CASS
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2024, n. 36183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36183 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OS IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 36183 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 8/3/2024 il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Di OS IG con atto depositato il 4/5/2021 presso la cancelleria dello stesso Tribunale di Latina avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina in data 27/10/2020, depositata il 19/4/2021. Rilevava infatti il Tribunale che l'art. 582 comma 2 cod. proc. pen. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione consentiva alle parti private ed ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove si trovano solo se questo è diverso da quello che ha emesso il provvedimento. Nel caso di specie, invece, l'atto di appello, depositato preso la cancelleria del Tribunale di Latina, era stato da questo trasmesso di ufficio alla cancelleria del giudice di pace ove era pervenuto in data 18/5/2021, ed iscritto nel registro delle impugnazioni fuori sede. 2. Il Di OS ha presentato ricorso per Cassazione deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., sul presupposto che l'imputato non potrebbe essere ricompreso nella nozione di "parti private e loro difensori", di cui all'art. 582 cit., a suo avviso riferita, invece, esclusivamente alla parte civile ed al responsabile civile. 3. Con requisitoria scritta del 20/5/2024 il PG Francesca Romana Pirrelli ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. L'art. 582 comma 1 cod. proc. pen. dispone, infatti, che "salvo che la legge non disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" sicché nel caso di specie l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina andava depositato presso la cancelleria dello stesso giudice. Si tratta di obbligo giustificato da esigenze di celerità e concentrazione del processo, volto a concentrare tutte le impugnazioni relative ad un procedimento dinanzi allo stesso giudice, al fine di facilitarne l'esame. Il secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione (poi abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) del D.Lvo 10/10/2022 n. 150) consentiva, però, una deroga a tale regola generale, disponendo che le parti ed i loro difensori potevano presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo "se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato". La costante e consolidata giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la conseguenza che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace è inammissibile l'atto di appello presentato - come nel caso di specie - nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria (così Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Rv. 272836 che, in motivazione, in un 2 caso assolutamente analogo a quello in esame, ha precisato che l'appellante non poteva giovarsi della spedizione dell'atto al giudice di appello, perché effettuata dal tribunale presso il quale era stato irritualmente presentato e non dalla parte che aveva proposto l'impugnazione; conf. Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, Rv. 256530; Sez. 6, n. 1071 del 29/02/2000, Rv. 216308; Sez. 4, n. 1875 del 09/06/1999, Rv. 214582). Si tratta di principio pacifico, così come è indiscutibile che l'imputato sia, per definizione, parte del processo, tanto che i precedenti citati si riferiscono anche ad impugnazioni proposte nell'interesse dell'imputato, ed espressamente hanno specificato che "qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del Tribunale della medesima sede giudiziaria" (così sez. 1 n. 20779/2018 e sez. 5 n. 28656/2013), né il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni consente di attribuire rilievo alla circostanza che l'appello inammissibile sia stato, poi, trasmesso d'ufficio dalla cancelleria del Tribunale di Latina a quella del giudice di pace della stessa città, trattandosi comunque di impugnazione irritualmente presentata ed inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge: nel caso di specie, infatti, la spedizione non è stata effettuata dalla parte che ha proposto l'impugnazione, ma dall'ufficio che aveva irritualmente ricevuto l'impugnazione, sicché anche sotto questo profilo l'appello era inammissibile (cfr. Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Rv. 272836 cit.) 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, in data 11 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 36183 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 8/3/2024 il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Di OS IG con atto depositato il 4/5/2021 presso la cancelleria dello stesso Tribunale di Latina avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina in data 27/10/2020, depositata il 19/4/2021. Rilevava infatti il Tribunale che l'art. 582 comma 2 cod. proc. pen. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione consentiva alle parti private ed ai difensori di depositare l'atto di impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove si trovano solo se questo è diverso da quello che ha emesso il provvedimento. Nel caso di specie, invece, l'atto di appello, depositato preso la cancelleria del Tribunale di Latina, era stato da questo trasmesso di ufficio alla cancelleria del giudice di pace ove era pervenuto in data 18/5/2021, ed iscritto nel registro delle impugnazioni fuori sede. 2. Il Di OS ha presentato ricorso per Cassazione deducendo, con unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., sul presupposto che l'imputato non potrebbe essere ricompreso nella nozione di "parti private e loro difensori", di cui all'art. 582 cit., a suo avviso riferita, invece, esclusivamente alla parte civile ed al responsabile civile. 3. Con requisitoria scritta del 20/5/2024 il PG Francesca Romana Pirrelli ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. L'art. 582 comma 1 cod. proc. pen. dispone, infatti, che "salvo che la legge non disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" sicché nel caso di specie l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina andava depositato presso la cancelleria dello stesso giudice. Si tratta di obbligo giustificato da esigenze di celerità e concentrazione del processo, volto a concentrare tutte le impugnazioni relative ad un procedimento dinanzi allo stesso giudice, al fine di facilitarne l'esame. Il secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione (poi abrogato dall'art. 98 comma 1 lett. a) del D.Lvo 10/10/2022 n. 150) consentiva, però, una deroga a tale regola generale, disponendo che le parti ed i loro difensori potevano presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo "se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato". La costante e consolidata giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la conseguenza che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace è inammissibile l'atto di appello presentato - come nel caso di specie - nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria (così Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Rv. 272836 che, in motivazione, in un 2 caso assolutamente analogo a quello in esame, ha precisato che l'appellante non poteva giovarsi della spedizione dell'atto al giudice di appello, perché effettuata dal tribunale presso il quale era stato irritualmente presentato e non dalla parte che aveva proposto l'impugnazione; conf. Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, Rv. 256530; Sez. 6, n. 1071 del 29/02/2000, Rv. 216308; Sez. 4, n. 1875 del 09/06/1999, Rv. 214582). Si tratta di principio pacifico, così come è indiscutibile che l'imputato sia, per definizione, parte del processo, tanto che i precedenti citati si riferiscono anche ad impugnazioni proposte nell'interesse dell'imputato, ed espressamente hanno specificato che "qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del Tribunale della medesima sede giudiziaria" (così sez. 1 n. 20779/2018 e sez. 5 n. 28656/2013), né il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni consente di attribuire rilievo alla circostanza che l'appello inammissibile sia stato, poi, trasmesso d'ufficio dalla cancelleria del Tribunale di Latina a quella del giudice di pace della stessa città, trattandosi comunque di impugnazione irritualmente presentata ed inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge: nel caso di specie, infatti, la spedizione non è stata effettuata dalla parte che ha proposto l'impugnazione, ma dall'ufficio che aveva irritualmente ricevuto l'impugnazione, sicché anche sotto questo profilo l'appello era inammissibile (cfr. Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Rv. 272836 cit.) 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, in data 11 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente