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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7398/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011358571000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015658586000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210014581486000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210014581486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013230848000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004705862000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004705862000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDNTDNM000119 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDNTDNM000119 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDNTDNM000119 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 30/11/2024, notificato in data 01 novembre 2024, Ricorrente_1 C. F. CF_Ricorrente_1, per come rappresentato e difeso in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249011358571000 notificatogli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse del Comune di Cariati, dell'Agenzia delle Entrate, della Regione Calabria e del Comune di
Mandatoriccio ed avente ad oggetto il mancato versamento di tributi locali, imposte dirette, tassa automobilistica e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui a plurime cartelle di pagamento e avvisi esecutivi;
Deduceva:
la violazione del ne bis in idem procedimentale per pendenza di altri giudizi, il giudicato esterno per intervenuto annullamento di cartelle prodromiche, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'estinzione del credito per prescrizione.
Concludeva per la declaratoria della nullità dell'atto, con rivalsa di spese. Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la Riscossione per resistere all'avverso dedotto, eccependo il difetto di legittimazione passiva per i vizi di merito, la preclusione della contestazione circa la regolarità delle notifiche e l'interruzione dei termini prescrizionali, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità della procura, l'inammissibilità per intempestività del deposito e l'infondatezza nel merito, concludendo come in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Cosenza eccependo il difetto di legittimazione passiva per i tributi non erariali e deducendo la temerarietà della lite limitatamente all'IRPEF 2016, per esserci già un giudicato di rigetto sulla medesima.
La controversia veniva discussa alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, ove all'esito della discussione il giudice formulava riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare e assorbente in parte qua, deve essere rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 03420190005019916000 (per l'importo di € 689,10), iscritta a ruolo dal Comune di Mandatoriccio e afferente a contravvenzioni al Codice della Strada. La questione si risolve in stretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, secondo cui "nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del d.
P.R. n. 602 del 1973... il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: [...] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale". Trattandosi di sanzioni aventi pacifica natura extratributaria, si versa in un'ipotesi di "parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non tributari" e la giurisdizione in merito all'opposizione avverso l'atto esecutivo spetta in via esclusiva al Giudice Ordinario (nella specie, al Giudice di Pace competente per territorio) e non al Giudice Tributario.
Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni in rito sollevate dalla Regione.
L'eccezione relativa alla presunta assenza dell'attestazione di conformità sulla procura è infondata in fatto, risultando detta asseverazione regolarmente allegata alla relata di notifica dell'atto. Ad ogni buon conto, giova rammentare che "L'omessa procura al difensore è sempre regolarizzabile... Ogni irregolarità inerente alla procura alle liti... non conduce mai all'inammissibilità del ricorso, ciò sia prima sia dopo la c.d. riforma
Cartabia (d.lgs. 149/2022)".
Il ricorso risulta inoltre tempestivamente depositato e iscritto a ruolo in data 30/11/2024, nel rigoroso rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica (01/11/2024), considerata l'inapplicabilità ratione temporis dell'istituto del reclamo e mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, abrogato per i ricorsi successivi al 4 gennaio 2024.
Ancora in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale in relazione ai carichi non di sua competenza (TARI riferita al Comune di Cariati e Tassa Automobilistica riferita alla Regione Calabria), la quale mantiene la legittimazione passiva unicamente per le pretese riguardanti IRPEF e Addizionali.
Nel merito, parte ricorrente censura l'intimazione deducendo plurimi vizi. È fondata, ed assorbente in parte qua, l'eccezione inerente al giudicato esterno per la cartella n. 03420210014581486000. Con sentenza n.
1698/2025 di questa CGT, depositata il 07/03/2025 e divenuta definitiva tra le parti, la suddetta cartella è stata parzialmente annullata limitatamente alla pretesa per TARI 2020 a causa della mancata notifica dell'accertamento originario.
Pertanto, l'intimazione opposta è radicalmente inefficace per tale limitata quota debitoria.
