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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1328/2022, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. PIER UGO
[...] C.F._4
LL del Foro di Como, presso il cui studio in Como – P. le Gerbetto n. 6 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 C.F._5
(C.F. ); Parte_5 C.F._6
(C.F. ); Parte_6 C.F._7
(C.F. ); Parte_7 C.F._8
C.F. ); Parte_8 C.F._9
LORO RE AVENTI AU
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse degli attori
pagina 1 di 10 Parte attrice rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni rigettata e respinta, così giudicare:
- accertare e dichiarare che i Signori (c.f. ), Parte_1 C.F._10 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), hanno acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. la proprietà dei C.F._4 seguenti immobili, tutti siti in Comune censuario di OL (codice 1792)
1) Parte_9
Foglio 8, Mappale 926, sem. arb. 1, are 26,00, Reddito dominicale € 14,10, Reddito agrario € 9,40;
Foglio 7, Mappale 3170, sem. arb. 2, are 00,91 rendita dom. € 0,38 e agraria € 0,33;
2) Parte_10
Foglio 7, Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni), cat. C/2, cl. 1, consistenza 140 mq, superficie catastale totale mq. 173, rendita 238,60 con riferimento alle quote sottoindicate:
1) Parte_9
Mappale 926,
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_4
Mappale 3170,
•quota di 4/16 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...]. CP_4
2) Parte_10
Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni),
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_4
-ordinare, per l'effetto, al Conservatore dei registri immobiliari di Como, la trascrizione della sentenza;
pagina 2 di 10 ed a seguito della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato anche per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano avanti l'intestato Tribunale , , Controparte_1 Parte_5 [...]
, e eredi/aventi causa di al fine di sentir Parte_6 Parte_7 Parte_8 dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili sopra compitamente identificati risultante catastalmente intestati ai predetti convenuti.
Deceduto nelle more il convenuto e riassunta la causa nei confronti dell'erede Controparte_1
, a seguito della verifica della legittimazione passiva dei soggetti vocati in Parte_5 giudizio (cfr. docc. da 26 a 34 prodotti nonché la perizia depositata in data 7.11.2023 dell'esperto visurista nominato dal Giudice in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta e l'assunzione di prove orali alle udienze del 26.06 e del 9.10.2024; sicché - a seguito della ri-assegnazione della causa dovuta all'applicazione extra distrettuale prima ed al tramutamento poi dell'originario Giudice titolare ad altro Ufficio Giudiziario - alla successiva udienza del 22.10.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Come noto, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, è necessario dimostrare il possesso continuo, non transitorio e non di modesta entità del bene oggetto di usucapione e la volontà di possedere "uti dominus" dello stesso, deducibile dalle attività svolte sul bene che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il possesso di altri (cfr. tra tante Cass. Civ, sentenza n. 21135 del 29.07.2024).
Ebbene, nel caso di specie sono stati dimostrati entrambi tali presupposti nel corso dell'esperita istruttoria.
Il comportamento processuale tenuto dalle parti convenute, rimaste contumaci nel presente giudizio, ha fornito già pregnanti elementi presuntivi sulla bontà della domanda attorea.
La mancata costituzione in giudizio, a fronte di domande dal rilevante contenuto, fa legittimamente presumere che tale comportamento passivo abbia come presupposto la valutazione sulla inutilità della costituzione, non essendovi motivi fondati di contestazione della domanda.
Ma vi è di più: a tutti i convenuti è stato deferito e debitamente notificato l'interrogatorio formale, sui pagina 3 di 10 capitoli di cui alla memoria attorea ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c., senza che alcuno di essi si sia presentato a renderlo, pur a fronte del rilevante contenuto, per essi negativo, dei capitoli dedotti, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 232 c.p.c. secondo cui “se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Ulteriore riprova riguarda in particolare le convenute e , Parte_6 Parte_7 che, con missiva prodotta al doc. 35 indirizzata agli attori in data 10.11.2022 a seguito dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione , hanno dichiarato “vogliamo evitare le complicazioni e le spese necessarie per la nostra partecipazione alla causa e quindi non ci presenteremo, tanto più che non abbiamo elementi per contestare il diritto da Voi rivendicato, non avendo noi mai utilizzato tali beni dei quali non conoscevamo neppure l'esistenza non avendo motivo per ritenere che non siano stati utilizzati dal vostro congiunto e da voi”; dichiarazione avente chiaramente contenuto Parte_11 confessorio.
A quanto sopra, deve aggiungersi che anche i testi escussi hanno confermato, in modo inequivocabile, la fondatezza della domanda attorea dichiarando come gli odierni attori, ed ancor prima il loro dante causa , hanno utilizzato gli immobili oggetto di giudizio, nella loro interezza, in Parte_11 maniera esclusiva, continua, non interrotta ed incontestata, da tempo immemorabile (e comunque da almeno trenta anni).
In particolare:
Con riferimento al terreno agricolo, mappale 926, in comune di OL, Strada Consorziale dei
Quadri: la teste , da sempre abitante nelle vicinanze di detto terreno, ha dichiarato Testimone_1 che tale terreno è sempre stato utilizzato esclusivamente, allorché era in vita e sino alla sua morte
(avvenuta il 13.11.2006) dal signor , che lo coltivava per prato o per seminarvi Parte_11 granoturco, frumento e patate, espressamente affermando: “lo so perché io abito nella stessa via di lui e lo vedevo sempre perché andavo a trovare una mia amica vicino al prato, lo vedevo che c'era lui, vedevo il sig. ed il figlio per esempio a fare il fieno. Sono 52 anni che abito lì, in Via Manzoni Pt_11
43”.
