CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO NI, TO
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 581/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Boville Ernica - Corso Umberto I 03022 Boville Ernica FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 08/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 2145 DEL 14.7.2021 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 984 DEL 14.7.2021 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 8 agosto 2022, n. 379/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale sono stati rigettati due suoi ricorsi, aventi ad oggetto, rispettivamente, un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, per complessivi
2.071,00 euro, ed un avviso di accertamento TASI per lo stesso anno, per un totale di 228,00 euro, con compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
L'appellante, premesso che, per 11 mesi del 2016, egli non era residente in [...], ma in Roma per ragioni di salute, deduce i seguenti motivi di doglianza:
1) la violazione, da parte del Comune impositore, dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022, che, sia pure quando la sentenza di primo grado era già stata emessa, aveva dichiarato incostituzionale l'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/11 con riguardo al concetto di <>, sicché, nel caso di specie, la negata esenzione avrebbe dovuto essere riconosciuta, in quanto nell'immobile continuava a risiedere la moglie del signor Ricorrente_1;
2) l'omessa pronuncia sui motivi di ricorso e in particolare:
- che l'esenzione era dovuta a prescindere dalla formale residenza anagrafica;
- che egli non era proprietario di altro immobile;
- che il trasferimento della sua residenza era stato causato esclusivamente dalla necessità di sottoporsi a cure mediche, situazione del tutto equiparabile a quelle per le quali la circolare n. 3/DR del MEF ammetterebbe l'esenzione (diversa dimora abituale per motivi di lavoro ovvero per il verificarsi di una frattura familiare);
3) la violazione dell'art. 2948 c.c., in quanto la scissione degli effetti della notifica degli atti, sancita dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2022, varrebbe esclusivamente per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali.
Il Comune di Boville Ernica non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Non sussiste la dedotta violazione, da parte del Comune impositore, dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/11, nella versione risultante a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità della norma sancita dalla sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale.
Più precisamente, non può seguirsi l'appellante laddove afferma che il Comune avrebbe dovuto fare applicazione di quanto, solo successivamente, statuito dal Giudice delle leggi.
Tale conclusione contrasta con quelli che sono i principi che regolano i rapporti fra l'attività giurisdizionale di merito (nella specie, tributaria) e il giudizio di costituzionalità delle leggi. Se è vero che le sentenze della Consulta si applicano a tutti i giudizi pendenti, è pur vero che la questione di legittimità costituzionale della norma primaria deve formare oggetto delle doglianze prospettate nel giudizio di merito (in questo caso con il ricorso di primo grado) e solo allora il giudice chiamato a decidere la controversia può tenere conto della versione della norma risultante dall'intervento della Corte costituzionale.
Ancora più chiaramente e con riguardo al caso di specie, il signor Ricorrente_1 - oltre a non aver prospettato l'illegittimità costituzionale della norma applicata dal Comune - nel proprio ricorso non ha minimamente contestato l'applicazione della norma effettuata dall'Ente con riguardo al concetto di <>, facendola perciò valere, per la prima volta, in grado di appello.
Conseguentemente, e conclusivamente, quello in esame configura un motivo “nuovo”, palesemente inammissibile, in quanto amplia il thema decidendum individuato in maniera immodificabile dall'impugnativa di primo grado.
2) Nominativo_3 è altresì la seconda doglianza, con la quale si contesta che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto che l'esenzione era dovuta a prescindere dalla formale residenza anagrafica, che egli non era proprietario di altro immobile e che il trasferimento della sua residenza era stato determinato da ragioni di cura, situazione - quest'ultima - del tutto equiparabile a quelle per le quali la circolare n. 3/DR del MEF ammetterebbe l'esenzione (diversa dimora abituale per motivi di lavoro ovvero per il verificarsi di una frattura familiare).
Occorre partire dal disposto dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale reca la nozione di abitazione principale, per la quale il proprietario ha diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU. Condicio sine qua non per beneficiare di quest'ultima è che il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.
