Art. 7.
Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalita' del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ".
Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , e' sostituito dal seguente:
"E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalita' del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ".