Articolo 9 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1271
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 novembre 1948
>
Versione
27 aprile 1949
Art. 9.
E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-49 un contributo di L. 52.387.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 aprile 1949, n. 121 ha disposto (con l'art. 4) che il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, autorizzato con il presente articolo a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto e' elevato a lire 54.727.000.
Entrata in vigore il 27 aprile 1949