Non è invece suscettibile di annullamento la residua pretesa della medesima cartella inerente alla Tassa
Automobilistica 2016, avendo la medesima statuizione giudiziale n. 1698/2025 accertato con efficacia di giudicato la ritualità della notifica dell'atto impositivo e la validità dell'interruzione della prescrizione. Opera in questa sede il principio inderogabile del giudicato esterno, secondo cui "qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto".
Risultano inammissibili le doglianze inerenti alla asserita omessa notifica degli ulteriori atti prodromici e al merito dei crediti recati dalle restanti cartelle (TARI 2019, TARI 2015 e Addizionali IRPEF 2018). Risulta versata in atti, ad opera dell'Agente della Riscossione, idonea prova documentale della regolare esecuzione della notifica delle stesse, perfezionatasi regolarmente nel corso degli anni 2022 e 2023.
La mancata tempestiva impugnazione entro i sessanta giorni ex artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 ne preclude irrimediabilmente lo scrutinio in questa autonoma sede oppositoria avverso il successivo atto di intimazione esecutiva.
La statuizione di questo giudice fa proprio il recentissimo principio di diritto della Suprema Corte per il quale:
"L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine". Si tratta di un onere e non di una mera facoltà, poiché "la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". Tale mancata contestazione "comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria".
L'esistenza di procedimenti paralleli intentati dal contribuente (es. RGA 3453/2024, RGR 2211/2023) avverso atti non tempestivamente opposti non inibisce peraltro all'Agente la doverosa emanazione dell'intimazione.
Non è prescritto alcun credito residuo.
Agli orizzonti prescrizionali ordinari (si rammenta in punto di diritto che "Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale... non operando l'estinzione quinquennale... in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario"), occorre applicare la normativa emergenziale.
Come confermato dalla Cassazione, ai fini del computo gioca un ruolo dirimente "il combinato disposto degli artt. 68, comma 1, decreto legge n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.lgs. 159/2015", che ha accordato un periodo di sospensione dei termini a beneficio delle azioni di recupero dell'Erario. Inoltre, la difesa erariale ha offerto idonea prova della rituale notificazione di atti interruttivi medio tempore, costituiti nello specifico dal preavviso di fermo n. 03480202200002226000 notificato in data 15/11/2022 e dal preavviso n.
03480202300004046000 notificato in data 05/03/2024.
Ne discende l'assoluta tempestività dell'intimazione di pagamento oggi contestata, notificata utilmente in data 03/09/2024. Con specifico riferimento al motivo di ricorso relativo alla dedotta omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TDNTDNM000119 (IRPEF 2016), lo stesso risulta manifestamente infondato e pretestuoso. Dalla documentazione emerge che il medesimo ricorrente aveva già impugnato tale atto nel giudizio R.G.
3555/2022, definito con sentenza n. 1977/2024 di rigetto di questa stessa Corte. Aver riproposto l'eccezione di omessa conoscenza di un atto già opposto integra indubbiamente colpa grave e mala fede processuale, configurando un palese abuso dello strumento processuale, che giustifica in pieno la condanna d'ufficio per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., pienamente applicabile al contenzioso tributario.
Questa Corte intende dare piena continuità al recentissimo arresto nomofilattico secondo cui: "La condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza".
L'accoglimento solo parziale del ricorso (per la quota TARI 2020) e la declaratoria di difetto di giurisdizione giustificano la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente, ADER, la Regione e il Comune;
al contrario, in virtù della ravvisata responsabilità aggravata, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - D.P. di Cosenza, nonché al risarcimento del danno quantificato equitativamente in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso notificato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249011358571000, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, in favore del Giudice Ordinario (Giudice di Pace competente per territorio), limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n.
03420190005019916000 inerente a sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza limitatamente ai carichi iscritti a ruolo a titolo di TARI e Tassa Automobilistica.
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente al credito per TARI 2020 portato dalla cartella n. 03420210014581486000 e per il respinge il ricorso quanto a tutti i restanti crediti tributari.
Condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Cosenza della somma equitativamente determinata di € 500,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, che liquida in € 700,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Dichiara integralmente compensate tra le restanti parti (Ricorrente, ADER, Regione Calabria, Comune di
Cariati) le spese di lite del grado.