Nella specie, tale presupposto è assolutamente insussistente, né la circostanza viene in qualche modo contestata ex adverso.
Ciò significa che alcun rilievo può attribuirsi all'asserito sganciamento del beneficio dalla proprietà della porzione immobiliare, così come alla ragione che aveva condotto il signor Ricorrente_1 a stabilire altrove la sua residenza. In altre parole, l'esigenza di cure mediche, sia pure in sé meritevole di attenzione, non giustificava il trasferimento della residenza (per undici dei dodici mesi del 2016) in altro Comune, dovendosi ritenere che detto trasferimento costituiva una scelta pur sempre volontaria dell'appellante che, però, gli impediva di beneficiare dell'invocata esenzione dall'IMU.
Neppure può condividersi il ragionamento riguardante l'estensione al caso di specie di esenzioni previste per altre fattispecie, atteso che le stesse devono considerarsi, per loro natura, tassative.
3) Da ultimo, insussistente è la dedotta violazione dell'art. 2948 c.c., prospettata nel senso che la scissione degli effetti della notifica degli atti, sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2022, varrebbe esclusivamente per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali.
In realtà, come ha chiarito la giurisprudenza tributaria (cfr., per tutte, l'ordinanza 21 ottobre 2014 n. 22320 della Corte di cassazione), non può farsi luogo all'invocata scissione fra fattispecie sostanziale e fattispecie processuale, atteso che detta scissione risponde, in entrambe le ipotesi, alla medesima ratio: non gravare sul soggetto incolpevole gli effetti di un'omissione o, quantomeno, di un ritardo nell'eseguire la notifica imputabile ad un terzo, situazione rispetto alla quale l'ufficio finanziario non ha alcuna possibilità di intervenire.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Non occorre assumere alcuna decisione in ordine al regolamento delle spese di giudizio, non essendosi costituito il Comune di Boville Ernica.
P.Q.M.
respinge l'appello. nulla per le spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO NI, TO
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 581/2023 depositato il 31/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Lo Studio Dell'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Boville Ernica - Corso Umberto I 03022 Boville Ernica FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 08/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 2145 DEL 14.7.2021 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 984 DEL 14.7.2021 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 8 agosto 2022, n. 379/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, Sezione n. 1, con la quale sono stati rigettati due suoi ricorsi, aventi ad oggetto, rispettivamente, un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, per complessivi
2.071,00 euro, ed un avviso di accertamento TASI per lo stesso anno, per un totale di 228,00 euro, con compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
L'appellante, premesso che, per 11 mesi del 2016, egli non era residente in [...], ma in Roma per ragioni di salute, deduce i seguenti motivi di doglianza:
1) la violazione, da parte del Comune impositore, dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022, che, sia pure quando la sentenza di primo grado era già stata emessa, aveva dichiarato incostituzionale l'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/11 con riguardo al concetto di <>, sicché, nel caso di specie, la negata esenzione avrebbe dovuto essere riconosciuta, in quanto nell'immobile continuava a risiedere la moglie del signor Ricorrente_1;
2) l'omessa pronuncia sui motivi di ricorso e in particolare:
- che l'esenzione era dovuta a prescindere dalla formale residenza anagrafica;
- che egli non era proprietario di altro immobile;
- che il trasferimento della sua residenza era stato causato esclusivamente dalla necessità di sottoporsi a cure mediche, situazione del tutto equiparabile a quelle per le quali la circolare n. 3/DR del MEF ammetterebbe l'esenzione (diversa dimora abituale per motivi di lavoro ovvero per il verificarsi di una frattura familiare);
3) la violazione dell'art. 2948 c.c., in quanto la scissione degli effetti della notifica degli atti, sancita dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2022, varrebbe esclusivamente per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali.
Il Comune di Boville Ernica non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Non sussiste la dedotta violazione, da parte del Comune impositore, dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/11, nella versione risultante a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità della norma sancita dalla sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale.