Del pari, la teste ha dichiarato: “è vero, è il campo dei quadri. Lo so perché li Testimone_2 vedevo sempre, andavo anche io da quando ero fidanzata, andavo anche dopo con mio marito e le mie cognate. Fin da quando ero piccola conoscevo questi luoghi perché abitavo nello stesso paese, a
OL e ci passavo e poi l'ho visto da quando mi sono fidanzata con mio marito nel 96. Io ho sempre saputo che era tutto loro. Il fieno lo facevano quattro, cinque volte all'anno e io li vedevo in queste occasioni”. pagina 4 di 10 In senso conforme, si è espresso il teste che, interrogato dal Giudice, ha dichiarato: “è vero, Tes_3 lo so perché noi facendo i contadini quando lui (n.d.r. ) non riusciva a fare certi lavori Parte_11 chiamava noi a dargli una mano. Quando dico noi mi riferisco a me e mio EL , Parte_12 prima ha iniziato lui che andava a imballargli il fieno e fare altri lavori e poi ho iniziato io, sono circa
25 anni. Si parla di 25 anni fa, è sempre stato così fino a quando è cessata l'attività, cioè quando hanno smesso di produrre il foraggio, quando è morto loro padre, saranno vent'anni, i suoi figli mi hanno chiesto di continuare a tenerglielo pulito”.
Del pari, durante l'istruttoria è stata comprovata la circostanza che, intervenuta, nel 2006, la morte del signor , gli eredi del medesimo ( ed i figli Parte_11 Parte_1 Pt_2
, e , odierni attori) hanno proseguito nell'uso di tale terreno coltivando
[...] Pt_3 Pt_4 lo stesso direttamente o concedendone l'utilizzo a terzi.
Sul punto la teste ha dichiarato: “lo so perché li vedo, vedo i figli di Testimone_1 Pt_11
: , e ed il signore che coltiva. Da quando è
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 morto lo hanno dato in gestione ad un signore che si chiama So che lo hanno Parte_11 Tes_3 dato loro in gestione al perché me lo ha detto parlando il e gli altri figli” e la Tes_3 Parte_4 teste ha dichiarato: “è vero. Lo stanno concedendo al sig. da quando è Testimone_2 Tes_3 morto mio suocero. So che c'è un comodato d'uso gratuito, so che è stato fatto da quando è morto mio suocero, non so la data precisa, è tuttora lì. Il contratto è stato fatto tra il sig. e gli eredi di Tes_3
, cioè la GN , i miei cognati e mio marito” Pt_11 Pt_1
Lo stesso teste sul punto ha dichiarato: “sono sempre stati loro, i tre fratelli , e Tes_3 Pt_2 Pt_3
, sono loro che decidono. Io ho iniziato a frequentare quei luoghi 25 anni fa, all'epoca c'era il Pt_4 padre e poi i figli anche insieme al padre, noi li aiutavamo a imballare e loro portavano a casa il fieno, I figli hanno sempre aiutato il padre” e “sono loro (n.d.r. i figli di ) che mi Parte_11 ordinano di tenerglielo pulito. Sono , il più grande, od il , tutti gli anni mi chiedono di Pt_2 Pt_3 tenerglielo pulito”.
Sotto questo profilo, si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale è costante nel ritenere che la coltivazione del fondo sia già, di per sé, manifestazione di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà.
Con riferimento agli immobili di cui al mappale 6257 sub 1 e 2 (già mapp. 3168) in Comune di
OL, Via Filiberto, angolo Michelangelo, già Via Fatebenefratelli costituiti da un edificio rustico con piano terra e primo piano, dalla struttura di un pozzo per attingere acqua potabile nonché dal cortile pagina 5 di 10 antistante, i testimoni assunti hanno confermato che tali immobili sono sempre stati utilizzati, nelle varie porzioni, unicamente dal signor , allorché era in vita e sino alla sua morte, Parte_11 avvenuta nel 13.11.2006, nell'andar del tempo contemporaneamente e/o alternativamente, per deposito di fieno, per stalla per animali bovini, per pollaio, per fienile, per deposito di legname di bosco;
per deposito materiali vari, attrezzi e macchinari agricoli.
Sul punto, la teste ha dichiarato “passavo di lì e vedevo solo loro, i figli e Testimone_1 Pt_11
, che facevano il fieno, avevano la stalla con le mucche, la legnaia con tutta la legna fuori, lo
[...] vedevo perché passavo davanti a casa sua. Ci sono sempre passata almeno tre o quattro volte al giorno, ci passo sempre davanti perché proprio sulla via. Poi mi capitava anche di parlare con il sig.
, stando nello stesso paese”; Pt_11
Anche la teste ha dichiarato: “è vero. Io vedevo il taglio della legna che poi Testimone_2 veniva accatastata sul cortile e poi spostata sotto il porticato che si vede nella parte destra della foto di cui al doc. 18 nr.