Così deciso in Cosenza il 18 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7398/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011358571000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015658586000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210014581486000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210014581486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013230848000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004705862000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004705862000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDNTDNM000119 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDNTDNM000119 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDNTDNM000119 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 30/11/2024, notificato in data 01 novembre 2024, Ricorrente_1 C. F. CF_Ricorrente_1, per come rappresentato e difeso in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249011358571000 notificatogli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse del Comune di Cariati, dell'Agenzia delle Entrate, della Regione Calabria e del Comune di
Mandatoriccio ed avente ad oggetto il mancato versamento di tributi locali, imposte dirette, tassa automobilistica e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui a plurime cartelle di pagamento e avvisi esecutivi;
Deduceva:
la violazione del ne bis in idem procedimentale per pendenza di altri giudizi, il giudicato esterno per intervenuto annullamento di cartelle prodromiche, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'estinzione del credito per prescrizione.
Concludeva per la declaratoria della nullità dell'atto, con rivalsa di spese. Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per la Riscossione per resistere all'avverso dedotto, eccependo il difetto di legittimazione passiva per i vizi di merito, la preclusione della contestazione circa la regolarità delle notifiche e l'interruzione dei termini prescrizionali, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità della procura, l'inammissibilità per intempestività del deposito e l'infondatezza nel merito, concludendo come in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Cosenza eccependo il difetto di legittimazione passiva per i tributi non erariali e deducendo la temerarietà della lite limitatamente all'IRPEF 2016, per esserci già un giudicato di rigetto sulla medesima.
La controversia veniva discussa alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, ove all'esito della discussione il giudice formulava riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare e assorbente in parte qua, deve essere rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 03420190005019916000 (per l'importo di € 689,10), iscritta a ruolo dal Comune di Mandatoriccio e afferente a contravvenzioni al Codice della Strada. La questione si risolve in stretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, secondo cui "nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del d.
P.R. n. 602 del 1973... il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: [...] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale". Trattandosi di sanzioni aventi pacifica natura extratributaria, si versa in un'ipotesi di "parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non tributari" e la giurisdizione in merito all'opposizione avverso l'atto esecutivo spetta in via esclusiva al Giudice Ordinario (nella specie, al Giudice di Pace competente per territorio) e non al Giudice Tributario.
Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni in rito sollevate dalla Regione.
L'eccezione relativa alla presunta assenza dell'attestazione di conformità sulla procura è infondata in fatto, risultando detta asseverazione regolarmente allegata alla relata di notifica dell'atto. Ad ogni buon conto, giova rammentare che "L'omessa procura al difensore è sempre regolarizzabile... Ogni irregolarità inerente alla procura alle liti... non conduce mai all'inammissibilità del ricorso, ciò sia prima sia dopo la c.d. riforma
Cartabia (d.lgs. 149/2022)".
Il ricorso risulta inoltre tempestivamente depositato e iscritto a ruolo in data 30/11/2024, nel rigoroso rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica (01/11/2024), considerata l'inapplicabilità ratione temporis dell'istituto del reclamo e mediazione ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, abrogato per i ricorsi successivi al 4 gennaio 2024.
Ancora in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale in relazione ai carichi non di sua competenza (TARI riferita al Comune di Cariati e Tassa Automobilistica riferita alla Regione Calabria), la quale mantiene la legittimazione passiva unicamente per le pretese riguardanti IRPEF e Addizionali.
Nel merito, parte ricorrente censura l'intimazione deducendo plurimi vizi. È fondata, ed assorbente in parte qua, l'eccezione inerente al giudicato esterno per la cartella n. 03420210014581486000. Con sentenza n.
1698/2025 di questa CGT, depositata il 07/03/2025 e divenuta definitiva tra le parti, la suddetta cartella è stata parzialmente annullata limitatamente alla pretesa per TARI 2020 a causa della mancata notifica dell'accertamento originario.
Pertanto, l'intimazione opposta è radicalmente inefficace per tale limitata quota debitoria.
Non è invece suscettibile di annullamento la residua pretesa della medesima cartella inerente alla Tassa
Automobilistica 2016, avendo la medesima statuizione giudiziale n. 1698/2025 accertato con efficacia di giudicato la ritualità della notifica dell'atto impositivo e la validità dell'interruzione della prescrizione. Opera in questa sede il principio inderogabile del giudicato esterno, secondo cui "qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto".
