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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 705 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 30.06.2025 da:
nata il [...] a [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Vitale del Foro di Ascoli Piceno e
nato il [...] a [...] C.F.: Parte_2
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Autilia Cavezza del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 30.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- le parti contraevano matrimonio civile in data 08 febbraio 2003 in TO (AP), come da estratto del matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
TO (AP), nel registro degli atti del matrimonio dell'anno 2003, Numero 2
Parte I, Serie A Ufficio 2, scegliendo il regime della separazione dei beni;
Successivamente le parti hanno contratto matrimonio religioso in data 31 agosto
2003;
- dal matrimonio sono nati tre figli, , nata in [...] Persona_1
Tronto(AP) il 24 maggio 2004, c.f.: , , C.F._3 Controparte_1
nato a [...] il [...] c.f. C.F._4
frequentante la classe 3 Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto (AP);
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, frequentante la classe 3 media della Scuola MA UR C.F._5
di San Benedetto del Tronto (AP);
- i coniugi hanno fissato la residenza della famiglia presso l'unità immobiliare di proprietà di entrambi sita in TO (AP) via Padre Pio n.1;
- i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Il rapporto coniugale si è, dunque, progressivamente deteriorato, tanto che può dirsi venuta meno quella comunione spirituale e materiale che è il fondamento di ogni matrimonio e pertanto la frattura del rapporto coniugale è del tutto insanabile;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi ratificano la superiore premessa in ogni suo assunto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono riconosciute come vere da entrambe le parti del presente accordo che sostituisce ogni intesa, e/o accordo, precedentemente definito;
2. dichiarare la separazione personale fra i coniugi che hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di TO (AP) in data 08 febbraio 2003 e successivamente matrimonio religioso in data 31 agosto 2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di TO (AP), nel registro degli atti del matrimonio dell'anno 2003, Numero 2 Parte I, Serie A Ufficio 2, scegliendo il regime della separazione dei beni;
3. comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO di trascrivere l'emananda sentenza di omologa di separazione consensuale a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge;
4. i coniugi vivranno separati mantenendo l'obbligo di reciproco rispetto;
5. i coniugi si dichiarano autonomi economicamente e pertanto nulla vi è da disporre sull'assegno di mantenimento cui rinunciano reciprocamente;
6. affidare i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui verrà per l'effetto assegnata la casa coniugale sita in via Padre Pio n.1 distinta al catasto immobili urbani del Comune di TO (AP) al f.g. 8, part.826 sub.13 e sub.8, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% in virtù di atto n. rep. 77867 raccolta 18805 del 21 luglio 2003, notaio Per Persona_2
l'effetto dell'assegnazione la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze Pt_1
di cui usufruirà dal mese di giugno 2025.Si precisa che in consumi relativi alle utenze del mese di maggio 2025 e ogni altra tassa e/o spesa riguardante detto immobile maturata sino a maggio 2025 ( tari e altre) saranno ancora a carico di ciascuna delle due parti nella misura del 50%. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il provvederà al cambio di residenza. Parte_2
7. per effetto dell'affidamento condiviso i ricorrenti eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative alla sua educazione, istruzione, salute, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Nel rispetto del principio della bi-genitorialità e tenuto conto dell'età dei figli e CP_1 CP_2
ormai adolescenti questi ultimi permarranno con il padre due pomeriggi a settimana senza pernotto e a week end alternati con pernotto dal sabato all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 19:00 durante il periodo scolastico e alle ore 22;00 durante le vacanze. Resta inteso che i figli, in ragione della loro età potranno derogare a detto scadenziario secondo la loro volontà. Le festività ed i ponti scolastici saranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza e pertanto in via esemplificativa, i figli trascorreranno, alternando di anno in anno, con il padre e con la madre, il giorno di Natale in alternativa con quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro in alternativa con il Primo dell'Anno, il 6 Gennaio in alternativa con l'8 Dicembre, il giorno di Pasqua in alternativa con il Lunedì dell'Angelo, il 25
Aprile con il Primo Maggio, il 1 Novembre con il 2 Giugno. Durante le vacanze estive, ciascuno dei due genitori potrà trascorrere 15 (quindici) giorni anche non continuativi con i figli da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo. Resta inteso che le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore potranno essere derogati dai medesimi senza necessità di accordo scritto, previo congruo avviso anche telefonico e tenuto conto dei desideri e delle esigenze dei figli.
8. Il sig. stante la collocazione prevalente dei figli presso la madre Parte_2
contribuirà con decorrenza da giugno 2025- al mantenimento dei predetti mediante il versamento alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, Pt_1
dell'importo complessivo mensile di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni figlio – e fino al raggiungimento dell'autonomia economica, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, meglio indicate nel relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
9. I coniugi concordano di mettere in vendita la casa coniugale fin dalla sottoscrizione del presente ricorso stabilendo fin d'ora che il ricavato della vendita - al netto dell'estinzione del mutuo e del pagamento dell'agenzia immobiliare - sarà diviso al
50%. Sino alla vendita le parti concordano che il sig. contribuirà nella Parte_2
misura del 50% al pagamento del condominio sia arretrato che futuro e delle spese di manutenzione straordinaria non imputabile a cattivo uso o alla mancanza di manutenzione ordinaria.
10. Le parti – fino alla vendita della casa coniugale - provvederanno nella misura del
50% ciascuno al pagamento delle rate del mutuo n. rep.77868 racc. 18806, registrato in Ascoli Piceno il 23 luglio 2003, serie 1 n.1158, rinegoziato in data 17/02/2016, acceso presso Banca Nazionale del Lavoro per l'acquisto dell'immobile in comproprietà sito in TO (AP) via Padre Pio n.1, fino alla vendita di detto immobile e/o ad estinzione del mutuo la cui rata mensile attualmente pari ad €.
690,06 (tasso semi fisso). A tal fine ciascuna delle due parti continuerà a versare sul conto corrente intestato al su cui la ha il potere di firma, acceso Parte_2 Pt_1
presso BNL la metà del rateo mensile del mutuo. Le modalità di versamento saranno le medesime sino ad ora adottate ovverosia il metterà a disposizione della Parte_2
il suo 50% del rateo e quest'ultima provvederà al versamento della rata. Pt_1
All'estinzione del mutuo cointestato il conto verrà chiuso.
11. Le parti dichiarano che l'ammontare dell'assegno unico e universale erogato dall' per i figli sarà percepito fin da giugno 2025 nella misura del 50% a CP_3
coniuge e pertanto i coniugi si recheranno insieme presso l' e/o presso il Caf CP_3
per effettuare la variazione della domanda per la percezione dell'AU.
Successivamente alla vendita della casa coniugale, l'A.U. sarà percepito integralmente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali saranno comunque sempre Pt_1
percepite nella misura del 50%; nel caso in cui non vi sia capienza in merito al recupero delle detrazioni fiscali le parti si danno fin da subito atto del diritto di portarle in detrazione al 100% nella parte eccedente alla capienza fiscale;
12. Le parti concordano che la casa coniugale sita a TO (AP) via Padre Pio n.1 sarà posta in vendita tramite agenzia immobiliare ad un prezzo minimo non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) salvo diversa valutazione minima delle agenzie a cui le parti conferiranno mandato.