1. Lì tenevano anche il trattore per il rimessaggio, ci tenevano la falciatrice che usavano quando andavano per i boschi e tutti gli attrezzi che servivano per le varie attività. Lo so perché ci ho passato parecchie domeniche, da quando mi sono fidanzata. Quasi ogni domenica o sabato c'erano dei lavori da fare quando c'era bel tempo”.
Del pari, è stato confermato che l'accesso al cortile antistante il rustico avveniva, ed avviene, da parte del sig. e degli odierni attori, dalla strada pubblica Via Emanuele Filiberto, attraverso Parte_11 un passo carraio ed un passo pedonale ambedue muniti di cancelli messi in opera proprio dal sig.
e le cui chiavi erano custodite dallo stesso ed ora dagli odierni attori. Parte_11
Infatti, la teste sul punto ha dichiarato: “so che li ha costruiti lui (n.d.r. Testimone_1 Pt_11
), io ci ho sempre e solo visto ed i figli, non ci ho mai visto altri” e la teste
[...] Parte_11 ha dichiarato: “è vero, so che li ha messi il sig. ( ), lo so perché Testimone_2 Pt_11 Pt_11 me lo ha sempre detto mio marito ed anche parlando con mio suocero me lo ha sempre detto”.
Sul punto si evidenzia come, per costante giurisprudenza, l'uso esclusivo ed ultraventennale, pubblico e pacifico, dimostrato mediante testi estranei e disinteressati, di beni immobili, costituenti una porzione di corte da sempre oggetto di attività di utilizzo e cura ad opera di un soggetto e dei suoi familiari, nell'ambito di un unico compendio immobiliare, comunque nel loro esclusivo godimento e disponibilità, con possesso delle chiavi del portone o cancello, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili, integra indiscutibilmente i presupposti per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione.
Con riferimento agli immobili di cui al mappale 3170 in Comune di OL, Via Filiberto, angolo pagina 6 di 10 Michelangelo, già Via Fatebenefratelli, costituito da una striscia di terreno contigua alla parte posteriore dell'edificio rustico, l'esperita istruttoria ha permesso di accertare che tale terreno è sempre stato utilizzato unicamente dal signor , allorché era in vita sino alla sua morte, avvenuta Parte_11 il 13.11.2006, per deposito di letame prodotto dagli animali allevati nella stalla del rustico, nonché per deposito di materiali vari e per prato.
La teste ha dichiarato “è vero” e la teste ha dichiarato: “è Testimone_1 Testimone_2 vero, la letamaia è quella che si vede a destra nella foto di cui al doc. 18 nr. 3, mentre sulla sinistra voi ci sono i gradini da cui si entra nella stalla che esce sul giardino dove tagliavano la legna che si vede nella foto di cui al doc 18 nr. 2”
Del pari, è stata confermata la circostanza che l'accesso a tale terreno è sempre avvenuto, ed avviene, pedonalmente attraverso una piccola scala in pietra che collega lo stesso all'edificio rustico, nonché dalla strada pubblica Via Michelangelo, già Via Fatebenefratelli, attraverso un passo carraio con cancello messo in opera dal sig. e le cui chiavi sono sempre state custodite dallo stesso Parte_11 ed ora sono custodite dagli attori. La teste ha infatti dichiarato: “è vero, come si Testimone_1 vede nella foto di cui al doc. 18 nr. 3 sulla sinistra ci sono i tre scalini con cui si va nella stalla e poi si va nel letamaio”; circostanza confermata anche dalla teste Tes_2
Oltre a quanto sopra, i testimoni escussi hanno altresì confermato che , allorché era in Parte_11 vita sino alla sua morte avvenuta il 13.11.2006 (e dunque per oltre 30 anni) e, dopo di lui, gli eredi, odierni attori, hanno provveduto sempre, unicamente direttamente od a mezzo di terzi incaricati, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili oggetto di causa, provvedendo al ripristino del tetto dell'edificio rustico e della struttura del pozzo.
La teste sul punto ha dichiarato: “sempre , passando lo vedevo che Testimone_1 Parte_11 era sul tetto. Sì, loro, tra lui ed i figli, facevano un po' tutto, si arrangiavano un po'”; e la teste ha dichiarato: “confermo. Lo so perché veniva mio marito a casa e mi diceva che c'era il Tes_2 tetto da rifare ed il pozzo. Non ricordo di preciso le date, sicuramente tanti anni fa, sono 30 anni che sono con mio marito”.
Nel mese di marzo del 1988, fece ristrutturare, sostenendone il costo, il tetto del Parte_11 rustico, e sul punto la teste ha dichiarato: “mio marito parlando mi ha sempre detto Tes_2 queste cose, tanto che fino a poco tempo fa io credevo che lì fosse tutto di mio suocero e poi di mio marito e dei miei cognati, per me è sempre stato così”.
Nell'immobile in questione è presente un pozzo che è sempre stato utilizzato da per Parte_11 prelevare e portare acqua al terreno retrostante e, dopo la sua morte, tale utilizzo è stato proseguito dagli eredi, odierni attori. pagina 7 di 10 La teste ha infatti dichiarato: “è vero, loro prendevano l'acqua da questo pozzo, la Tes_2 mettevano nella cisterna bianca, poi la caricavano sul trattore ed andavano nel bosco per spegnere il fuoco che accendevano dopo aver fatto la legna, per bruciare i rami”.
