Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"L'affidamento al servizio sociale e' escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".
Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"L'affidamento al servizio sociale e' escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".