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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12964 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 1802/2025 R.G. controversie di lavoro promossa
da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosario Salonia e Stefano Taddei, per procura allegata al ricorso,
OPPONENTE
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sara d'Onofrio e Controparte_1
Federico MM, per procura in calce alla memoria di costituzione,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 17/01/2025 la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7891/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 3/12/2024, notificato l'11/12/2024, con il quale le era ingiunto di pagare in favore di Controparte_1
l'importo di € 257.454,56, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché spese della procedura monitoria, a titolo di arretrati sul trattamento retributivo, in esecuzione della sentenza n. 5719/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 31/7/2023, non definitiva. A motivo della opposizione, la previa istanza di sospensione Parte_1 del giudizio, contestava specificamente i conteggi di controparte, deducendo che non avevano tenuto conto dei periodi non lavorati, contestando la mancata applicazione del principio di assorbimento, rappresentando errori nel percepito detratto, nella attribuzione degli scatti di anzianità e del premio di risultato, nonché formulando eccezione di aliunde perceptum e aliunde percipiendum e, infine, contestando l'ammissibilità delle somme richieste a titolo di mora dal gennaio 2021 al maggio 2023, anche nella determinazione del periodo. Tanto esposto e rappresentato, concludeva domandando Parte_1
l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare improponibile e/o inammissibile e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 7891/2024 (R.G. n. 42294/2024), emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 3.12.2024, siccome infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
contestando le avverse deduzioni e insistendo per la correttezza dei
[...] conteggi allegati all'istanza monitoria, sicché concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione e respinta l'istanza di sospensione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente allegata dalle parti agli atti introduttivi;
all'esito, ritenutane la necessità, veniva disposta ed esperita consulenza tecnica contabile. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in via preliminare deve ribadirsi l'ordinanza con la quale non si è ritenuto di dover sospendere il presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 5719/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 31/7/2023, vertendosi in fattispecie di sospensione facoltativa e non sussistendo ragione di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico ai sensi dell'articolo 337, comma 2, C.p.c.. D'altro canto, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado sull'an determinerebbe l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si fosse formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. Al momento della pronuncia della presente decisione, le parti non hanno dato conto dell'esito del giudizio di appello instaurato innanzi alla Corte di Appello di Roma n. 184/2024 RG, con prima udienza di comparizione fissata, a seguito di rinvio, al 9/10/2025, che, pertanto, deve assumersi non definito. 2 3. Nel merito, ha contestato i conteggi elaborati dall'opposto Parte_1 sotto molteplici profili, rivelatisi, tuttavia, infondati. 3.1 Sotto il primo profilo, in relazione al rilievo che al non spetti CP_1 la retribuzione per i periodi non lavorati, osservando il prospetto elaborato dall'opponente si rileva come essi coincidano quasi sempre con il mese di agosto o, comunque, con il periodo feriale, di talché non di sospensioni del rapporto si tratta, bensì del periodo di riposo assicurato nel corso dell'anno. D'altro canto, la sentenza n. 5719/2023 del 31/7/2023 ha accertato la giuridica insaturazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dall'1/7/1998 (“dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal l° luglio 1998”, capo 1 del dispositivo di sentenza), mai interrotto. Il rigetto della censura si riverbera sulla attribuzione degli scatti di anzianità, che l'opponente ha posticipato in considerazione dei periodi non lavorati, e i premi di risultato, che ha riparametrato in relazione ai giorni di effettiva presenza. 3.2 Quanto alla censura di carenza di titolo per le differenze retributive maturate nel periodo di mora, è sufficiente osservare che la statuizione di giuridica instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è titolo per la attribuzione delle competenze retributive fino alla interruzione del rapporto, qui mai avvenuta, e che la sentenza n. 5719/2023 del 31/7/2023 ha rimesso a successivo giudizio – introdotto con l'istanza monitoria
– la determinazioni del quantum delle competenze da liquidarsi. 3.3 Quanto alla deduzione di doversi detrarre dalle somme risultate dovute, a titolo di percepito, quanto risultante dai certificati dei compensi emessi da in luogo degli importi a titolo di compenso pattuiti nei contratti Parte_1 di lavoro autonomo, la stessa non può essere condivisa, potendo i primi comprendere somme ulteriori, erogate a diverso titolo, in aggiunta al compenso, come rimborsi e indennità, anche per trasferte, comunque dovuti. 3.4 Quanto all'aliunde perceptum o percipiendum - che la sentenza n. 5719/2023 del 31/7/2023 non ha statuito dovesse essere detratto dalle differenze retributive da calcolarsi, nonostante la domanda (“condanna la
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate Parte_1 dalla data di inizio del rapporto di lavoro, da liquidarsi in separato giudizio oltre rivalutazione e interessi come per legge”, capo 3 del dispositivo di sentenza) - si osserva che le attività e collaborazioni elencate costituiscono impegni collaterali e marginali, che il svolgeva anche nel corso del CP_1 rapporto di lavoro autonomo con Parte_1
Ne consegue che gli eventuali redditi percepiti non si ponevano in sostituzione del trattamento retributivo omesso, bensì in suo incremento, per attività che occupavano un tempo ben marginale della sua attività. Per tale ragione, nonostante la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi dell'opposto per gli anni 2014-2023, non v'è luogo a detrarre dalle 3 competenze spettanti alcuna somma. 3.5 Quanto, poi, all'applicazione del principio di assorbimento, è pacifico che il trattamento economico complessivamente erogato dal datore di lavoro al lavoratore formalmente qualificato come autonomo debba assorbire, in caso di riqualificazione del rapporto, eventuali mensilità aggiuntive che sarebbero spettate al lavoratore dipendente, con l'unica eccezione delle retribuzioni differite che maturano alla cessazione del rapporto. Le parti, d'altro canto, convengono sul principio, ormai consolidato nella giurisprudenza. Divergono, tuttavia, nella sua applicazione, poiché pretende di Parte_1 operare un conteggio complessivo di tutti i compensi erogati nel tempo al lavoratore autonomo, portando in compensazione le maggiori somme corrisposte in alcune annualità con quelle inferiori attribuite in annualità successive. Tale metodologia, tuttavia, finisce per consentire al datore di lavoro di ripetere, di fatto, i compensi erogati al lavoratore autonomo eccedenti la retribuzione da corrispondersi al lavoratore dipendente, portandoli in compensazione con le annualità successive, in contrasto con il principio, parimenti consolidato, secondo cui la retribuzione erogata al lavoratore in misura eccedente ai minimi deve ritenersi trattamento di migliore favore, ripetibile solo in caso di errore essenziale e riconoscibile del debitore, qui né dedotto, né provato. Invero “Nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, “ope iudicis”, in subordinato, poiché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto, deve trovare applicazione il solo criterio dell'assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo;
ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro, cui non è impedito di erogare un trattamento più favorevole, potrà ottenerne la restituzione solo ove dimostri che la maggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 46 del
3/01/2017). Il perito contabile nominato dal Tribunale ha depositato relazione di perizia operando due distinti conteggi, secondo la diversa applicazione del principio di assorbimento richiesta dalle parti. Per le ragioni sopra esposte, deve tenersi conto unicamente del secondo, nel quale i compensi erogati al lavoratore autonomo, complessivamente considerati, nell'anno di riferimento, ove superiori al trattamento complessivamente spettante al lavoratore subordinato, non sono portati in compensazione con le retribuzioni a quest'ultimo spettanti per l'annualità
4 successiva. Dai prospetti analitici allegati alla relazione di perizia emerge, infatti, che per le annualità dal 1998 al 2007 il abbia percepito compensi superiori CP_1
a quanto spettante ad un lavoratore subordinato, di talché, correttamente, nessuna somma ha richiesto in giudizio. I maggiori importi percepiti negli anni 1998-2007 non possono, per le ragioni esposte, essere portati in compensazione con le retribuzioni a lui spettanti negli anni successivi, 2008-2024, poiché si tratterebbe di una forma malcelata di ripetizione, non consentita. 3.6 In particolare, il perito dott. Commercialista in Persona_1
