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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1479/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5095/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore1 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 Indirizzo_1 Difensore_3Rappresentato da - 95129 CT
Rappresentante difeso da Difensore1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 Difensore1 - CF_Difensore_2 Rappresentante_2 Indirizzo_1 Difensore_3 Rappresentato da - 95129 CT
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore1 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122559332231896404/2025 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.9.2025 Ricorrente1. adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 16.5.2025 comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202583122559332231896404 con cui il concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Tributarie del Comune di Catania intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 17.964,12 a titolo di TARI interessi e sanzioni presuntivamente dovuto per l'anno
2018. Eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento sotteso, con conseguente decadenza e prescrione della pretesa impositiva.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
Si costituiva il Comune di Catania opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie attesa i resistenti hanno comprovato la notifica dell'accertamento sotteso in data
13.3.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Con memoria del 7.1.2026 la ricorrente ha contestato la legittimità della notifica per come effettuata. Per pacifica giurisprudenza “l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede alla lettera e) che, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. La condivisa interpretazione giurisprudenziale della norma afferma che la notifica presso il domicilio fiscale ai sensi dell'art. 60
D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazione alla persona giuridica, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta
(cfr.Cass. n. 5246/2025; Cass. n. 25137/2020) e, nell'impossibilità di effettuare la notifica presso la sede per ritenuta irreperibilità assoluta, dev'essere eseguita la seconda. Inoltre, la notifica agli irreperibili, assoluti ex art. 143 o relativi ex art. 140 cod. proc. civ., non può essere eseguita direttamente nei confronti della società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante della società e il tentativo dell'esecuzione della notificazione nei suoi confronti. In conclusione, la notificazione dell'atto impositivo ad una società, in caso di vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, cod. proc. civ. consente sì l'utilizzazione di quelle previste dagli artt.140 e 143 cod. proc. civ., ma non direttamente in capo all'ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona giuridica….. Nell'irreperibilità della notificanda presso la sede legale, doveva essere tentata l'alternativa notifica presso la residenza del legale rappresentante della società” (Cass. n. 2232/2017; Cass. 22709/2025).
Ne segue che in assenza di valida notifica dell'atto presupposto il preavviso impugnato deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII definitivamente Ricorrente1pronunciando sulla domanda proposta, da . contro Comune di Catania e Municipia spa nq, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. condanna i resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5095/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore1 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 Indirizzo_1 Difensore_3Rappresentato da - 95129 CT
Rappresentante difeso da Difensore1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 Difensore1 - CF_Difensore_2 Rappresentante_2 Indirizzo_1 Difensore_3 Rappresentato da - 95129 CT
Rappresentante difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore1 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da Difensore_4 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122559332231896404/2025 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.9.2025 Ricorrente1. adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 16.5.2025 comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202583122559332231896404 con cui il concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Tributarie del Comune di Catania intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 17.964,12 a titolo di TARI interessi e sanzioni presuntivamente dovuto per l'anno
2018. Eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento sotteso, con conseguente decadenza e prescrione della pretesa impositiva.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
Si costituiva il Comune di Catania opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie attesa i resistenti hanno comprovato la notifica dell'accertamento sotteso in data
13.3.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Con memoria del 7.1.2026 la ricorrente ha contestato la legittimità della notifica per come effettuata. Per pacifica giurisprudenza “l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede alla lettera e) che, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. La condivisa interpretazione giurisprudenziale della norma afferma che la notifica presso il domicilio fiscale ai sensi dell'art. 60
D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazione alla persona giuridica, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta
(cfr.Cass. n. 5246/2025; Cass. n. 25137/2020) e, nell'impossibilità di effettuare la notifica presso la sede per ritenuta irreperibilità assoluta, dev'essere eseguita la seconda. Inoltre, la notifica agli irreperibili, assoluti ex art. 143 o relativi ex art. 140 cod. proc. civ., non può essere eseguita direttamente nei confronti della società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante della società e il tentativo dell'esecuzione della notificazione nei suoi confronti. In conclusione, la notificazione dell'atto impositivo ad una società, in caso di vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, cod. proc. civ. consente sì l'utilizzazione di quelle previste dagli artt.140 e 143 cod. proc. civ., ma non direttamente in capo all'ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona giuridica….. Nell'irreperibilità della notificanda presso la sede legale, doveva essere tentata l'alternativa notifica presso la residenza del legale rappresentante della società” (Cass. n. 2232/2017; Cass. 22709/2025).
Ne segue che in assenza di valida notifica dell'atto presupposto il preavviso impugnato deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII definitivamente Ricorrente1pronunciando sulla domanda proposta, da . contro Comune di Catania e Municipia spa nq, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
2. condanna i resistenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026
Il giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)