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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1252/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15757/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casavatore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037364060000 DIR. DI NOTIFIC
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037364060000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037364060000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 963/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16 settembre 2025, la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate
CO, Regione Campania, Comune di Casavatore in relazione a un'intimazione di pagamento n.
07120249037364060000, notificata il 23 giugno 2025 dalla Agenzia delle entrate CO nella qualità di Agente della CO per la regione Campania, e del comune di Casavatore (NA) per un importo totale di €620,57 di cui € 125,66 relativi all'omesso pagamento della cartella esattoriale n.
07120110230390053000 tassa automobilistica anno 2007notificata in data 12.12.2011, e € 489,03 contenuti nella medesima cartella esattoriale ed avente ad oggetto tasse e smaltimento rifiuti e tributi provinciali –
Ente impositore Comune di Casavatore(NA) eccependo la Intervenuta decadenza e prescrizione dell'azionata pretesa creditoria, nullità della cartella per illegittima applicazione degli interessi.
Con controdeduzioni del 11 dicembre 2025 la regione Campania si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con controdeduzioni del 18 dicembre 2025 il comune di Casavatore si è costituito in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con controdeduzioni del 3 novembre 2025 AD si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, , “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Ne deriva che essendo stato notificata la cartella esattoriale e tutta una serie di atti interruttivi e da ultimo la intimazione di pagamento n. 07120229014267043000 in data 02.12.2022 non impugnata il presente atto
è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito come quelle sollevate nel caso di specie (cfr. Cass. ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020).
Quanto alla dedotta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, la stessa dal 2 dicembre
2022 data di notifica dell'intimazione n. 07120229014267043000 al 23 giugno 2025 data di notifica dell'atto impugnato non si è verificata.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
100,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge da pagarsi in favore di ciascun ente costituito.
P.Q.M.
rigetta ilo ricorso e condanna alle spese in E 100,00 , in favore di ciascun ente costituito
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15757/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casavatore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037364060000 DIR. DI NOTIFIC
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037364060000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037364060000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 963/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16 settembre 2025, la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate
CO, Regione Campania, Comune di Casavatore in relazione a un'intimazione di pagamento n.
07120249037364060000, notificata il 23 giugno 2025 dalla Agenzia delle entrate CO nella qualità di Agente della CO per la regione Campania, e del comune di Casavatore (NA) per un importo totale di €620,57 di cui € 125,66 relativi all'omesso pagamento della cartella esattoriale n.
07120110230390053000 tassa automobilistica anno 2007notificata in data 12.12.2011, e € 489,03 contenuti nella medesima cartella esattoriale ed avente ad oggetto tasse e smaltimento rifiuti e tributi provinciali –
Ente impositore Comune di Casavatore(NA) eccependo la Intervenuta decadenza e prescrizione dell'azionata pretesa creditoria, nullità della cartella per illegittima applicazione degli interessi.
Con controdeduzioni del 11 dicembre 2025 la regione Campania si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con controdeduzioni del 18 dicembre 2025 il comune di Casavatore si è costituito in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con controdeduzioni del 3 novembre 2025 AD si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, , “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Ne deriva che essendo stato notificata la cartella esattoriale e tutta una serie di atti interruttivi e da ultimo la intimazione di pagamento n. 07120229014267043000 in data 02.12.2022 non impugnata il presente atto
è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito come quelle sollevate nel caso di specie (cfr. Cass. ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020).
Quanto alla dedotta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, la stessa dal 2 dicembre
2022 data di notifica dell'intimazione n. 07120229014267043000 al 23 giugno 2025 data di notifica dell'atto impugnato non si è verificata.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
100,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge da pagarsi in favore di ciascun ente costituito.
P.Q.M.
rigetta ilo ricorso e condanna alle spese in E 100,00 , in favore di ciascun ente costituito