Risultano inammissibili le doglianze inerenti alla asserita omessa notifica degli ulteriori atti prodromici e al merito dei crediti recati dalle restanti cartelle (TARI 2019, TARI 2015 e Addizionali IRPEF 2018). Risulta versata in atti, ad opera dell'Agente della Riscossione, idonea prova documentale della regolare esecuzione della notifica delle stesse, perfezionatasi regolarmente nel corso degli anni 2022 e 2023.
La mancata tempestiva impugnazione entro i sessanta giorni ex artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 ne preclude irrimediabilmente lo scrutinio in questa autonoma sede oppositoria avverso il successivo atto di intimazione esecutiva.
La statuizione di questo giudice fa proprio il recentissimo principio di diritto della Suprema Corte per il quale:
"L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine". Si tratta di un onere e non di una mera facoltà, poiché "la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". Tale mancata contestazione "comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria".
L'esistenza di procedimenti paralleli intentati dal contribuente (es. RGA 3453/2024, RGR 2211/2023) avverso atti non tempestivamente opposti non inibisce peraltro all'Agente la doverosa emanazione dell'intimazione.
Non è prescritto alcun credito residuo.
Agli orizzonti prescrizionali ordinari (si rammenta in punto di diritto che "Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale... non operando l'estinzione quinquennale... in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario"), occorre applicare la normativa emergenziale.
Come confermato dalla Cassazione, ai fini del computo gioca un ruolo dirimente "il combinato disposto degli artt. 68, comma 1, decreto legge n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.lgs. 159/2015", che ha accordato un periodo di sospensione dei termini a beneficio delle azioni di recupero dell'Erario. Inoltre, la difesa erariale ha offerto idonea prova della rituale notificazione di atti interruttivi medio tempore, costituiti nello specifico dal preavviso di fermo n. 03480202200002226000 notificato in data 15/11/2022 e dal preavviso n.
03480202300004046000 notificato in data 05/03/2024.
Ne discende l'assoluta tempestività dell'intimazione di pagamento oggi contestata, notificata utilmente in data 03/09/2024. Con specifico riferimento al motivo di ricorso relativo alla dedotta omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TDNTDNM000119 (IRPEF 2016), lo stesso risulta manifestamente infondato e pretestuoso. Dalla documentazione emerge che il medesimo ricorrente aveva già impugnato tale atto nel giudizio R.G.
3555/2022, definito con sentenza n. 1977/2024 di rigetto di questa stessa Corte. Aver riproposto l'eccezione di omessa conoscenza di un atto già opposto integra indubbiamente colpa grave e mala fede processuale, configurando un palese abuso dello strumento processuale, che giustifica in pieno la condanna d'ufficio per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., pienamente applicabile al contenzioso tributario.
Questa Corte intende dare piena continuità al recentissimo arresto nomofilattico secondo cui: "La condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza".
L'accoglimento solo parziale del ricorso (per la quota TARI 2020) e la declaratoria di difetto di giurisdizione giustificano la compensazione integrale delle spese tra il ricorrente, ADER, la Regione e il Comune;
al contrario, in virtù della ravvisata responsabilità aggravata, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - D.P. di Cosenza, nonché al risarcimento del danno quantificato equitativamente in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso notificato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249011358571000, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, in favore del Giudice Ordinario (Giudice di Pace competente per territorio), limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento n.
03420190005019916000 inerente a sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza limitatamente ai carichi iscritti a ruolo a titolo di TARI e Tassa Automobilistica.
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente al credito per TARI 2020 portato dalla cartella n. 03420210014581486000 e per il respinge il ricorso quanto a tutti i restanti crediti tributari.
Condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Cosenza della somma equitativamente determinata di € 500,00 a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, che liquida in € 700,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Dichiara integralmente compensate tra le restanti parti (Ricorrente, ADER, Regione Calabria, Comune di
Cariati) le spese di lite del grado.
Così deciso in Cosenza il 18 febbraio 2026