Art. 3.
L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri dell'azionista.
Per il conseguimento delle finalita' istituzionali, l'ente, previe le prescritte autorizzazioni a sensi di legge, potra' costituire societa' per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.
La cessione delle partecipazioni di proprieta' dell'ente e', in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, secondo le modalita' di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554 .
L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri dell'azionista.
Per il conseguimento delle finalita' istituzionali, l'ente, previe le prescritte autorizzazioni a sensi di legge, potra' costituire societa' per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.
La cessione delle partecipazioni di proprieta' dell'ente e', in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, secondo le modalita' di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554 .