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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2258/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a Pomigliano d'Arco il [...], in [...] eredi di , nato Persona_1
a Pomigliano d'Arco il 12.1.1946 e deceduto il 9.7.2022, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Crispo Gennaro, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., Per_1
, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del
[...] procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.3.2018 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria di costituzione del 7.11.2022 i sig. e in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di , deceduto in data 9.7.2022, avanzavano istanza di proseguire il Persona_1 procedimento riportandosi alle argomentazioni difensive di cui al ricorso. Con memoria difensiva del 23.5.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 25.9.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della relazione peritale al Persona_2 fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 12.2.2025.
In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che il ricorrente era affetto da “Diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico orale e in riferito discreto compenso glicometabolico;
Ipertensione arteriosa in trattamento monofarmacologico in soggetto con cardiopatia ischemica per remoto (2003) IMA trattato con PTCA e stent e più recente (2018) episodio di fibrillo-flutter atriale trattato con ablazione mediante RF e buon successo chirurgico, in riferito discreto compenso emodinamico;
Obesità (IMC = 35) con complicanze artrosiche lievi, prevalentemente a carico di rachide (in riferiti episodi acuti di cervicobrachialgie e lombalgie) e ginocchia;
Esiti (dal 2014) di adenocarcinoma prostatico trattato farmacologicamente dapprima con analogo LH-RH e antiandrogeno e dopo con chemioterapico dal 2017 per riferito coinvolgimento linfonodale ed osseo stabile fino al dicembre 2021 con segni di progressione di malattia ed incontinenza urinaria;
Sindrome depressivo ansiosa reattiva in iniziali note di vasculopatia cerebrale cronica;
Insufficienza venosa cronica con distrofie bilaterali;
Severa insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO trattata con OLT continua per 3 lt/m per 24 h/die; Grave insufficienza renale acuta tra il maggio ed il giugno 2022, che lo ha poi condotto rapidamente all'exitus prima di iniziare il trattamento emodialitico attivato in data 09.07.22”. Pertanto, il consulente conclude affermando quanto segue: “Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e per tutto quanto sopra esposto, si può affermare, che tale patologie AVEVANO determinato la necessità di assistenza continua nell'espletamento degli atti di vita quotidiana, NON conservando più il ricorrente sufficiente autonomia nell'espletamento della vita quotidiana. Pertanto, in vita il Sig. , aveva presentato un improvviso Persona_1 aggravamento delle proprie condizioni di salute, tale da rendere sussistenti i requisiti di legge per ottenere il beneficio dell'accompagnamento a decorrere dal DICEMBRE 2021. Fino a tale epoca ed a decorrere dalla data della domanda in sede amministrativa (MARZO 2018) si conferma di ritenere NON SUSSISTENTI i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_3 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta per quanto di ragione e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dal de cuius a partire dal Dicembre 2021.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che sussisteva in capo a il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di Persona_1 accompagnamento a decorrere dal 1 dicembre 2021;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2258/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a Pomigliano d'Arco il [...], in [...] eredi di , nato Persona_1
a Pomigliano d'Arco il 12.1.1946 e deceduto il 9.7.2022, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Crispo Gennaro, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., Per_1
, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del
[...] procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.3.2018 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria di costituzione del 7.11.2022 i sig. e in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di , deceduto in data 9.7.2022, avanzavano istanza di proseguire il Persona_1 procedimento riportandosi alle argomentazioni difensive di cui al ricorso. Con memoria difensiva del 23.5.2022 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 25.9.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della relazione peritale al Persona_2 fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 12.2.2025.
In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che il ricorrente era affetto da “Diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico orale e in riferito discreto compenso glicometabolico;
Ipertensione arteriosa in trattamento monofarmacologico in soggetto con cardiopatia ischemica per remoto (2003) IMA trattato con PTCA e stent e più recente (2018) episodio di fibrillo-flutter atriale trattato con ablazione mediante RF e buon successo chirurgico, in riferito discreto compenso emodinamico;
Obesità (IMC = 35) con complicanze artrosiche lievi, prevalentemente a carico di rachide (in riferiti episodi acuti di cervicobrachialgie e lombalgie) e ginocchia;
Esiti (dal 2014) di adenocarcinoma prostatico trattato farmacologicamente dapprima con analogo LH-RH e antiandrogeno e dopo con chemioterapico dal 2017 per riferito coinvolgimento linfonodale ed osseo stabile fino al dicembre 2021 con segni di progressione di malattia ed incontinenza urinaria;
Sindrome depressivo ansiosa reattiva in iniziali note di vasculopatia cerebrale cronica;
Insufficienza venosa cronica con distrofie bilaterali;
Severa insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO trattata con OLT continua per 3 lt/m per 24 h/die; Grave insufficienza renale acuta tra il maggio ed il giugno 2022, che lo ha poi condotto rapidamente all'exitus prima di iniziare il trattamento emodialitico attivato in data 09.07.22”. Pertanto, il consulente conclude affermando quanto segue: “Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e per tutto quanto sopra esposto, si può affermare, che tale patologie AVEVANO determinato la necessità di assistenza continua nell'espletamento degli atti di vita quotidiana, NON conservando più il ricorrente sufficiente autonomia nell'espletamento della vita quotidiana. Pertanto, in vita il Sig. , aveva presentato un improvviso Persona_1 aggravamento delle proprie condizioni di salute, tale da rendere sussistenti i requisiti di legge per ottenere il beneficio dell'accompagnamento a decorrere dal DICEMBRE 2021. Fino a tale epoca ed a decorrere dalla data della domanda in sede amministrativa (MARZO 2018) si conferma di ritenere NON SUSSISTENTI i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_3 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta per quanto di ragione e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dal de cuius a partire dal Dicembre 2021.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che sussisteva in capo a il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di Persona_1 accompagnamento a decorrere dal 1 dicembre 2021;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza