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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2024, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Oggi, 21 FEB, 2024 IL nel procedimento a suo carico;
LLWILI avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del tribunale di Modena, con cui LE CI era stata condannata in relazione al delitto di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la sentenza suindicata LE CI, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge. I giudici avrebbero operato un'inversione dell'onere della prova, avendo gli stessi ritenuto dimostrato l'elemento oggettivo del reato, il superamento della soglia di punibilità previsto dalla norma incriminatrice e la volontà di evadere le imposte sulla base della mancata allegazione, da parte dell'imputata, di elementi di prova a confutazione dell'ipotesi accusatoria. sul ricorso proposto da LE liwcia nata il [...] a [...]; Penale Sent. Sez. 3 Num. 7532 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/11/2023 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, avendo la corte di appello travisato gli elementi di prova: sarebbe illogico l'avere ritenuto che l'ammontare della imposta evasa sarebbe stato ricavato dagli operanti mediante la semplice lettura dei dati analizzati e non attraverso accertamenti di carattere induttivo, atteso che la stessa Guardia di Finanza avrebbe fatto espresso riferimento a tale metodo con riferimento al periodo di imposta del 2015, tanto al fine di verificare l'ammontare dell'imponibile che la imposta dovuta: la Guardia di Finanza, disponendo solo di un bilancio provvisorio della OM Automobili srl - come tale inidoneo a fini fiscali e non integrante una prova certa a fini penali (nemmeno quanto all'ammontare delle caparre come stabilito in sentenza) - avrebbe determinato l'imponibile solo in base ai documenti disponibili, senza preoccuparsi della gravità, precisione e concordanza di tali elementi indiziari. Dapprima, per presunzioni, avrebbero accertato l'inattività della società nel 2015, quindi, il reddito sarebbe stato stabilito in base a due ulteriori presunzioni: quella della esistenza di lacune, denunce, querele, nei confronti della società per truffa/ appropriazione indebita di caparre versate da clienti, a dimostrazione di un completo incameramento delle caparre stesse per l'intero importo risultante dal bilancio provvisorio del 2014, e quella per cui, in assenza di prova contraria fornita dall'imputata, la società non avrebbe restituito le caparre nel 2015, non avendone la capacità. Quindi, in tal modo l'importo delle caparre di cui al bilancio provvisorio del 2015 avrebbe costituito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, secondo gli operanti. E peraltro, considerando l'importo come ricavo illecito piuttosto che come debito sociale, trattandosi di somme dolosamente incamerate e non restituite, si sarebbe dovuta applicare l'aliquota prevista per i proventi illeciti pari al 27,5% con determinazione finale della imposta evasa pari a 62.177,05 euro. Si ribadisce la assenza, quindi, di un procedimento di lettura ed elaborazione di dati analizzati. Si aggiunge che la difesa avrebbe cercato di evidenziare il processo presuntivo che avrebbe determinato la fissazione della base imponibile e della imposta evasa, con assenza anche di detrazione di costi affrontati dalla azienda. Rispetto a tali prospettazioni difensive sarebbe emersa l'assenza totale di una susseguente, autonoma valutazione del giudice. Sarebbe infine immotivata la conclusione per cui l'indicazione degli introiti in bilancio, quali caparre confirmatorie, sarebbe stata una operazione di maquillage diretta a celare la vera natura di ricavi non registrati, al fine di evitarne la tassazione. Ciò alla luce delle "schede contabili" da cui si evince che trattavasi davvero di caparre confirmatorie nonchè alla luce dell'oggetto sociale della società, che occupandosi di compravendita di auto ragionevolmente richiedeva agli acquirenti il versamento iniziale di una caparra. Oltre che alla luce degli atti 2 processuali, da cui risulterebbe l'illecita acquisizione delle somme senza restituzione e infine alla luce del bilancio esibito dalla imputata, che non riporta l'importo in contestazione sotto la voce ricavi. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e l'illogicità della motivazione per travisamento del fatto, emergente dal confronto tra atti del processo. Il vizio di violazione di legge conseguirebbe alla determinazione in via induttiva pura, ammissibile solo in sede tributaria, della imposta evasa e del superamento della soglia di punibilità. In tal caso sarebbe mancata l'autonoma valutazione da parte del giudice, pur necessaria, degli elementi emersi, senza affidarsi esclusivamente al predetto metodo. E si contesta la tesi della corte per cui l'operato degli operanti si sarebbe fondato sulla mera lettura di dati. In tal modo la corte avrebbe altresì omesso di confrontarsi con la difesa circa l'assenza di prova in ordine alla appropriazione delle caparre e sulla esatta determinazione della imposta evasa. Si aggiunge la mancata produzione delle denunce-querele sporte dai potenziali acquirenti, la mancata audizione di questi ultimi, il ridotto importo riconducibile alle denunce-querele in parola, pari al solo numero di tre e per una delle quali l'importo certo sarebbe pari ad euro 18.000, così che le altre due comunque non potrebbero ragionevolmente condurre alla somma imponibile considerata, pari a 226.100,00 euro. Ed ancora, si sottolinea come un teste abbia confermato che la mancata restituzione delle somme sarebbe stata solo presunta, né è stato accertato l'esito delle querele di cui si è dato conto. Con travisamento del fatto e illogicità della motivazione. Si rappresenta come, inoltre, alla luce di una testimonianza di un operante sarebbe risultato che le querele contro l'imputata sarebbero solo tre, mentre molto più numerosi sarebbero i contratti di compravendita che diedero luogo ad altrettante caparre per l'ammontare descritto in contestazione, con la conseguenza per cui le somme versate a titolo di caparra avrebbero fatto riferimento a proposte di acquisto regolari e solo in parte inadempiute, per cui le caparre costituirebbero un debito del venditore e non potrebbero essere trattate alla stregua di ricavi illeciti soggetti a tassazione. Si osserva che l'imputata, con sentenza del dicembre 2012, sarebbe stata assolta dalla accusa di truffa contrattuale in danno di taluni querelanti perché il fatto non sussiste. Con dimostrazione dell'errore in cui sarebbe incorsa la corte, sul rilievo per cui le citate querele sarebbero prova di illegittima appropriazione. i 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di manifesta illogicità in ordine al dolo di evasione. Atteso che non sarebbe emersa la consapevolezza di avere superato la soglia di punibilità in relazione al reato contestato e dell'esatto ammontare 3 dell'imposta evasa, oltre alla intenzione di sottrarsi al pagamento dell'imposta dovuta. Né avrebbe alcun valore il silenzio, sul punto del dolo di evasione, dell'imputata. 7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., non avendo considerato la corte tutti i presupposti di cui all'art. 133 comma 1 cod. pen. né i comportamenti successivi. E rilevato che nell'incertezza della precisa determinazione dell'imponibile il discostamento dalla soglia di punibilità sarebbe minimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, secondo e terzo motivo, incentrati sulla considerazione del processo logico-giuridico posto a fondamento della decisione qui contestata in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato. Tale è innanzitutto la questione relativa al criticato ricorso al metodo induttivo puro siccome destituita di fondamento: i giudici infatti, fanno riferimento, tra l'altro e in particolare, a dati di bilancio inerenti le somme incassate a titolo di caparra e alla loro mancata restituzione siccome iscritte a debito nel bilancio stesso, nonché si rifanno al dato, confermativo della ricostruzione contabile di cui sopra, del mancato adempimento delle prestazioni correlate alle caparre, emergente anche dalla intervenuta cessazione di attività, rimasta incontestata. In tale quadro la censura sviluppata nei tre motivi in esame si traduce in una mera rivalutazione del merito dei dati disponibili, e quindi risulta inammissibile in questa sede. 2. Quanto al quarto motivo e al ritenuto dolo del reato, si tratta di una valutazione conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez.
3 - n. 18936 del 19/01/2016 Rv. 267022 - 01). Rispetto a detta valutazione si oppone ancora una volta una censura meramente riva lutativa del merito. 3. Anche il quinto motivo è inammissibile. L'esclusione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. risulta congruamente motivata con riferimento alla sussistenza di un discostamento dalla soglia di punibilità non esiguo, pari a 12.177,50 euro, tale da non potersi ritenere tenue, in linea con gli indirizzi di questa Suprema Corte secondo i quali in tema di omessa presentazione della 4 dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo - diversamente dal caso concreto - alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (Fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa) (Sez.
3 - n. 16599 del 20/02/2020 Rv. 278946 - 01). Né è valida la doglianza relativa alla mancata considerazione di tutti i presupposti di cui all'art. 133 comma 1 cod. pen. e dei comportamenti successivi, sia perché generica sia perché ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc. (dep. 24/03/2022 ) Rv. 283044 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 15.11.2023.