Successivamente al decesso di , gli odierni attori hanno messo in sicurezza il pozzo Parte_11 chiudendone l'apertura con un coperchio munito di lucchetto di cui detengono la chiave e ne hanno rifatto l'intonaco.
Sul punto la teste ha dichiarato: “è vero, lo so perché anche parlando con il figlio Testimone_1
lo ho saputo ed passando per strada lo vedevo” e la teste ha aggiunto “è vero, lo Pt_4 Tes_2 hanno chiuso per metterlo in sicurezza, perché adesso non si possono lasciare pozzi aperti, lo hanno chiuso anche per via dei nipoti. È stato un po' di anni fa”.
Ulteriore dimostrazione dell'utilizzo uti dominus degli immobili di cui in atti è stata fornita dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio che raffigurano e gli odierni attori Parte_11 con i loro figli impegnati nelle attività agricole od in momenti di svago negli immobili per cui è causa, così come confermato dai testi: la teste ha dichiarato: “confermo che quello che si Testimone_1 vede nella foto è il sig. e che quello nella terza foto è ”; e la teste Parte_2 Parte_11 ha dichiarato: “nella foto di cui al doc. 44 nr. 2 ci sono mio cognato che Tes_2 Parte_2 guida il trattore, mio suocero in mezzo e i miei due nipoti a lato di mio suocero. Anche nella 3 ci sono mio suocero e i miei due nipoti. Nella prima foto mi sembra ci sia mia cognata , la moglie di Per_1
”. Parte_2
Le testimonianze assunte hanno fornito, in conclusione, piena prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res, con un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Gli attori hanno offerto anche con i documenti prodotti univoci elementi di fondatezza della domanda spiegata nel presente giudizio: sono state allegate infatti numerose bollette (e relative quietanze di pagamento prodotte ai docc. 45, 46, 47 e 48) comprovanti come i costi delle utenze di acqua ed elettricità, nonché di IMU e TARI relative al rustico ed ai terreni de quibus sono stati sempre sostenuti dal sino al suo decesso e, successivamente, dagli odierni attori. Parte_11
Tale circostanza è stata, peraltro, confermata anche dai testi escussi: la teste ha Testimone_4
pagina 8 di 10 dichiarato: “è vero, lo so perché ne parlo con i figli, abitando a 100 metri di casa”; e la teste ha dichiarato: “confermo, lo so perché veniva a casa mio marito ed il totale delle bollette Tes_2 veniva diviso tra tutti gli eredi”.
Sul punto, si rinviene nella giurisprudenza, che ricorrono i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione, quando è provato il possesso ultraventennale pacifico, pubblico ed ininterrotto del bene da parte di coloro che hanno posseduto un'immobile per venti anni eseguendo sullo stesso una sostanziale modifica del bene attraverso i lavori di ristrutturazione da loro pagati, abitando nello stesso e sostenendo le spese per gli allacci alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, acqua, gas e pagando le relative utenze ivi compresa la tassa di smaltimento dei rifiuti (cfr. Trib. Pisa, sentenza n. 1027 del
28.08.2015). In senso conforme anche la sentenza del Trib. di Massa n. 484 del 2.07.2018, per la quale:
“in tema di acquisto della proprietà per usucapione, il possesso va considerato avvenuto con animo del proprietario qualora il ricorrente abbia eseguito in economia negli anni a sue spese lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e rifacimento dei serramenti ed intestandosi le utenze elettriche”.
Quali ulteriori atti di utilizzo uti dominus devono essere annoverati il documento prodotto al n. 37 con cui in data 24.07.2014 ha concesso in comodato a il terreno ad uso Parte_1 Tes_3 agricolo di cui al mappale 926 ed il documento prodotto al n. 38 “fattura del Parte_13
14/03/88 nr. 7/88” per il pagamento della riparazione del tetto del rustico effettuato dalla ditta Pt_13 dietro incarico di (circostanza confermata anche dai testi escussi).
[...] Parte_11
Ricorrono, dunque, in capo agli attori i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sugli immobili de quibus, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e della specifica richiesta spiegata da parti ricorrenti sul punto, ovvero con il favore delle spese in caso di opposizione, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che, per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. Parte_1
(C.F.: , (C.F.: ),
[...] C.F._10 Parte_2 C.F._11
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), hanno acquistato la proprietà dei seguenti immobili, tutti siti in Comune C.F._4 censuario di OL (codice 1792):
1) CATASTO TERRENI: pagina 9 di 10 Foglio 8, Mappale 926, sem. arb. 1, are 26,00, Reddito dominicale € 14,10, Reddito agrario € 9,40;
Foglio 7, Mappale 3170, sem. arb. 2, are 00,91 rendita dom. € 0,38 e agraria € 0,33;
2) Parte_10
Foglio 7, Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni), cat. C/2, cl. 1, consistenza 140 mq, superficie catastale totale mq. 173, rendita 238,60 con riferimento alle quote sottoindicate:
1) CATASTO TERRENI:
Mappale 926,
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_4
Mappale 3170,
•quota di 4/16 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/16 intestata a nata a [...] il [...]. CP_4
2) CATASTO FABBRICATI:
Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni),
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_4
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 16 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1328/2022, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. PIER UGO
[...] C.F._4
LL del Foro di Como, presso il cui studio in Como – P. le Gerbetto n. 6 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 C.F._5
(C.F. ); Parte_5 C.F._6
(C.F. ); Parte_6 C.F._7
(C.F. ); Parte_7 C.F._8
C.F. ); Parte_8 C.F._9
LORO RE AVENTI AU
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice che di seguito vengono integralmente riportate:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse degli attori
pagina 1 di 10 Parte attrice rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzioni rigettata e respinta, così giudicare:
- accertare e dichiarare che i Signori (c.f. ), Parte_1 C.F._10 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._11 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), hanno acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. la proprietà dei C.F._4 seguenti immobili, tutti siti in Comune censuario di OL (codice 1792)
1) Parte_9
Foglio 8, Mappale 926, sem. arb. 1, are 26,00, Reddito dominicale € 14,10, Reddito agrario € 9,40;
Foglio 7, Mappale 3170, sem. arb. 2, are 00,91 rendita dom. € 0,38 e agraria € 0,33;
2) Parte_10
Foglio 7, Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni), cat. C/2, cl. 1, consistenza 140 mq, superficie catastale totale mq. 173, rendita 238,60 con riferimento alle quote sottoindicate:
1) Parte_9
Mappale 926,
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_4
Mappale 3170,
•quota di 4/16 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...]. CP_4
2) Parte_10
Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni),
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_4
-ordinare, per l'effetto, al Conservatore dei registri immobiliari di Como, la trascrizione della sentenza;
pagina 2 di 10 ed a seguito della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato anche per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenivano avanti l'intestato Tribunale , , Controparte_1 Parte_5 [...]