13. Il dichiara di accollarsi integralmente il debito residuo maturato nei Parte_2
confronti della derivato dalla pregressa gestione del punto vendita CP_4 sito a Pagliare del Tronto (AP), oltre a tutti i debiti contributivi e le altre CP_4
pendenze derivate dalla gestione di detta pregressa attività, tenendo indenne la coobbligata per le prestate garanzie. Pt_3
14. I coniugi si autorizzano l'un l'altra, sin da ora, al rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
15. I coniugi si danno atto di aver proceduto a dividersi tutti i beni mobili e di non aver nient'altro a pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto al punto 12,
13 del presente ricorso;
16. Le spese ed i compensi professionali saranno integralmente compensate ed a tal fine i legali sottoscrivono il presente accordo anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Con decreto datato 03.07.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 18.09.2025, la quale veniva sostituita con lo scambio di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché, soprattutto, quelli dei loro figli.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede: - dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_4 Parte_2
indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro degli atti del matrimonio di detto Comune all'anno 2003, Numero 2 Parte I, Serie A Ufficio 2;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 3/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 705 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 30.06.2025 da:
nata il [...] a [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Vitale del Foro di Ascoli Piceno e
nato il [...] a [...] C.F.: Parte_2
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Autilia Cavezza del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 30.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- le parti contraevano matrimonio civile in data 08 febbraio 2003 in TO (AP), come da estratto del matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di
TO (AP), nel registro degli atti del matrimonio dell'anno 2003, Numero 2
Parte I, Serie A Ufficio 2, scegliendo il regime della separazione dei beni;
Successivamente le parti hanno contratto matrimonio religioso in data 31 agosto
2003;
- dal matrimonio sono nati tre figli, , nata in [...] Persona_1
Tronto(AP) il 24 maggio 2004, c.f.: , , C.F._3 Controparte_1
nato a [...] il [...] c.f. C.F._4
frequentante la classe 3 Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto (AP);
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, frequentante la classe 3 media della Scuola MA UR C.F._5
di San Benedetto del Tronto (AP);
- i coniugi hanno fissato la residenza della famiglia presso l'unità immobiliare di proprietà di entrambi sita in TO (AP) via Padre Pio n.1;
- i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Il rapporto coniugale si è, dunque, progressivamente deteriorato, tanto che può dirsi venuta meno quella comunione spirituale e materiale che è il fondamento di ogni matrimonio e pertanto la frattura del rapporto coniugale è del tutto insanabile;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi ratificano la superiore premessa in ogni suo assunto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono riconosciute come vere da entrambe le parti del presente accordo che sostituisce ogni intesa, e/o accordo, precedentemente definito;
2. dichiarare la separazione personale fra i coniugi che hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di TO (AP) in data 08 febbraio 2003 e successivamente matrimonio religioso in data 31 agosto 2003, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di TO (AP), nel registro degli atti del matrimonio dell'anno 2003, Numero 2 Parte I, Serie A Ufficio 2, scegliendo il regime della separazione dei beni;
3. comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO di trascrivere l'emananda sentenza di omologa di separazione consensuale a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge;
4. i coniugi vivranno separati mantenendo l'obbligo di reciproco rispetto;
5. i coniugi si dichiarano autonomi economicamente e pertanto nulla vi è da disporre sull'assegno di mantenimento cui rinunciano reciprocamente;
6. affidare i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre cui verrà per l'effetto assegnata la casa coniugale sita in via Padre Pio n.1 distinta al catasto immobili urbani del Comune di TO (AP) al f.g. 8, part.826 sub.13 e sub.8, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% in virtù di atto n. rep. 77867 raccolta 18805 del 21 luglio 2003, notaio Per Persona_2
l'effetto dell'assegnazione la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze Pt_1
di cui usufruirà dal mese di giugno 2025.Si precisa che in consumi relativi alle utenze del mese di maggio 2025 e ogni altra tassa e/o spesa riguardante detto immobile maturata sino a maggio 2025 ( tari e altre) saranno ancora a carico di ciascuna delle due parti nella misura del 50%. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il provvederà al cambio di residenza. Parte_2
7. per effetto dell'affidamento condiviso i ricorrenti eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative alla sua educazione, istruzione, salute, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Nel rispetto del principio della bi-genitorialità e tenuto conto dell'età dei figli e CP_1 CP_2
ormai adolescenti questi ultimi permarranno con il padre due pomeriggi a settimana senza pernotto e a week end alternati con pernotto dal sabato all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 19:00 durante il periodo scolastico e alle ore 22;00 durante le vacanze. Resta inteso che i figli, in ragione della loro età potranno derogare a detto scadenziario secondo la loro volontà. Le festività ed i ponti scolastici saranno regolamentati secondo il principio dell'alternanza e pertanto in via esemplificativa, i figli trascorreranno, alternando di anno in anno, con il padre e con la madre, il giorno di Natale in alternativa con quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro in alternativa con il Primo dell'Anno, il 6 Gennaio in alternativa con l'8 Dicembre, il giorno di Pasqua in alternativa con il Lunedì dell'Angelo, il 25
Aprile con il Primo Maggio, il 1 Novembre con il 2 Giugno. Durante le vacanze estive, ciascuno dei due genitori potrà trascorrere 15 (quindici) giorni anche non continuativi con i figli da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo. Resta inteso che le modalità ed i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore potranno essere derogati dai medesimi senza necessità di accordo scritto, previo congruo avviso anche telefonico e tenuto conto dei desideri e delle esigenze dei figli.
