Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01797/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2025, proposto da RC PP OL, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
al decreto ingiuntivo n. 171/2025 reso dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania il 16.4.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IG RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 6 novembre 2025 e depositato il 10 novembre seguente, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Vallo della Lucania ha condannato il Comune di Centola a “pagare in favore del ricorrente entro il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto e per la causale di cui al ricorso per d.i., la somma di € 7.104,57, al lordo di c.p.a. ed i.v.a. , con l’aggiunta degli interessi di mora secondo la decorrenza e nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/02, da calcolarsi al netto della somma dovuta ( € 6.130,21) ed a partire dalla richiesta di pagamento formalizzata con la nota trasmessa via pec il 19.11.2015, nel limite della somma di € 10.000,00, nonchè degli ulteriori interessi a maturare dalla data di deposito del ricorso per d.i., sempre nella misura di cui al d.lgs.231/02 da calcolarsi ex art.1283 c.c. anche sugli interessi già maturati per il periodo pregresso, nonché il compenso professionale per l’attività svolta nella presente procedura monitoria che liquida in complessivi € 712,50 di cui € 145,50 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Avverte esso debitore ingiunto che potrà proporre opposizione entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data della notifica del presente decreto, nelle forme e nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione, si procederà esecutivamente.”
1.2. Il deducente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Amministrazione, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica, l’avvenuto passaggio in giudicato della stessa e la mancata esecuzione. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’ottemperanza dell’Amministrazione alla predetta sentenza, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
2. Il Comune di Centola non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso in fatto, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che il decreto de quo:
- è stata notificato all’Amministrazione il 22 aprile 2025;
- è stato dichiarato esecutivo il 10 giungo 2025 e così rinotificato l’11 giugno 2025;
Inoltre, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel suddetto decreto risultano, allo stato, inadempiute in ragione della mancata prova da parte dell’Amministrazione dell’esecuzione del titolo azionato.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’Amministrazione suddetta di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso dovuto al commissario andrà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) condanna il Comune di Centola al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato;
C) manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente, Estensore
RC Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IG RU |
IL SEGRETARIO