, e eredi/aventi causa di al fine di sentir Parte_6 Parte_7 Parte_8 dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili sopra compitamente identificati risultante catastalmente intestati ai predetti convenuti.
Deceduto nelle more il convenuto e riassunta la causa nei confronti dell'erede Controparte_1
, a seguito della verifica della legittimazione passiva dei soggetti vocati in Parte_5 giudizio (cfr. docc. da 26 a 34 prodotti nonché la perizia depositata in data 7.11.2023 dell'esperto visurista nominato dal Giudice in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta e l'assunzione di prove orali alle udienze del 26.06 e del 9.10.2024; sicché - a seguito della ri-assegnazione della causa dovuta all'applicazione extra distrettuale prima ed al tramutamento poi dell'originario Giudice titolare ad altro Ufficio Giudiziario - alla successiva udienza del 22.10.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
*****
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Come noto, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, è necessario dimostrare il possesso continuo, non transitorio e non di modesta entità del bene oggetto di usucapione e la volontà di possedere "uti dominus" dello stesso, deducibile dalle attività svolte sul bene che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il possesso di altri (cfr. tra tante Cass. Civ, sentenza n. 21135 del 29.07.2024).
Ebbene, nel caso di specie sono stati dimostrati entrambi tali presupposti nel corso dell'esperita istruttoria.
Il comportamento processuale tenuto dalle parti convenute, rimaste contumaci nel presente giudizio, ha fornito già pregnanti elementi presuntivi sulla bontà della domanda attorea.
La mancata costituzione in giudizio, a fronte di domande dal rilevante contenuto, fa legittimamente presumere che tale comportamento passivo abbia come presupposto la valutazione sulla inutilità della costituzione, non essendovi motivi fondati di contestazione della domanda.
Ma vi è di più: a tutti i convenuti è stato deferito e debitamente notificato l'interrogatorio formale, sui pagina 3 di 10 capitoli di cui alla memoria attorea ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c., senza che alcuno di essi si sia presentato a renderlo, pur a fronte del rilevante contenuto, per essi negativo, dei capitoli dedotti, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 232 c.p.c. secondo cui “se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Ulteriore riprova riguarda in particolare le convenute e , Parte_6 Parte_7 che, con missiva prodotta al doc. 35 indirizzata agli attori in data 10.11.2022 a seguito dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione , hanno dichiarato “vogliamo evitare le complicazioni e le spese necessarie per la nostra partecipazione alla causa e quindi non ci presenteremo, tanto più che non abbiamo elementi per contestare il diritto da Voi rivendicato, non avendo noi mai utilizzato tali beni dei quali non conoscevamo neppure l'esistenza non avendo motivo per ritenere che non siano stati utilizzati dal vostro congiunto e da voi”; dichiarazione avente chiaramente contenuto Parte_11 confessorio.
A quanto sopra, deve aggiungersi che anche i testi escussi hanno confermato, in modo inequivocabile, la fondatezza della domanda attorea dichiarando come gli odierni attori, ed ancor prima il loro dante causa , hanno utilizzato gli immobili oggetto di giudizio, nella loro interezza, in Parte_11 maniera esclusiva, continua, non interrotta ed incontestata, da tempo immemorabile (e comunque da almeno trenta anni).
In particolare:
Con riferimento al terreno agricolo, mappale 926, in comune di OL, Strada Consorziale dei
Quadri: la teste , da sempre abitante nelle vicinanze di detto terreno, ha dichiarato Testimone_1 che tale terreno è sempre stato utilizzato esclusivamente, allorché era in vita e sino alla sua morte
(avvenuta il 13.11.2006) dal signor , che lo coltivava per prato o per seminarvi Parte_11 granoturco, frumento e patate, espressamente affermando: “lo so perché io abito nella stessa via di lui e lo vedevo sempre perché andavo a trovare una mia amica vicino al prato, lo vedevo che c'era lui, vedevo il sig. ed il figlio per esempio a fare il fieno. Sono 52 anni che abito lì, in Via Manzoni Pt_11
43”.