8. Il sig. stante la collocazione prevalente dei figli presso la madre Parte_2
contribuirà con decorrenza da giugno 2025- al mantenimento dei predetti mediante il versamento alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, Pt_1
dell'importo complessivo mensile di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni figlio – e fino al raggiungimento dell'autonomia economica, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, meglio indicate nel relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
9. I coniugi concordano di mettere in vendita la casa coniugale fin dalla sottoscrizione del presente ricorso stabilendo fin d'ora che il ricavato della vendita - al netto dell'estinzione del mutuo e del pagamento dell'agenzia immobiliare - sarà diviso al
50%. Sino alla vendita le parti concordano che il sig. contribuirà nella Parte_2
misura del 50% al pagamento del condominio sia arretrato che futuro e delle spese di manutenzione straordinaria non imputabile a cattivo uso o alla mancanza di manutenzione ordinaria.
10. Le parti – fino alla vendita della casa coniugale - provvederanno nella misura del
50% ciascuno al pagamento delle rate del mutuo n. rep.77868 racc. 18806, registrato in Ascoli Piceno il 23 luglio 2003, serie 1 n.1158, rinegoziato in data 17/02/2016, acceso presso Banca Nazionale del Lavoro per l'acquisto dell'immobile in comproprietà sito in TO (AP) via Padre Pio n.1, fino alla vendita di detto immobile e/o ad estinzione del mutuo la cui rata mensile attualmente pari ad €.
690,06 (tasso semi fisso). A tal fine ciascuna delle due parti continuerà a versare sul conto corrente intestato al su cui la ha il potere di firma, acceso Parte_2 Pt_1
presso BNL la metà del rateo mensile del mutuo. Le modalità di versamento saranno le medesime sino ad ora adottate ovverosia il metterà a disposizione della Parte_2
il suo 50% del rateo e quest'ultima provvederà al versamento della rata. Pt_1
All'estinzione del mutuo cointestato il conto verrà chiuso.
11. Le parti dichiarano che l'ammontare dell'assegno unico e universale erogato dall' per i figli sarà percepito fin da giugno 2025 nella misura del 50% a CP_3
coniuge e pertanto i coniugi si recheranno insieme presso l' e/o presso il Caf CP_3
per effettuare la variazione della domanda per la percezione dell'AU.
Successivamente alla vendita della casa coniugale, l'A.U. sarà percepito integralmente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali saranno comunque sempre Pt_1
percepite nella misura del 50%; nel caso in cui non vi sia capienza in merito al recupero delle detrazioni fiscali le parti si danno fin da subito atto del diritto di portarle in detrazione al 100% nella parte eccedente alla capienza fiscale;
12. Le parti concordano che la casa coniugale sita a TO (AP) via Padre Pio n.1 sarà posta in vendita tramite agenzia immobiliare ad un prezzo minimo non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) salvo diversa valutazione minima delle agenzie a cui le parti conferiranno mandato.
13. Il dichiara di accollarsi integralmente il debito residuo maturato nei Parte_2
confronti della derivato dalla pregressa gestione del punto vendita CP_4 sito a Pagliare del Tronto (AP), oltre a tutti i debiti contributivi e le altre CP_4
pendenze derivate dalla gestione di detta pregressa attività, tenendo indenne la coobbligata per le prestate garanzie. Pt_3
14. I coniugi si autorizzano l'un l'altra, sin da ora, al rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
15. I coniugi si danno atto di aver proceduto a dividersi tutti i beni mobili e di non aver nient'altro a pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto al punto 12,
13 del presente ricorso;
16. Le spese ed i compensi professionali saranno integralmente compensate ed a tal fine i legali sottoscrivono il presente accordo anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Con decreto datato 03.07.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 18.09.2025, la quale veniva sostituita con lo scambio di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché, soprattutto, quelli dei loro figli.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede: - dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_4 Parte_2
indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro degli atti del matrimonio di detto Comune all'anno 2003, Numero 2 Parte I, Serie A Ufficio 2;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 3/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi