Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Tanforce 0991 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AZIONE LA CORTE SUBTEM Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE ircolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7975/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 9334/99 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 2596 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 274 Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud.20/06/01 Consigliere Dott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 4,55 112.8 GEN 200% SERRA ELIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E IL CAN ANTONIO BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
UNIPOL SPA, OSMARI FRANCO, OSMARI MANLIO;
H67632 intimati e sul 2° ricorso n° 09334/99 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, corrente UFFICIO COPIE LucRichiesta opia legaleforia 2001 Bologna, in persona del procuratore dott.ssa dal Sig. Caroli 1362 Albini, 8.26 elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO per diritti € il 27 1.03 IL CANCELLIERE MASSIMO 60, ENRICO presso lo studio dell'avvocato CAROLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro " SERRA ELIA, OSMARI FRANCO, OSMARI MANLIO;
- intimati avverso la sentenza n. 2233/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 25/03/98 e depositata il 25/06/98 (R.G. 2357/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Enrico CAROLI;
" udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.11.1988 EL RA, che il giorno 6.8.1987 era rimasto coinvolto con l'autovettura da lui guidata nello scontro con l'autotreno di pro- prietà di IO MA, condotto da NC MA ed assicurato r.c.a. con la compagnia UNIPOL Assicurazioni spa, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma l'istituto assicuratore, il proprietario e l'autista dell'autotreno per ottenerne la condanna in solido ai 2 ел р danni. L'adito tribunale, con sentenza depositata il 14.2.1996, dichiarava NC MA responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2054, CO. 2, cod.civ. e, poiché la UNIPOL Assicurazioni aveva versato all'attore, a titolo di provvisionale concessa dal giu- dice istruttore, la somma complessiva di lire sessanta milioni, pari all'integrale risarcimento nella misura spettantegli, dichiarava cessata la materia del conten- dere. Della sentenza si doleva, con appello principale, EL RA, il quale reclamava la esclusione della pre- sunzione ex art. 2054, co. 2, cod.civ. e la conseguente maggiore liquidazione del danno a suo favore, con il riconoscimento anche del danno morale. Con l'appello incidentale la società di assicurazione instava per il rigetto della domanda risarcitoria, siccome generica- mente formulata. La Corte di appello di Roma, con sentenza deposita- ta il 25.6.1998, rigettava entrambe le impugnazioni e compensava per intero le spese del grado. I giudici di appello consideravano, alla stregua delle emergenze istruttorie, che non vi erano elementi per ritenere superata, a favore dell'uno о dell'altro dei conducenti i veicoli coinvolti nello scontro, la 3 presunzione di pari responsabilità, di cui alla norma del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.; ritenevano conseguente e coerente con l'applicata presunzione la " esclusione del danno morale, legato alla concreta af- • fermazione di colpa;
rilevavano che la domanda proposta in primo grado aveva un "petitum" sufficientemente spe- cifico, ulteriormente precisato in sede di conclusioni definitive. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- EL RA, che affida la impugnazione a tre mezzi So di doglianza, cui resiste con controricorso la società UNIPOL Assicurazioni spa, che avanza ricorso incidenta- le basato su unico motivo. Non hanno svolto difese Man- lio e NC MA. EL RA ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE impugnazioni distinte della medesima I ricorsi, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). sentenza, Con l'unico motivo del ricorso incidentale -il cui esame deve precedere quello della impugnazione princi- quanto l'oggetto della impugnazione propostapale, in dalla società di assicurazione riguarda la pretesa nul- lità della citazione introduttiva del giudizio in primo grado- la società UNIPOL Assicurazioni spa deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità della domanda per mancanza assoluta di 4 que determinazione del "petitum", non avendo l'attore for- mulato una sua richiesta determinata di danno in rela- zione alle diverse sue componenti. La censura non è fondata ed il ricorso incidentale deve, perciò, essere rigettato. La nullità della citazione per omessa determinazio- ne dell'oggetto della domanda postula la totale omissio- ne ovvero la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizio- nale richiesto e, nell'aspetto sostanziale, quale bene della vita di cui si reclama il riconoscimento. Detta ipotesi di nullità -secondo quanto questa Corte ripete in indirizzo del tutto univoco (da ultimo: Cass. n. 3911/2001) - non sussiste quando la individua- zione del "petitum", come innanzi inteso, sia, comun- que, possibile mediante l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla sola parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso, altre- sì, alla parte espositiva. Il relativo apprezzamento costituisce tipica "quaestio facti", riservata al giudice di merito e non censurabile nella sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata. Nella specie il giudice di merito, in modo logico e convincente, ha precisato, sul punto, che la domanda ми avanzata in primo grado conteneva la specificazione sufficiente del "petitum", che l'attore individuava nel richiesto risarcimento del danno, con condanna in soli- do dei convenuti al pagamento, a detto titolo, di un importo comprensivo del danno biologico, morale e da incapacità lavorativa specifica. Con il primo motivo del ricorso principale -dedu- cendo la violazione e la erronea applicazione della norma di cui all'art. 2054 cod. civ.- il ricorrente EL RA assume che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva del convenuto NC MA in conseguenza della manovra di intralcio dallo stesso compiuta con il suo pesante autocarro, in ora notturna ed in circostan- za di per sé pericolosa, in situazione nella quale esso ricorrente aveva fatto il possibile per evitare il dan- no. Con il secondo motivo di impugnazione -denunciando, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omessa valuta- zione di un punto decisivo della controversia- lo stes- So ricorrente principale deduce che il giudice di ap- pello aveva pretermesso ogni considerazione in ordine alle acquisite deposizioni testimoniali, la cui valuta- zione sarebbe risultata rilevante al fine di ritenere che la manovra di conversione del conducente 6 zur dell'autocarro era stata repentina ed imprevedibile, tale da escludere la possibilità di evitare lo scontro. I due motivi di impugnazione che costituiscono i " distinti aspetti dell'unica censura, relativa agli ef- fetti, in tema di responsabilità ex art. 2054 cod.civ., del dedotto vizio di motivazione in ordine alla reale dinamica del sinistro- vanno esaminati congiuntamente e la doglianza del vizio di motivazione, siccome derivan- te dalla omessa valutazione di elementi emersi nel cor- so del giudizio, deve ritenersi sussistente, onde i due motivi meritano di essere accolti. I giudici di appello hanno considerato, sulla scor- ta dei dati oggettivi di cui al rapporto dei Carabinie- ri ed alla planimetria dello stato di luoghi ad esso allegata, che non era possibile, con tranquillante cer- tezza, superare, a favore dell'uno o dell'altro condu- cente dei veicoli antagonisti, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, cod.civ. Con l'atto di appello il ricorrente RA contesta- la valutazione conforme di applicabilità della norma va di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., com- piuta dal giudice di primo grado, assumendo che a di- versa conclusione il giudice di merito sarebbe dovuto pervenire ove alla ricostruzione della dinamica della collisione tra i due mezzi antagonisti avesse proceduto 7 fu non solo sulla scorta del rapporto e dei rilievi di po- lizia compiuti a seguito del sinistro, ma in virtù an- che del contenuto delle deposizioni testimoniali secon- do cui la manovra del conducente dell'autocarro era " stata repentina ed imprevedibile. Il giudice di appello non ha esaminato anche le suddette risultanze della prova orale, il cui contenuto e la cui decisività il ricorrente ha specificamente in- dicato in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, onde, verificata da parte di questo giudice di legittimità la carente motivazione sul punto e valutata positivamente la decisività della prova testimoniale, la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Cor- te di appello di Roma, perché, sulla scorta anche dell'espletato mezzo di prova, stabilisca se sia possi- bile procedere all'accertamento in concreto della misu- ra e del grado di colpa del conducente dell'autocarro e se al criterio presuntivo e sussidiario, di cui al se- condo comma dell'art. 2054 cod. civ., debba, di conse- guenza, essere sostituito, eventualmente, il diverso criterio del grado di incidenza delle singole colpe ov- vero della colpa esclusiva del convenuto. L'accoglimento della censura, relativamente a quan- to innanzi, assorbe il terzo motivo del ricorso princi- 8 The i pale, avente ad oggetto il vizio di motivazione circa la liquidazione del danno subito, in ordine alla cui determinazione il giudice di rinvio, al quale è deman- data anche la pronuncia delle spese del presente giudi- zio di legittimità, dovrà tener conto della eventuale 109T 129,11 diversa incidenza del grado di colpa del convenuto. 456T 30,9 P.T.M. TOT. 160,10 La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso in- 8065 6,00 cidentale;
accoglie il primo ed il secondo motivo del 166,10 ricorso principale, assorbito il terzo motivo di detto ricorso principale;
cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Roma, 20 giugno 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE знини или Viton's toura IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria 28.1.02 IL CANCELLIERE C1 Gine Pasoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in det ..MAG..200 Serie 4 Regs 22% versate € 166-4 ain. UNICO SO SEANCAS 10 p. Ontigente Area Servial (Wo aria Greaxia El FILIPPON Pr e ludizia (DY NM FREE (OH )