Del pari, la teste ha dichiarato: “è vero, è il campo dei quadri. Lo so perché li Testimone_2 vedevo sempre, andavo anche io da quando ero fidanzata, andavo anche dopo con mio marito e le mie cognate. Fin da quando ero piccola conoscevo questi luoghi perché abitavo nello stesso paese, a
OL e ci passavo e poi l'ho visto da quando mi sono fidanzata con mio marito nel 96. Io ho sempre saputo che era tutto loro. Il fieno lo facevano quattro, cinque volte all'anno e io li vedevo in queste occasioni”. pagina 4 di 10 In senso conforme, si è espresso il teste che, interrogato dal Giudice, ha dichiarato: “è vero, Tes_3 lo so perché noi facendo i contadini quando lui (n.d.r. ) non riusciva a fare certi lavori Parte_11 chiamava noi a dargli una mano. Quando dico noi mi riferisco a me e mio EL , Parte_12 prima ha iniziato lui che andava a imballargli il fieno e fare altri lavori e poi ho iniziato io, sono circa
25 anni. Si parla di 25 anni fa, è sempre stato così fino a quando è cessata l'attività, cioè quando hanno smesso di produrre il foraggio, quando è morto loro padre, saranno vent'anni, i suoi figli mi hanno chiesto di continuare a tenerglielo pulito”.
Del pari, durante l'istruttoria è stata comprovata la circostanza che, intervenuta, nel 2006, la morte del signor , gli eredi del medesimo ( ed i figli Parte_11 Parte_1 Pt_2
, e , odierni attori) hanno proseguito nell'uso di tale terreno coltivando
[...] Pt_3 Pt_4 lo stesso direttamente o concedendone l'utilizzo a terzi.
Sul punto la teste ha dichiarato: “lo so perché li vedo, vedo i figli di Testimone_1 Pt_11
: , e ed il signore che coltiva. Da quando è
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 morto lo hanno dato in gestione ad un signore che si chiama So che lo hanno Parte_11 Tes_3 dato loro in gestione al perché me lo ha detto parlando il e gli altri figli” e la Tes_3 Parte_4 teste ha dichiarato: “è vero. Lo stanno concedendo al sig. da quando è Testimone_2 Tes_3 morto mio suocero. So che c'è un comodato d'uso gratuito, so che è stato fatto da quando è morto mio suocero, non so la data precisa, è tuttora lì. Il contratto è stato fatto tra il sig. e gli eredi di Tes_3
, cioè la GN , i miei cognati e mio marito” Pt_11 Pt_1
Lo stesso teste sul punto ha dichiarato: “sono sempre stati loro, i tre fratelli , e Tes_3 Pt_2 Pt_3
, sono loro che decidono. Io ho iniziato a frequentare quei luoghi 25 anni fa, all'epoca c'era il Pt_4 padre e poi i figli anche insieme al padre, noi li aiutavamo a imballare e loro portavano a casa il fieno, I figli hanno sempre aiutato il padre” e “sono loro (n.d.r. i figli di ) che mi Parte_11 ordinano di tenerglielo pulito. Sono , il più grande, od il , tutti gli anni mi chiedono di Pt_2 Pt_3 tenerglielo pulito”.
Sotto questo profilo, si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale è costante nel ritenere che la coltivazione del fondo sia già, di per sé, manifestazione di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà.
Con riferimento agli immobili di cui al mappale 6257 sub 1 e 2 (già mapp. 3168) in Comune di
OL, Via Filiberto, angolo Michelangelo, già Via Fatebenefratelli costituiti da un edificio rustico con piano terra e primo piano, dalla struttura di un pozzo per attingere acqua potabile nonché dal cortile pagina 5 di 10 antistante, i testimoni assunti hanno confermato che tali immobili sono sempre stati utilizzati, nelle varie porzioni, unicamente dal signor , allorché era in vita e sino alla sua morte, Parte_11 avvenuta nel 13.11.2006, nell'andar del tempo contemporaneamente e/o alternativamente, per deposito di fieno, per stalla per animali bovini, per pollaio, per fienile, per deposito di legname di bosco;
per deposito materiali vari, attrezzi e macchinari agricoli.
Sul punto, la teste ha dichiarato “passavo di lì e vedevo solo loro, i figli e Testimone_1 Pt_11
, che facevano il fieno, avevano la stalla con le mucche, la legnaia con tutta la legna fuori, lo
[...] vedevo perché passavo davanti a casa sua. Ci sono sempre passata almeno tre o quattro volte al giorno, ci passo sempre davanti perché proprio sulla via. Poi mi capitava anche di parlare con il sig.
, stando nello stesso paese”; Pt_11
Anche la teste ha dichiarato: “è vero. Io vedevo il taglio della legna che poi Testimone_2 veniva accatastata sul cortile e poi spostata sotto il porticato che si vede nella parte destra della foto di cui al doc. 18 nr.
1. Lì tenevano anche il trattore per il rimessaggio, ci tenevano la falciatrice che usavano quando andavano per i boschi e tutti gli attrezzi che servivano per le varie attività. Lo so perché ci ho passato parecchie domeniche, da quando mi sono fidanzata. Quasi ogni domenica o sabato c'erano dei lavori da fare quando c'era bel tempo”.