LLWILI avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del tribunale di Modena, con cui LE CI era stata condannata in relazione al delitto di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la sentenza suindicata LE CI, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge. I giudici avrebbero operato un'inversione dell'onere della prova, avendo gli stessi ritenuto dimostrato l'elemento oggettivo del reato, il superamento della soglia di punibilità previsto dalla norma incriminatrice e la volontà di evadere le imposte sulla base della mancata allegazione, da parte dell'imputata, di elementi di prova a confutazione dell'ipotesi accusatoria. sul ricorso proposto da LE liwcia nata il [...] a [...]; Penale Sent. Sez. 3 Num. 7532 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/11/2023 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, avendo la corte di appello travisato gli elementi di prova: sarebbe illogico l'avere ritenuto che l'ammontare della imposta evasa sarebbe stato ricavato dagli operanti mediante la semplice lettura dei dati analizzati e non attraverso accertamenti di carattere induttivo, atteso che la stessa Guardia di Finanza avrebbe fatto espresso riferimento a tale metodo con riferimento al periodo di imposta del 2015, tanto al fine di verificare l'ammontare dell'imponibile che la imposta dovuta: la Guardia di Finanza, disponendo solo di un bilancio provvisorio della OM Automobili srl - come tale inidoneo a fini fiscali e non integrante una prova certa a fini penali (nemmeno quanto all'ammontare delle caparre come stabilito in sentenza) - avrebbe determinato l'imponibile solo in base ai documenti disponibili, senza preoccuparsi della gravità, precisione e concordanza di tali elementi indiziari. Dapprima, per presunzioni, avrebbero accertato l'inattività della società nel 2015, quindi, il reddito sarebbe stato stabilito in base a due ulteriori presunzioni: quella della esistenza di lacune, denunce, querele, nei confronti della società per truffa/ appropriazione indebita di caparre versate da clienti, a dimostrazione di un completo incameramento delle caparre stesse per l'intero importo risultante dal bilancio provvisorio del 2014, e quella per cui, in assenza di prova contraria fornita dall'imputata, la società non avrebbe restituito le caparre nel 2015, non avendone la capacità. Quindi, in tal modo l'importo delle caparre di cui al bilancio provvisorio del 2015 avrebbe costituito la base imponibile su cui calcolare l'imposta, secondo gli operanti. E peraltro, considerando l'importo come ricavo illecito piuttosto che come debito sociale, trattandosi di somme dolosamente incamerate e non restituite, si sarebbe dovuta applicare l'aliquota prevista per i proventi illeciti pari al 27,5% con determinazione finale della imposta evasa pari a 62.177,05 euro. Si ribadisce la assenza, quindi, di un procedimento di lettura ed elaborazione di dati analizzati. Si aggiunge che la difesa avrebbe cercato di evidenziare il processo presuntivo che avrebbe determinato la fissazione della base imponibile e della imposta evasa, con assenza anche di detrazione di costi affrontati dalla azienda. Rispetto a tali prospettazioni difensive sarebbe emersa l'assenza totale di una susseguente, autonoma valutazione del giudice. Sarebbe infine immotivata la conclusione per cui l'indicazione degli introiti in bilancio, quali caparre confirmatorie, sarebbe stata una operazione di maquillage diretta a celare la vera natura di ricavi non registrati, al fine di evitarne la tassazione. Ciò alla luce delle "schede contabili" da cui si evince che trattavasi davvero di caparre confirmatorie nonchè alla luce dell'oggetto sociale della società, che occupandosi di compravendita di auto ragionevolmente richiedeva agli acquirenti il versamento iniziale di una caparra. Oltre che alla luce degli atti 2 processuali, da cui risulterebbe l'illecita acquisizione delle somme senza restituzione e infine alla luce del bilancio esibito dalla imputata, che non riporta l'importo in contestazione sotto la voce ricavi. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e l'illogicità della motivazione per travisamento del fatto, emergente dal confronto tra atti del processo. Il vizio di violazione di legge conseguirebbe alla determinazione in via induttiva pura, ammissibile solo in sede tributaria, della imposta evasa e del superamento della soglia di punibilità. In tal caso sarebbe mancata l'autonoma valutazione da parte del giudice, pur necessaria, degli elementi emersi, senza affidarsi esclusivamente al predetto metodo. E si contesta la tesi della corte per cui l'operato degli operanti si sarebbe fondato sulla mera lettura di dati. In tal modo la corte avrebbe altresì omesso di confrontarsi con la difesa circa l'assenza di prova in ordine alla appropriazione delle caparre e sulla esatta determinazione della imposta evasa. Si aggiunge la mancata produzione delle denunce-querele sporte dai potenziali acquirenti, la mancata audizione di questi ultimi, il ridotto importo riconducibile alle denunce-querele in parola, pari al solo numero di tre e per una delle quali l'importo certo sarebbe pari ad euro 18.000, così che le altre due comunque non potrebbero ragionevolmente condurre alla somma imponibile considerata, pari a 226.100,00 euro. Ed ancora, si sottolinea come un teste abbia confermato che la mancata restituzione delle somme sarebbe stata solo presunta, né è stato accertato l'esito delle querele di cui si è dato conto. Con travisamento del fatto e illogicità della motivazione. Si rappresenta come, inoltre, alla luce di una testimonianza di un operante sarebbe risultato che le querele contro l'imputata sarebbero solo tre, mentre molto più numerosi sarebbero i contratti di compravendita che diedero luogo ad altrettante caparre per l'ammontare descritto in contestazione, con la conseguenza per cui le somme versate a titolo di caparra avrebbero fatto riferimento a proposte di acquisto regolari e solo in parte inadempiute, per cui le caparre costituirebbero un debito del venditore e non potrebbero essere trattate alla stregua di ricavi illeciti soggetti a tassazione. Si osserva che l'imputata, con sentenza del dicembre 2012, sarebbe stata assolta dalla accusa di truffa contrattuale in danno di taluni querelanti perché il fatto non sussiste. Con dimostrazione dell'errore in cui sarebbe incorsa la corte, sul rilievo per cui le citate querele sarebbero prova di illegittima appropriazione. i 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di manifesta illogicità in ordine al dolo di evasione. Atteso che non sarebbe emersa la consapevolezza di avere superato la soglia di punibilità in relazione al reato contestato e dell'esatto ammontare 3 dell'imposta evasa, oltre alla intenzione di sottrarsi al pagamento dell'imposta dovuta. Né avrebbe alcun valore il silenzio, sul punto del dolo di evasione, dell'imputata. 7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen., non avendo considerato la corte tutti i presupposti di cui all'art. 133 comma 1 cod. pen. né i comportamenti successivi. E rilevato che nell'incertezza della precisa determinazione dell'imponibile il discostamento dalla soglia di punibilità sarebbe minimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, secondo e terzo motivo, incentrati sulla considerazione del processo logico-giuridico posto a fondamento della decisione qui contestata in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato. Tale è innanzitutto la questione relativa al criticato ricorso al metodo induttivo puro siccome destituita di fondamento: i giudici infatti, fanno riferimento, tra l'altro e in particolare, a dati di bilancio inerenti le somme incassate a titolo di caparra e alla loro mancata restituzione siccome iscritte a debito nel bilancio stesso, nonché si rifanno al dato, confermativo della ricostruzione contabile di cui sopra, del mancato adempimento delle prestazioni correlate alle caparre, emergente anche dalla intervenuta cessazione di attività, rimasta incontestata. In tale quadro la censura sviluppata nei tre motivi in esame si traduce in una mera rivalutazione del merito dei dati disponibili, e quindi risulta inammissibile in questa sede. 2. Quanto al quarto motivo e al ritenuto dolo del reato, si tratta di una valutazione conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez.
3 - n. 18936 del 19/01/2016 Rv. 267022 - 01). Rispetto a detta valutazione si oppone ancora una volta una censura meramente riva lutativa del merito. 3. Anche il quinto motivo è inammissibile. L'esclusione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. risulta congruamente motivata con riferimento alla sussistenza di un discostamento dalla soglia di punibilità non esiguo, pari a 12.177,50 euro, tale da non potersi ritenere tenue, in linea con gli indirizzi di questa Suprema Corte secondo i quali in tema di omessa presentazione della 4 dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo - diversamente dal caso concreto - alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (Fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa) (Sez.
3 - n. 16599 del 20/02/2020 Rv. 278946 - 01). Né è valida la doglianza relativa alla mancata considerazione di tutti i presupposti di cui all'art. 133 comma 1 cod. pen. e dei comportamenti successivi, sia perché generica sia perché ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc. (dep. 24/03/2022 ) Rv. 283044 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 15.11.2023.