Decreto cautelare 20 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8595 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14240 del 2024, proposto da
RI UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- Della nota prot. n. nota. 0045381 del 13-11-2024 del Ministero del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna, rigettando l'istanza da quest’ultima presentata ed acquisita al protocollo MIM n. 16179 del 06/07/2024;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón in data 10 gennaio 2022).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
Con decreto cautelare n. 333 del 20 gennaio 2025 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
All’esito della camera di consiglio del 19 marzo 2025, con ordinanza n. 1804/2025, il Collegio ha confermato il predetto decreto presidenziale.
Con memoria del 13 aprile 2026 il difensore del ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atteso che nelle more il suo assistito ha proceduto all’iscrizione ai percorsi INDIRE ai sensi della L. 29 luglio 2024, n. 106.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA OR, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | NA OR |
IL SEGRETARIO