'a monte', di evitare le misure di prevenzione. In particolare, si sarebbe dovuto fornire una spiegazione logica, sulla base di risultanze probatorie specifiche ed incontrovertibili, in grado di risolvere l'antinomia intercorrente tra la ipotesi d'accusa (della finalità di eludere eventuali misure di prevenzione), da un lato, e la circostanza che l'OS avesse intestato o reintestato a sé ed ai propri fannigliari (che non costituiscono schermo sufficiente, alla luce delle presunzioni vigenti in materia di misure di prevenzione) anche solo parte delle società che a lui facevano capo. 5 Il discrimine individuato dalla sentenza della Sesta Sezione, tra finalità elusiva ai fini delle interdittive antimafia, da un lato, e delle misure di prevenzione, dall'altro, imponeva senza dubbio uno standard probatorio assai elevato che doveva dare contezza della ragione per cui fosse possibile ipotizzare l'aggravante a fronte della condotta di colui che si reintesta le quote societarie. Tale probatio nella sentenza non è stata raggiunta ed in verità non è stata nemmeno tentata. Nel rispondere, la Corte, tra pg.20 e pg.21, pone il tema sul piano della 'intraneità' associativa (certamente sussistente: la pronuncia relativa al capo 1 di imputazione -associazione per delinquere di stampo mafioso- è divenuta definitiva); tra pg.22 e 23 e di nuovo a pg.28, la pronuncia ribadisce la condizione di monopolio di cui godevano le imprese funerarie dell'OS (circostanza anch'essa accertata con pronuncia passata in giudicato: capo 2 dell'imputazione, relativa all'art.513 bis c.p.); infine, affronta l'episodio della tentata estorsione ai danni dei familiari del defunto PP NE (anch'esso oggetto di pronuncia definitiva — capo 5 di imputazione), a dimostrazione della tracotanza con cui gli OS agivano nel territorio di competenza imprenditoriale e criminale. Sennonché, come detto, seguendo tale linea argomentativa, la Corte non fa che ribadire concetti già vagliati (frustra iterum probatur, quod probatum non relevat) senza tuttavia avvicinarsi alla soluzione del dilemma posto dalla pronuncia rescindente di legittimità. Anzi, così facendo dimostra di confondere i piani e rinuncia di fatto ad affrontare la questione che le era stata sottoposta e che può essere così semplificata: come si concilia l'intenzione di eludere le misure di prevenzione con la intestazione a sé o a propri familiari delle quote societarie? La Corte d'appello ritiene (pg.29) di rispondere ricorrendo alla formula per cui l'OS "non poteva non temere" che, la sua impresa, in quanto diretta espressione del clan, ben potesse essere aggredita da misure di prevenzione "la cui adozione si stava in quegli anni sempre più diffondendo quale strumento di lotta alla criminalità organizzata". Si tratta di un argomento che non spiega il nodo fondamentale (perché l'OS intestava a sé e famigliari i beni, se voleva eludere?) e che per contro introduce due presunzioni ("non poteva non sapere"; la conoscenza della diffusione delle misure di prevenzione a cavallo tra gli anni '90 e i 2000) che rischiano di scadere in valutazioni sociologiche piuttosto che giuridiche. Né, infine, il fatto che le intestazioni avessero progressivamente portato alla concentrazione di quote e cariche sociali in campo a AR SA OS, poco più che diciottenne all'epoca, e quindi sprovvista di qualsivoglia esperienza nel settore imprenditoriale al quale veniva introdotta dalle decisioni paterne, aggiunge alcunché nel senso richiesto dalla sentenza rescindente, dato che nella motivazione della sentenza impugnata (pg.30) si legge solamente che ciò "a maggior ragione dimostra la fittizietà delle intestazioni ed il fine elusivo con esse perseguito", circostanza non contestata nella sentenza rescindente ma che, al tempo stesso, non dimostra ch l'intendimento elusivo andasse oltre la volontà di creare uno schermo avverso le interditt v ( antimafia. 6 In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata nuovamente con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello partenopea che si atterrà ai criteri già enunciati nella prima sentenza rescindente e qui sopra ribaditi. Ed anche in relazione alla sussistenza della aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. (secondo motivo), il nuovo giudizio di rinvio dovrà chiarire, in linea con quanto richiesto dalla sentenza 33751 — 2021, "il concreto fine perseguito, in modo da stabilire se esso fosse ispirato dall'intendimento di favorire il clan -ciò che evidentemente deve correlarsi alla specifica individuazione del tipo di cointeressenza, da valutarsi in modo diretto, con riguardo alla conservazione del cespite e del suo valore patrimoniale e funzionale" (Sent. 33751/2021, pg.50) senza scadere in affermazioni apodittiche, legate alla partecipazione dell'OS al clan camorristico. 3. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, che lamenta tutti i vizi motivazionali in relazione alla confisca disposta nei precedenti gradi di giudizio. Sulla confisca è già intervenuta la pronuncia di questa Corte (n.33751/2021) che, tra pg.53 e pg.56 ha esaminato i relativi motivi, formulati nell'originario ricorso per cassazione, rigettandoli per infondatezza e genericità. Tale decisione ha trovato poi riflesso nel dispositivo (pg.58) che, nel dichiarare irrevocabile il giudizio di penale responsabilità di LV OS in ordine ai capi 1), 2) e 5) ha altresì rigettato "nel resto il ricorso". La sentenza della Corte d'appello che ciò ha evidenziato (pg.14 e 15) è quindi corretta e va confermata. 4. Infine, va disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza anche in relazione alla mancata riduzione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art.416-bis, sesto comma, c.p., questione dedotta con il quarto motivo di ricorso. La sentenza 33751 del 2021 della Sesta Sezione aveva infatti concluso, a pg.38 nel senso che "l'aggravante in esame deve essere esclusa con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in parte qua". La Corte d'appello nulla ha motivato con riferimento alla aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis c.p.. Nella statuizione di primo grado (confermata in questo dalla prima pronuncia della Corte d'appello), a pg.150, la pena base per il delitto di cui al capo 1, determinata in dodici anni di reclusione, era stata aumentata di quattro anni di reclusione in ragione dell'applicazione dell'aggravante; tale aumento non è stato dedotto nell'impugnata sentenza che va per tale ragione annullata. Quanto all'ulteriore profilo dedotto, attinente al trattamento sanzionatorio, concernente il capo 4 di imputazione, esso è assorbito dall'annullamento in parte qua della sentenza impugnata. 5. Dato l'esito del presente giudizio, con annullamento e rinvio in relazione all'imputazione di cui al capo 4, va disposto nuovamente il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli ai soli effetti civili nei confronti di Di PA AR LA, OS AR SA e NA IO. 5.1 I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto, con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di OS LV in ordine al reato di cui al capo 1).
P.Q.M.
7 annulla la sentenza impugnata: - nei confronti di OS LV, relativamente al reato di cui al capo 1), limitatamente al trattamento sanzionatorio (a seguito dell'eliminazione della circostanza aggravante di cui all'art.416-bis, comma sesto, cod. pen., disposto dalla sentenza n.33751/2021 della Sesta Sezione di questa Corte) ed al reato di cui al capo 4); - nei confronti di Di PA AR LA, OS AR SA e NA IO, relativamente al reato di cui al capo 4) ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità di OS LV in ordine al reato di cui al capo 1). Così deciso in Roma, 20 giugno 2024 Il Con igliere r latore Il Pre 'dente