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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2383/2024 promossa da
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_2 C.F._4
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._5
nato il [...] in [...], C.F. ; Persona_1 C.F._6
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_5 C.F._7 Per_
nata il [...]in [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._8
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_3 C.F._9
nata il [...] in [...], C.F. , in proprio Parte_4 C.F._10 e, congiuntamente all'altro genitore nato il [...] in Persona_3 Brasile, in qualità di genitore esercente la potestà sulle minori nata il 2 Persona_4 aprile 2009 in Brasile, C.F. , ed nata il [...] C.F._11 Parte_5 in Brasile, C.F. ; C.F._12
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._13
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_6 C.F._14
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._15
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_7 C.F._16
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_9 C.F._17
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_10 C.F._18
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_8 C.F._19
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_9 C.F._20
, nata in [...] 1° marzo 1989 in Brasile, C.F. ; Parte_10 C.F._21 , nata il [...] in [...], C.F. , in proprio e, Parte_11 C.F._22 nitore , nato il 3 giu sile, in qualità Controparte_11 di genitore esercente la potestà sui minori , nata il [...] in [...], Persona_5 C.F. , ed , nato il [...] in [...], C.F. C.F._23 Parte_12 C.F._24
[... ;
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_12 C.F._25
, nata il [...] in [...], C.F. ; Persona_6 C.F._26
, nato in [...] 1° marzo 1969 in Brasile, C.F. ; Controparte_13 C.F._27
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_14 C.F._28
, nata il 1° novembre 2004 in Brasile, C.F. Parte_13 C.F._29
, nata il [...] in [...], C.F. , in proprio Parte_14 C.F._30 e, congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in [...], Persona_7 in qualità di genitore esercente la potestà sulle minori , nata il 18 Persona_8 gennaio 2017 in Brasile, C.F. , e , nata il [...] C.F._31 Parte_15 in Brasile, C.F. ; C.F._32
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_16 PartitaIVA_1 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Beatrice Bianchi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano alla Piazza della Trivulziana n. 2 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_15 P.IVA_2 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c , Parte_1 Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
Persona_1 Controparte_5 Controparte_16 Parte_3
Parte_4 Persona_4 Parte_5 [...]
CP_7 Parte_6 Controparte_8 Parte_7
Controparte_9 Controparte_10 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Persona_5 [...]
, , , Parte_12 Controparte_12 Persona_6 Controparte_13 [...]
, , CP_14 Parte_13 Parte_14 Persona_8
hanno adito l'intestato
[...] Parte_15 Parte_16 Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_15 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , Persona_9 nata a [...] il [...] ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_9 14/04/1899 e, precisamente, a Monacilioni (CB), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 04/11/1916, alle figlie Persona_9 Persona_10 [...]
nata il [...], nata il [...], e Persona_11 Persona_12 CP_12 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), nata il Controparte_12 20/05/1941;
- coniugatasi con in data 25/07/1953, alla figlia Persona_11 CP_17 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_1 [...]
), nata il [...], nato il [...], Parte_1 Parte_2
nato il [...], e (successivamente al Controparte_5 Parte_4 matrimonio passata a chiamarsi , nata il [...]; Parte_4
- , coniugatasi con in data Parte_1 Controparte_18 03/12/1983, ai figli , nato il [...], , Controparte_1 Controparte_2 nato il [...], e , nato il [...]; Controparte_3
- coniugatosi con ai figli Parte_2 Persona_13 [...]
nato il [...], e nato il [...]; CP_19 Persona_1
- coniugatosi con alle figlie Controparte_5 Controparte_20 CP_16
nata il [...], e nata il [...];
[...] Parte_3
- coniugatasi con in data Parte_4 Persona_3
21/02/2003, alle figlie nata il [...], ed Persona_4 Parte_5
nata il [...];
[...]
- coniugatasi con in data 05/02/1958, ai figli Persona_12 CP_21 [...]
nata il [...], nato il [...], Controparte_7 Persona_14 ed (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Controparte_9 [...]
), nata il [...]; Controparte_9
- alla figlia nata il [...], dalla Controparte_7 Parte_6 relazione con Persona_15
- coniugatosi con , alle figlie Persona_14 Controparte_22 [...]
nata il [...], e nata il [...]; CP_8 Parte_7
- coniugatasi con in data 26/01/1985, ai Controparte_23 Controparte_24 figli , nata il [...], (successivamente Parte_11 Parte_10 al matrimonio passata a chiamarsi ), nata il [...], Parte_10
, nato il [...], , nato il [...], e Parte_9 Parte_8
, nata il [...]; Controparte_10 - ai figli , nata il [...], ed Parte_11 Persona_5 Parte_12
nato il [...], dalla relazione con;
[...] Controparte_11
- , coniugatasi con in data 13/07/1966, ai figli Controparte_12 Persona_16 [...]
, nato il [...], , nato il [...], e CP_13 Parte_16
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Persona_6 Persona_6
), nata il [...];
[...]
- , coniugatosi con alle figlie Controparte_13 Persona_17 CP_14
, nata il [...], e (successivamente al matrimonio
[...] Parte_14 passata a chiamarsi ), nata il [...]; Pt_14 Parte_14
- alla figlia nata il Controparte_14 Parte_13 01/11/2004, dalla relazione con Persona_18
- coniugatasi con in data Parte_14 Persona_7
07/10/2016, alle figlie , nata il [...], e Persona_8 Parte_15
, nata il [...].
[...]
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da ad Persona_9 Persona_11 Persona_12 e;
da ad , Controparte_12 Persona_11 Parte_1 [...] e da a Parte_2 Controparte_5 Parte_4 Persona_12
e ; da Controparte_7 Persona_14 Controparte_9 [...]
a , e;
CP_12 Persona_6 Parte_16 Controparte_13 da a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
da ad ed Controparte_3 Parte_4 Persona_4 Parte_5
da a da
[...] Controparte_7 Parte_6 Controparte_9
a , ,
[...] Parte_10 Parte_9 Parte_8
e , e da quest'ultima a ed Controparte_10 Parte_11 Persona_5 [...]
da a da Parte_12 Controparte_14 Parte_13 Parte_14 a e
[...] Persona_8 Parte_15
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che , cittadina italiana, pur coniugatasi con nel 1916, ha potuto Persona_9 Persona_10 trasmettere la cittadinanza italiana alle figlie nata nel 1932, Persona_11 Persona_12
nata nel 1938, e , nata nel 1941, le quali, pur coniugatesi rispettivamente
[...] Controparte_12 con nel 1953, nel 1958 e nel 1966, hanno potuto CP_17 CP_21 Persona_16 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli, i quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri discendenti, fino ad arrivare agli odierni attori.
In particolare , pur coniugatasi nel 1983 con Parte_1 [...]
, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai figli nato nel CP_18 Controparte_1 1985, nato nel 1986, e , nato nel 1989; Controparte_2 Controparte_3 [...]
, pur coniugatasi nel 1985 con ha potuto trasmettere la Controparte_9 Controparte_24 cittadinanza italiana ai figli nata nel 1986, Parte_11 Parte_10
, nata nel 1989 e , nato nel 1991.
[...] Parte_9
Si osserva poi che gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza in linea femminile da alle figlie (nata il [...]), Parte_4 Persona_4 e (nata il [...]), da alla figlia Parte_5 Controparte_7 [...] (nata il [...]), da ai figli Parte_6 Controparte_9 Parte_8
(nato il [...]) e (nata il [...]), da ai
[...] Controparte_10 Parte_11 figli (nata il [...]) ed (nato il [...]), da Persona_5 Parte_12
alla figlia (nata il [...]), nonché Controparte_14 Parte_13 da alle figlie (nata il [...]), e Parte_14 Persona_8 (nata il [...]), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la Parte_15 legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 Persona_1 [...]
Controparte_5 Controparte_16 Parte_3 Parte_4
Persona_4 Parte_5 Controparte_7 Parte_6
[...] Controparte_8 Parte_7 Controparte_9
, , Controparte_10 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Persona_5 Parte_12 Controparte_12 , , , Persona_6 Controparte_13 Controparte_14 Parte_13
[...] Parte_14 Persona_8 Parte_15
, con conseguente obbligo del e, per
[...] Parte_16 Controparte_15 esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2383/2024 promossa da
, nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
, nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4
nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_2 C.F._4
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._5
nato il [...] in [...], C.F. ; Persona_1 C.F._6
nato il [...] in [...], C.F. ; Controparte_5 C.F._7 Per_
nata il [...]in [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._8
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_3 C.F._9
nata il [...] in [...], C.F. , in proprio Parte_4 C.F._10 e, congiuntamente all'altro genitore nato il [...] in Persona_3 Brasile, in qualità di genitore esercente la potestà sulle minori nata il 2 Persona_4 aprile 2009 in Brasile, C.F. , ed nata il [...] C.F._11 Parte_5 in Brasile, C.F. ; C.F._12
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._13
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_6 C.F._14
nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._15
nata il [...] in [...], C.F. ; Parte_7 C.F._16
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_9 C.F._17
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_10 C.F._18
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_8 C.F._19
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_9 C.F._20
, nata in [...] 1° marzo 1989 in Brasile, C.F. ; Parte_10 C.F._21 , nata il [...] in [...], C.F. , in proprio e, Parte_11 C.F._22 nitore , nato il 3 giu sile, in qualità Controparte_11 di genitore esercente la potestà sui minori , nata il [...] in [...], Persona_5 C.F. , ed , nato il [...] in [...], C.F. C.F._23 Parte_12 C.F._24
[... ;
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_12 C.F._25
, nata il [...] in [...], C.F. ; Persona_6 C.F._26
, nato in [...] 1° marzo 1969 in Brasile, C.F. ; Controparte_13 C.F._27
, nata il [...] in [...], C.F. ; Controparte_14 C.F._28
, nata il 1° novembre 2004 in Brasile, C.F. Parte_13 C.F._29
, nata il [...] in [...], C.F. , in proprio Parte_14 C.F._30 e, congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in [...], Persona_7 in qualità di genitore esercente la potestà sulle minori , nata il 18 Persona_8 gennaio 2017 in Brasile, C.F. , e , nata il [...] C.F._31 Parte_15 in Brasile, C.F. ; C.F._32
, nato il [...] in [...], C.F. ; Parte_16 PartitaIVA_1 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Beatrice Bianchi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano alla Piazza della Trivulziana n. 2 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_15 P.IVA_2 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c , Parte_1 Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
Persona_1 Controparte_5 Controparte_16 Parte_3
Parte_4 Persona_4 Parte_5 [...]
CP_7 Parte_6 Controparte_8 Parte_7
Controparte_9 Controparte_10 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Persona_5 [...]
, , , Parte_12 Controparte_12 Persona_6 Controparte_13 [...]
, , CP_14 Parte_13 Parte_14 Persona_8
hanno adito l'intestato
[...] Parte_15 Parte_16 Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_15 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , Persona_9 nata a [...] il [...] ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 14/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 30/07/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_9 14/04/1899 e, precisamente, a Monacilioni (CB), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 04/11/1916, alle figlie Persona_9 Persona_10 [...]
nata il [...], nata il [...], e Persona_11 Persona_12 CP_12 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi ), nata il Controparte_12 20/05/1941;
- coniugatasi con in data 25/07/1953, alla figlia Persona_11 CP_17 (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Parte_1 [...]
), nata il [...], nato il [...], Parte_1 Parte_2
nato il [...], e (successivamente al Controparte_5 Parte_4 matrimonio passata a chiamarsi , nata il [...]; Parte_4
- , coniugatasi con in data Parte_1 Controparte_18 03/12/1983, ai figli , nato il [...], , Controparte_1 Controparte_2 nato il [...], e , nato il [...]; Controparte_3
- coniugatosi con ai figli Parte_2 Persona_13 [...]
nato il [...], e nato il [...]; CP_19 Persona_1
- coniugatosi con alle figlie Controparte_5 Controparte_20 CP_16
nata il [...], e nata il [...];
[...] Parte_3
- coniugatasi con in data Parte_4 Persona_3
21/02/2003, alle figlie nata il [...], ed Persona_4 Parte_5
nata il [...];
[...]
- coniugatasi con in data 05/02/1958, ai figli Persona_12 CP_21 [...]
nata il [...], nato il [...], Controparte_7 Persona_14 ed (successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Controparte_9 [...]
