Articolo 1 della Legge 13 giugno 1977, n. 324
Articolo 2
Versione
5 luglio 1977
Art. 1.
L' articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , e' sostituito dal seguente:
"La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia " avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto d) dell'articolo 9 della presente legge".
Entrata in vigore il 5 luglio 1977