CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI AR LA LI DR CC - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: NO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE d'APPELLO di LECCE con Parte Civile IA TO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento è stata confermata la condanna dell’imputato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione ed abusivo utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
2. Con unico motivo il difensore dell’imputato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per il diniego di applicazione della continuazione tra i reati odiernamente giudicati e quelli risultanti da sentenze di condanna passate in giudicato pronunciate a carico dell’imputato, in ragione della mancata allegazione dei titoli relativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità del motivo addotto.
2. A prescindere dalla impropria formulazione del motivo, che evoca un vizio motivazionale non incluso tra quelli elencati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., (la illogicità, per essere rilevante quale vizio di legittimità, deve essere ‘manifesta’, cioè rilevabile ictu oculi - Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – tale è la gravità dell’anacoluto concettuale in cui incorre il giudice di merito;
la illogicità ‘mera’, semplice’ o ‘sola’, è irrilevante, costituendo solamente una opinabile varianza valutativa o espressiva), la tesi difensiva confligge con l’orientamento più recente – ed oramai consolidato – sul punto, che richiede, perché la istanza di applicazione della continuazione ab externo in appello possa essere presa in considerazione ed eventualmente accolta, l’allegazione all’istanza di Penale Sent. Sez. 2 Num. 862 Anno 2026 Presidente: ER VA Relatore: OR CE Data Udienza: 19/11/2025 copia delle sentenze indicate nella richiesta stessa (ex multis, Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291 – 01; Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di Rocco, Rv. 288289 - 01). Ciò al duplice fine di dare serietà alla istanza, evitando la genericità di una domanda formulata sul solo titolo del reato, e di evitare dilazioni, in ipotesi anche strumentali, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.
3. Con la motivazione della sentenza, che ricapitolava correttamente tali principi, il ricorso non si confronta, limitandosi ad invocare genericamente l’interpretazione (a sé) più favorevole. Si adduce, infatti, un altrettanto generico favor rei, che tale rischia di non essere: consentire la formulazione di istanze di applicazione della continuazione ‘svestite’, comporterebbe inevitabilmente il rischio di richieste ab origine generiche (e quindi, potenzialmente, destinate al rigetto, se non all’inammissibilità) perché improvvisate e prive di una effettiva base conoscitiva, con pregiudizio del diritto dell’imputato ad una effettiva difesa.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE OR VA ER 2
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento è stata confermata la condanna dell’imputato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione ed abusivo utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
2. Con unico motivo il difensore dell’imputato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per il diniego di applicazione della continuazione tra i reati odiernamente giudicati e quelli risultanti da sentenze di condanna passate in giudicato pronunciate a carico dell’imputato, in ragione della mancata allegazione dei titoli relativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità del motivo addotto.
2. A prescindere dalla impropria formulazione del motivo, che evoca un vizio motivazionale non incluso tra quelli elencati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., (la illogicità, per essere rilevante quale vizio di legittimità, deve essere ‘manifesta’, cioè rilevabile ictu oculi - Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – tale è la gravità dell’anacoluto concettuale in cui incorre il giudice di merito;
la illogicità ‘mera’, semplice’ o ‘sola’, è irrilevante, costituendo solamente una opinabile varianza valutativa o espressiva), la tesi difensiva confligge con l’orientamento più recente – ed oramai consolidato – sul punto, che richiede, perché la istanza di applicazione della continuazione ab externo in appello possa essere presa in considerazione ed eventualmente accolta, l’allegazione all’istanza di Penale Sent. Sez. 2 Num. 862 Anno 2026 Presidente: ER VA Relatore: OR CE Data Udienza: 19/11/2025 copia delle sentenze indicate nella richiesta stessa (ex multis, Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291 – 01; Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di Rocco, Rv. 288289 - 01). Ciò al duplice fine di dare serietà alla istanza, evitando la genericità di una domanda formulata sul solo titolo del reato, e di evitare dilazioni, in ipotesi anche strumentali, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.
3. Con la motivazione della sentenza, che ricapitolava correttamente tali principi, il ricorso non si confronta, limitandosi ad invocare genericamente l’interpretazione (a sé) più favorevole. Si adduce, infatti, un altrettanto generico favor rei, che tale rischia di non essere: consentire la formulazione di istanze di applicazione della continuazione ‘svestite’, comporterebbe inevitabilmente il rischio di richieste ab origine generiche (e quindi, potenzialmente, destinate al rigetto, se non all’inammissibilità) perché improvvisate e prive di una effettiva base conoscitiva, con pregiudizio del diritto dell’imputato ad una effettiva difesa.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE OR VA ER 2