Del pari, è stato confermato che l'accesso al cortile antistante il rustico avveniva, ed avviene, da parte del sig. e degli odierni attori, dalla strada pubblica Via Emanuele Filiberto, attraverso Parte_11 un passo carraio ed un passo pedonale ambedue muniti di cancelli messi in opera proprio dal sig.
e le cui chiavi erano custodite dallo stesso ed ora dagli odierni attori. Parte_11
Infatti, la teste sul punto ha dichiarato: “so che li ha costruiti lui (n.d.r. Testimone_1 Pt_11
), io ci ho sempre e solo visto ed i figli, non ci ho mai visto altri” e la teste
[...] Parte_11 ha dichiarato: “è vero, so che li ha messi il sig. ( ), lo so perché Testimone_2 Pt_11 Pt_11 me lo ha sempre detto mio marito ed anche parlando con mio suocero me lo ha sempre detto”.
Sul punto si evidenzia come, per costante giurisprudenza, l'uso esclusivo ed ultraventennale, pubblico e pacifico, dimostrato mediante testi estranei e disinteressati, di beni immobili, costituenti una porzione di corte da sempre oggetto di attività di utilizzo e cura ad opera di un soggetto e dei suoi familiari, nell'ambito di un unico compendio immobiliare, comunque nel loro esclusivo godimento e disponibilità, con possesso delle chiavi del portone o cancello, senza mai chiedere il permesso ad alcuno, e senza che mai alcuno sollevasse una qualche contestazione, ovvero ponesse in essere atti di godimento od esercizio incompatibili, integra indiscutibilmente i presupposti per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione.
Con riferimento agli immobili di cui al mappale 3170 in Comune di OL, Via Filiberto, angolo pagina 6 di 10 Michelangelo, già Via Fatebenefratelli, costituito da una striscia di terreno contigua alla parte posteriore dell'edificio rustico, l'esperita istruttoria ha permesso di accertare che tale terreno è sempre stato utilizzato unicamente dal signor , allorché era in vita sino alla sua morte, avvenuta Parte_11 il 13.11.2006, per deposito di letame prodotto dagli animali allevati nella stalla del rustico, nonché per deposito di materiali vari e per prato.
La teste ha dichiarato “è vero” e la teste ha dichiarato: “è Testimone_1 Testimone_2 vero, la letamaia è quella che si vede a destra nella foto di cui al doc. 18 nr. 3, mentre sulla sinistra voi ci sono i gradini da cui si entra nella stalla che esce sul giardino dove tagliavano la legna che si vede nella foto di cui al doc 18 nr. 2”
Del pari, è stata confermata la circostanza che l'accesso a tale terreno è sempre avvenuto, ed avviene, pedonalmente attraverso una piccola scala in pietra che collega lo stesso all'edificio rustico, nonché dalla strada pubblica Via Michelangelo, già Via Fatebenefratelli, attraverso un passo carraio con cancello messo in opera dal sig. e le cui chiavi sono sempre state custodite dallo stesso Parte_11 ed ora sono custodite dagli attori. La teste ha infatti dichiarato: “è vero, come si Testimone_1 vede nella foto di cui al doc. 18 nr. 3 sulla sinistra ci sono i tre scalini con cui si va nella stalla e poi si va nel letamaio”; circostanza confermata anche dalla teste Tes_2
Oltre a quanto sopra, i testimoni escussi hanno altresì confermato che , allorché era in Parte_11 vita sino alla sua morte avvenuta il 13.11.2006 (e dunque per oltre 30 anni) e, dopo di lui, gli eredi, odierni attori, hanno provveduto sempre, unicamente direttamente od a mezzo di terzi incaricati, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili oggetto di causa, provvedendo al ripristino del tetto dell'edificio rustico e della struttura del pozzo.
La teste sul punto ha dichiarato: “sempre , passando lo vedevo che Testimone_1 Parte_11 era sul tetto. Sì, loro, tra lui ed i figli, facevano un po' tutto, si arrangiavano un po'”; e la teste ha dichiarato: “confermo. Lo so perché veniva mio marito a casa e mi diceva che c'era il Tes_2 tetto da rifare ed il pozzo. Non ricordo di preciso le date, sicuramente tanti anni fa, sono 30 anni che sono con mio marito”.
Nel mese di marzo del 1988, fece ristrutturare, sostenendone il costo, il tetto del Parte_11 rustico, e sul punto la teste ha dichiarato: “mio marito parlando mi ha sempre detto Tes_2 queste cose, tanto che fino a poco tempo fa io credevo che lì fosse tutto di mio suocero e poi di mio marito e dei miei cognati, per me è sempre stato così”.
Nell'immobile in questione è presente un pozzo che è sempre stato utilizzato da per Parte_11 prelevare e portare acqua al terreno retrostante e, dopo la sua morte, tale utilizzo è stato proseguito dagli eredi, odierni attori. pagina 7 di 10 La teste ha infatti dichiarato: “è vero, loro prendevano l'acqua da questo pozzo, la Tes_2 mettevano nella cisterna bianca, poi la caricavano sul trattore ed andavano nel bosco per spegnere il fuoco che accendevano dopo aver fatto la legna, per bruciare i rami”.
Successivamente al decesso di , gli odierni attori hanno messo in sicurezza il pozzo Parte_11 chiudendone l'apertura con un coperchio munito di lucchetto di cui detengono la chiave e ne hanno rifatto l'intonaco.
Sul punto la teste ha dichiarato: “è vero, lo so perché anche parlando con il figlio Testimone_1
lo ho saputo ed passando per strada lo vedevo” e la teste ha aggiunto “è vero, lo Pt_4 Tes_2 hanno chiuso per metterlo in sicurezza, perché adesso non si possono lasciare pozzi aperti, lo hanno chiuso anche per via dei nipoti. È stato un po' di anni fa”.
Ulteriore dimostrazione dell'utilizzo uti dominus degli immobili di cui in atti è stata fornita dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio che raffigurano e gli odierni attori Parte_11 con i loro figli impegnati nelle attività agricole od in momenti di svago negli immobili per cui è causa, così come confermato dai testi: la teste ha dichiarato: “confermo che quello che si Testimone_1 vede nella foto è il sig. e che quello nella terza foto è ”; e la teste Parte_2 Parte_11 ha dichiarato: “nella foto di cui al doc. 44 nr. 2 ci sono mio cognato che Tes_2 Parte_2 guida il trattore, mio suocero in mezzo e i miei due nipoti a lato di mio suocero. Anche nella 3 ci sono mio suocero e i miei due nipoti. Nella prima foto mi sembra ci sia mia cognata , la moglie di Per_1
”. Parte_2
Le testimonianze assunte hanno fornito, in conclusione, piena prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res, con un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Gli attori hanno offerto anche con i documenti prodotti univoci elementi di fondatezza della domanda spiegata nel presente giudizio: sono state allegate infatti numerose bollette (e relative quietanze di pagamento prodotte ai docc. 45, 46, 47 e 48) comprovanti come i costi delle utenze di acqua ed elettricità, nonché di IMU e TARI relative al rustico ed ai terreni de quibus sono stati sempre sostenuti dal sino al suo decesso e, successivamente, dagli odierni attori. Parte_11
Tale circostanza è stata, peraltro, confermata anche dai testi escussi: la teste ha Testimone_4
pagina 8 di 10 dichiarato: “è vero, lo so perché ne parlo con i figli, abitando a 100 metri di casa”; e la teste ha dichiarato: “confermo, lo so perché veniva a casa mio marito ed il totale delle bollette Tes_2 veniva diviso tra tutti gli eredi”.
Sul punto, si rinviene nella giurisprudenza, che ricorrono i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione, quando è provato il possesso ultraventennale pacifico, pubblico ed ininterrotto del bene da parte di coloro che hanno posseduto un'immobile per venti anni eseguendo sullo stesso una sostanziale modifica del bene attraverso i lavori di ristrutturazione da loro pagati, abitando nello stesso e sostenendo le spese per gli allacci alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, acqua, gas e pagando le relative utenze ivi compresa la tassa di smaltimento dei rifiuti (cfr. Trib. Pisa, sentenza n. 1027 del
28.08.2015). In senso conforme anche la sentenza del Trib. di Massa n. 484 del 2.07.2018, per la quale:
“in tema di acquisto della proprietà per usucapione, il possesso va considerato avvenuto con animo del proprietario qualora il ricorrente abbia eseguito in economia negli anni a sue spese lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e rifacimento dei serramenti ed intestandosi le utenze elettriche”.
Quali ulteriori atti di utilizzo uti dominus devono essere annoverati il documento prodotto al n. 37 con cui in data 24.07.2014 ha concesso in comodato a il terreno ad uso Parte_1 Tes_3 agricolo di cui al mappale 926 ed il documento prodotto al n. 38 “fattura del Parte_13
14/03/88 nr. 7/88” per il pagamento della riparazione del tetto del rustico effettuato dalla ditta Pt_13 dietro incarico di (circostanza confermata anche dai testi escussi).
[...] Parte_11
Ricorrono, dunque, in capo agli attori i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sugli immobili de quibus, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e della specifica richiesta spiegata da parti ricorrenti sul punto, ovvero con il favore delle spese in caso di opposizione, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che, per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c. Parte_1
(C.F.: , (C.F.: ),
[...] C.F._10 Parte_2 C.F._11
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), hanno acquistato la proprietà dei seguenti immobili, tutti siti in Comune C.F._4 censuario di OL (codice 1792):
1) CATASTO TERRENI: pagina 9 di 10 Foglio 8, Mappale 926, sem. arb. 1, are 26,00, Reddito dominicale € 14,10, Reddito agrario € 9,40;
Foglio 7, Mappale 3170, sem. arb. 2, are 00,91 rendita dom. € 0,38 e agraria € 0,33;
2) Parte_10
Foglio 7, Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni), cat. C/2, cl. 1, consistenza 140 mq, superficie catastale totale mq. 173, rendita 238,60 con riferimento alle quote sottoindicate:
1) CATASTO TERRENI:
Mappale 926,
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_4
Mappale 3170,
•quota di 4/16 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/16 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/16 intestata a nata a [...] il [...]. CP_4
2) CATASTO FABBRICATI:
Mappale 6257 sub 1 e 2 (già 3168 al Catasto terreni),
•quota di 4/8 intestata a , nata a [...] il [...] Parte_8
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_2
•quota di 1/8 intestata a , nata a [...] il [...] CP_3
•quota di 1/8 intestata a nata a [...] il [...] CP_4
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 16 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 10 di 10