Più precisamente, non può seguirsi l'appellante laddove afferma che il Comune avrebbe dovuto fare applicazione di quanto, solo successivamente, statuito dal Giudice delle leggi.
Tale conclusione contrasta con quelli che sono i principi che regolano i rapporti fra l'attività giurisdizionale di merito (nella specie, tributaria) e il giudizio di costituzionalità delle leggi. Se è vero che le sentenze della Consulta si applicano a tutti i giudizi pendenti, è pur vero che la questione di legittimità costituzionale della norma primaria deve formare oggetto delle doglianze prospettate nel giudizio di merito (in questo caso con il ricorso di primo grado) e solo allora il giudice chiamato a decidere la controversia può tenere conto della versione della norma risultante dall'intervento della Corte costituzionale.
Ancora più chiaramente e con riguardo al caso di specie, il signor Ricorrente_1 - oltre a non aver prospettato l'illegittimità costituzionale della norma applicata dal Comune - nel proprio ricorso non ha minimamente contestato l'applicazione della norma effettuata dall'Ente con riguardo al concetto di <>, facendola perciò valere, per la prima volta, in grado di appello.
Conseguentemente, e conclusivamente, quello in esame configura un motivo “nuovo”, palesemente inammissibile, in quanto amplia il thema decidendum individuato in maniera immodificabile dall'impugnativa di primo grado.
2) Nominativo_3 è altresì la seconda doglianza, con la quale si contesta che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto che l'esenzione era dovuta a prescindere dalla formale residenza anagrafica, che egli non era proprietario di altro immobile e che il trasferimento della sua residenza era stato determinato da ragioni di cura, situazione - quest'ultima - del tutto equiparabile a quelle per le quali la circolare n. 3/DR del MEF ammetterebbe l'esenzione (diversa dimora abituale per motivi di lavoro ovvero per il verificarsi di una frattura familiare).
Occorre partire dal disposto dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale reca la nozione di abitazione principale, per la quale il proprietario ha diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU. Condicio sine qua non per beneficiare di quest'ultima è che il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente.
Nella specie, tale presupposto è assolutamente insussistente, né la circostanza viene in qualche modo contestata ex adverso.
Ciò significa che alcun rilievo può attribuirsi all'asserito sganciamento del beneficio dalla proprietà della porzione immobiliare, così come alla ragione che aveva condotto il signor Ricorrente_1 a stabilire altrove la sua residenza. In altre parole, l'esigenza di cure mediche, sia pure in sé meritevole di attenzione, non giustificava il trasferimento della residenza (per undici dei dodici mesi del 2016) in altro Comune, dovendosi ritenere che detto trasferimento costituiva una scelta pur sempre volontaria dell'appellante che, però, gli impediva di beneficiare dell'invocata esenzione dall'IMU.
Neppure può condividersi il ragionamento riguardante l'estensione al caso di specie di esenzioni previste per altre fattispecie, atteso che le stesse devono considerarsi, per loro natura, tassative.
3) Da ultimo, insussistente è la dedotta violazione dell'art. 2948 c.c., prospettata nel senso che la scissione degli effetti della notifica degli atti, sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2022, varrebbe esclusivamente per gli atti processuali e non anche per quelli sostanziali.
In realtà, come ha chiarito la giurisprudenza tributaria (cfr., per tutte, l'ordinanza 21 ottobre 2014 n. 22320 della Corte di cassazione), non può farsi luogo all'invocata scissione fra fattispecie sostanziale e fattispecie processuale, atteso che detta scissione risponde, in entrambe le ipotesi, alla medesima ratio: non gravare sul soggetto incolpevole gli effetti di un'omissione o, quantomeno, di un ritardo nell'eseguire la notifica imputabile ad un terzo, situazione rispetto alla quale l'ufficio finanziario non ha alcuna possibilità di intervenire.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Non occorre assumere alcuna decisione in ordine al regolamento delle spese di giudizio, non essendosi costituito il Comune di Boville Ernica.
P.Q.M.
respinge l'appello. nulla per le spese