Roma ed iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Roma, rispondendo al quesito del Tribunale ha proceduto a calcolare l'entità delle differenze di retribuzione spettanti all'opposto per il periodo dall'1/7/1998 al 30/9/2024, tra il trattamento spettante secondo l'inquadramento nella classe A - CCNL RAI 1900 con qualifica di programmista-regista, come stabilito nella sentenza n. 5719/2023 del 31/7/2023, e quanto effettivamente percepito dapprima in adempimento degli incarichi di lavoro autonomo e, successivamente, quale lavoratore dipendente. Come stabilito nella sentenza richiamata, sulle differenze positive emerse il CTU ha calcolato rivalutazione e interessi, come per legge. Sulla scorta degli atti di causa e della contrattazione collettiva di settore e tenuto conto delle osservazioni ricevute dalle parti, il perito ha concluso la sua relazione affermando che dal riepilogo degli importi dovuti, operando correttamente l'assorbimento, anno per anno, le differenze retributive lorde ammontano a € 206.006,16, oltre interessi e rivalutazione alla data del 30/9/2025 per € 53.974,95, per un totale lordo di € 259.981,11. Trasmessa bozza della relazione peritale alle parti e ricevutene osservazioni, il perito le ha valutate. 3.6.1 Il CTP di parte opponente ha, in sintesi, contestato che il percepito detratto è inferiore a quanto riportato nei certificati dei compensi, che non sono stati detratti i periodi non lavorati, che per l'anno 2001 è errato l'importo del minimo da gennaio a giugno e di conseguenza il calcolo dell'indennità maggiori prestazioni e che per l'anno 2002 il premio di risultato non è dovuto, poiché non è stato erogato, essendo sostituito da una una tantum, già presente nel conteggio. Preso atto delle osservazioni, il CTU ha osservato, riguardo al percepito, che non risulta assolutamente corretto tenere in considerazione i certificati dei compensi, dovendosi fare riferimento ai contratti sottoscritti che riportano puntualmente i periodi di competenza e le somme pattuite e riconosciute a fronte delle prestazioni, come già ritenuto da questo decidente al superiore § 3.3; quanto ai periodi non lavorati per interruzioni contrattuali che la sentenza 5719/2023 ha statuito che “il ricorrente è stato impegnato in modo continuativo dal 1996 al 2021” accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti quantomeno dall'1/7/1998, come già ritenuto da questo decidente al superiore § 3.1; quanto alla erroneità dell'importo del minimo da gennaio a 5 giugno 2001 e al premio di risultato per l'anno 2002, il perito ha accolto i rilievi e proceduto ad esporre il corretto valore, considerando le segnalazioni appropriate. I rilievi sul principio di assorbimento, invece, sono irrilevanti, avendo il CTU elaborato due distinti conteggi, rimettendo al Giudice la decisione in diritto, già esposta nelle considerazioni di cui al superiore § 3.5. 3.6.2 Il CTP di parte opposta ha, in sintesi, contestato gli importi detratti quale percepito negli anni 1998, 2020 e 2021, per riparametrazione dei contratti estesi su biennio, e domandato la correzione dell'importo attribuito come una tantum per l'anno 2013. Preso atto delle osservazioni, il CTU ha osservato, riguardo al percepito, di avere tenuto conto di quanto esposto nei contratti e non nei certificati dei compensi;
quanto, in particolare, al percepito nell'anno 2020, che l'esatto importo risulta pari ad € 33.633,32 (risultante dalla somma di € 20.239,20 + € 13394,12); quanto al percepito per l'anno 2021 che l'esatto importo risulta pari ad € 18.935,88 e non € 17.832,00; quanto al percepito per l'anno 1998 e all'importo della una tantum per l'anno 2013, il perito ha accolto i rilievi e proceduto ad esporre il corretto valore, considerando le segnalazioni appropriate. Anche in tal caso, i rilievi sul principio di assorbimento risultano irrilevanti, avendo il CTU elaborato due distinti conteggi, rimettendo al Giudice la decisione in diritto, già esposta nelle considerazioni di cui al superiore § 3.5.
4. Conclusivamente, pertanto, debbono condividersi i conteggi del perito contabile, in quanto correttamente elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali del rapporto, in adempimento della normativa di settore. L'opposizione deve, in conseguenza, essere respinta e la Parte_1 condannata al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1
206.006,16, oltre interessi e rivalutazione alla data del 30/9/2025 per € 53.974,95, per un totale lordo di € 259.981,11, oltre ulteriori interessi maturati al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai valori medi dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa. Debbono essere poste, altresì, a carico della parte opponente, risultata soccombente, le spese di consulenza tecnica contabile.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., 6 definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 7891/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 3/12/2024 e condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] di per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € Controparte_1
206.006,16, oltre interessi e rivalutazione alla data del 30/9/2025 per € 53.974,95, per un totale lordo di € 259.981,11, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna la società opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.395, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Pone definitivamente a carico di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di consulenza contabile, liquidate con separato decreto. Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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