), nata il [...]; Controparte_9
- alla figlia nata il [...], dalla Controparte_7 Parte_6 relazione con Persona_15
- coniugatosi con , alle figlie Persona_14 Controparte_22 [...]
nata il [...], e nata il [...]; CP_8 Parte_7
- coniugatasi con in data 26/01/1985, ai Controparte_23 Controparte_24 figli , nata il [...], (successivamente Parte_11 Parte_10 al matrimonio passata a chiamarsi ), nata il [...], Parte_10
, nato il [...], , nato il [...], e Parte_9 Parte_8
, nata il [...]; Controparte_10 - ai figli , nata il [...], ed Parte_11 Persona_5 Parte_12
nato il [...], dalla relazione con;
[...] Controparte_11
- , coniugatasi con in data 13/07/1966, ai figli Controparte_12 Persona_16 [...]
, nato il [...], , nato il [...], e CP_13 Parte_16
(successivamente al matrimonio passata a chiamarsi Persona_6 Persona_6
), nata il [...];
[...]
- , coniugatosi con alle figlie Controparte_13 Persona_17 CP_14
, nata il [...], e (successivamente al matrimonio
[...] Parte_14 passata a chiamarsi ), nata il [...]; Pt_14 Parte_14
- alla figlia nata il Controparte_14 Parte_13 01/11/2004, dalla relazione con Persona_18
- coniugatasi con in data Parte_14 Persona_7
07/10/2016, alle figlie , nata il [...], e Persona_8 Parte_15
, nata il [...].
[...]
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da ad Persona_9 Persona_11 Persona_12 e;
da ad , Controparte_12 Persona_11 Parte_1 [...] e da a Parte_2 Controparte_5 Parte_4 Persona_12
e ; da Controparte_7 Persona_14 Controparte_9 [...]
a , e;
CP_12 Persona_6 Parte_16 Controparte_13 da a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
da ad ed Controparte_3 Parte_4 Persona_4 Parte_5
da a da
[...] Controparte_7 Parte_6 Controparte_9
a , ,
[...] Parte_10 Parte_9 Parte_8
e , e da quest'ultima a ed Controparte_10 Parte_11 Persona_5 [...]
da a da Parte_12 Controparte_14 Parte_13 Parte_14 a e
[...] Persona_8 Parte_15
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che , cittadina italiana, pur coniugatasi con nel 1916, ha potuto Persona_9 Persona_10 trasmettere la cittadinanza italiana alle figlie nata nel 1932, Persona_11 Persona_12
nata nel 1938, e , nata nel 1941, le quali, pur coniugatesi rispettivamente
[...] Controparte_12 con nel 1953, nel 1958 e nel 1966, hanno potuto CP_17 CP_21 Persona_16 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli, i quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri discendenti, fino ad arrivare agli odierni attori.
In particolare , pur coniugatasi nel 1983 con Parte_1 [...]
, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai figli nato nel CP_18 Controparte_1 1985, nato nel 1986, e , nato nel 1989; Controparte_2 Controparte_3 [...]
, pur coniugatasi nel 1985 con ha potuto trasmettere la Controparte_9 Controparte_24 cittadinanza italiana ai figli nata nel 1986, Parte_11 Parte_10
, nata nel 1989 e , nato nel 1991.
[...] Parte_9
Si osserva poi che gli ulteriori passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza in linea femminile da alle figlie (nata il [...]), Parte_4 Persona_4 e (nata il [...]), da alla figlia Parte_5 Controparte_7 [...] (nata il [...]), da ai figli Parte_6 Controparte_9 Parte_8
(nato il [...]) e (nata il [...]), da ai
[...] Controparte_10 Parte_11 figli (nata il [...]) ed (nato il [...]), da Persona_5 Parte_12
alla figlia (nata il [...]), nonché Controparte_14 Parte_13 da alle figlie (nata il [...]), e Parte_14 Persona_8 (nata il [...]), sono avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la Parte_15 legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 Persona_1 [...]
Controparte_5 Controparte_16 Parte_3 Parte_4
Persona_4 Parte_5 Controparte_7 Parte_6
[...] Controparte_8 Parte_7 Controparte_9
, , Controparte_10 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Persona_5 Parte_12 Controparte_12 , , , Persona_6 Controparte_13 Controparte_14 Parte_13
[...] Parte_14 Persona_8 Parte_15
, con conseguente obbligo del e, per
[...] Parte_16 Controparte_15 esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 14.08.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani