Articolo 1820 del Codice dell'ordinamento militare
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Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1820. (( (Indennita' dirigenziale). )) (( 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, e' corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilita':
a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;
b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;
d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.
2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennita' di buonuscita. )) ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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