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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1206/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1206/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PALMA LUCA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. NAPPI GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 05/04/1992 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 05/04/1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1992 atto numero 24 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 10/07/2025:
1) i ricorrenti vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto, impegnandosi vicendevolmente a comunicare il proprio recapito anche telefonico nonché eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere all'altro un contributo mensile a titolo di mantenimento personale;
3) per quanto concerne l'abitazione coniugale sita a Pescara in Via Lago di
Giulianello n.14, la Sig.ra conferma la concessione del diritto di Parte_1 abitazione al Sig. che potrà, dunque, continuare ad abitare detto Controparte_1 immobile sino alla propria morte a condizione che provveda al puntuale ed integrale pagamento delle rate di mutuo ancora pendenti sino al saldo ed all'estinzione del mutuo stesso ed all'ulteriore condizione che corrisponda mensilmente alla Sig.ra quale indennizzo per l'occupazione e l'utilizzo della propria quota parte Parte_1 di proprietà, l'importo mensile di € 200,00; detto indennizzo – che in alcun modo potrà essere inteso quale canone di locazione assumendo la funzione di ristorare forfettariamente la Sig.ra per l'indisponibilità della propria quota parte Parte_1 dell'anzidetto immobile – andrà versato mediante bonifico sul libretto postale n.
44549939 intestato alla Sig.ra (IBAN: Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026; l'omesso versamento anche di una sola mensilità, entro la pattuita scadenza, determina la decadenza del predetto diritto di abitazione con ogni e consequenziale diritto della Sig.ra Parte_1
4) entrambi i ricorrenti potranno vendere la propria quota parte dell'appartamento di
Via Giulianello n. 14 soltanto previo consenso dell'altro comproprietario e senza null'altro a pretendere;
pagina 3 di 4 5) tutti i lavori e le spese di manutenzione ordinaria relativi all'appartamento di cui sopra saranno a carico del Sig. in quanto titolare del diritto di Controparte_1 abitazione;
6) salvo quanto sopra stabilito, tutte le Parti dichiarano altresì di non aver reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o spettanza sia civile che penale;
7) le spese del procedimento di divorzio vengono integralmente e pariteticamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1206/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. PALMA LUCA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. NAPPI GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 05/04/1992 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 05/04/1992, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1992 atto numero 24 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 10/07/2025:
1) i ricorrenti vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto, impegnandosi vicendevolmente a comunicare il proprio recapito anche telefonico nonché eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere all'altro un contributo mensile a titolo di mantenimento personale;
3) per quanto concerne l'abitazione coniugale sita a Pescara in Via Lago di
Giulianello n.14, la Sig.ra conferma la concessione del diritto di Parte_1 abitazione al Sig. che potrà, dunque, continuare ad abitare detto Controparte_1 immobile sino alla propria morte a condizione che provveda al puntuale ed integrale pagamento delle rate di mutuo ancora pendenti sino al saldo ed all'estinzione del mutuo stesso ed all'ulteriore condizione che corrisponda mensilmente alla Sig.ra quale indennizzo per l'occupazione e l'utilizzo della propria quota parte Parte_1 di proprietà, l'importo mensile di € 200,00; detto indennizzo – che in alcun modo potrà essere inteso quale canone di locazione assumendo la funzione di ristorare forfettariamente la Sig.ra per l'indisponibilità della propria quota parte Parte_1 dell'anzidetto immobile – andrà versato mediante bonifico sul libretto postale n.
44549939 intestato alla Sig.ra (IBAN: Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026; l'omesso versamento anche di una sola mensilità, entro la pattuita scadenza, determina la decadenza del predetto diritto di abitazione con ogni e consequenziale diritto della Sig.ra Parte_1
4) entrambi i ricorrenti potranno vendere la propria quota parte dell'appartamento di
Via Giulianello n. 14 soltanto previo consenso dell'altro comproprietario e senza null'altro a pretendere;
pagina 3 di 4 5) tutti i lavori e le spese di manutenzione ordinaria relativi all'appartamento di cui sopra saranno a carico del Sig. in quanto titolare del diritto di Controparte_1 abitazione;
6) salvo quanto sopra stabilito, tutte le Parti dichiarano altresì di non aver reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o spettanza sia civile che penale;
7) le spese del procedimento di divorzio vengono integralmente e pariteticamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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