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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8028 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. OLLA MARINA) CP_1
resistente
All'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.06.2023, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria
Tribunale di Palermo sez. Lavoro di irripetibilità dell'indebito della somma di € 1.047,27 relativo alla prestazione assistenziale di invalidità civile per il periodo 01/12/2021 – 31/01/2022 revocata per la mancata presentazione alla visita di revisione del 05.11.2021, deducendo l'affidamento incolpevole circa la spettanza della prestazione, la carenza o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento opposto, la violazione del principio di correttezza e buona fede poiché l' non aveva considerato la CP_1
richiesta di visita domiciliare.
Regolarmente citato, si costituiva in giudizio l' deducendo che il ricorrente CP_1
aveva presentato due ricorsi sullo stesso indebito (RG 4218/23 e RG 8028/23); il primo definito con sentenza favorevole all' (n. 668/24) passata in giudicato. CP_1
Eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem non potendo, il
Giudice adito successivamente, pronunciarsi su una questione già decisa.
In ogni caso deduceva nel merito la legittimità della revoca e della richiesta di restituzione in quanto l'Isitituto aveva tenuto un comportamento legittimo,
comunicando il 01/10/2021 l'invito di presentazione a visita per il 05/11/2021.
Quindi, considerato che il ricorrente non si era presentato alla visita e non aveva fornito giustificazione entro i termini, ha sospeso la prestazione CP_1
(10/11/2021) e avviato il provvedimento di revoca (24/01/2022) e una successiva comunicazione di sollecito pagamento del 13/01/2023.
Il ricorrente nelle note autorizzate replicava sostenendo la diversità dei provvedimenti impugnati nei due distinti giudizi e ribadendo la violazione dell'iter procedimentale.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa.
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Deve ritenersi fondata l'eccezione di ne bis in idem formulata dal ricorrente.
Risulta, infatti, documentalmente che questo Tribunale in diversa composizione,
con sentenza n. 668/2024, passata in giudicato, emessa nel procedimento portante r.g. n. 4218/2023 ha già statuito sulla legittimità della revoca e sulla ripetibilità delle somme di euro € 1.047,27 indebitamente percepite dal ricorrente dopo la mancata visita di revisione del 05.11.2021, riguardanti il medesimo periodo (dicembre 2021 – gennaio 2022) e lo stesso importo maturato sulla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07194489, di cui il ricorrente era beneficiario. Deve ritenersi irrilevante che, mentre nel presente giudizio, il ricorrente chiede dichiararsi illegittima la comunicazione di sollecito di pagamento del 13.01.2023, nel giudizio portante r.g. n. 4218/2023 abbia chiesto dichiararsi l'illegittimità della comunicazione del 24.01.2022 In entrambe le CP_1
CP_ comunicazioni, infatti, l' chiedeva a la Parte_1
restituzione della medesima somma di euro di € 1.047,27 indebitamente erogatagli nel predetto periodo successivamente alla mancata presentazione a visita.
Sussistendo, quindi, identità di petitum e causa petendi ai sensi dell'art. 2909 c.c.
e dell'art.324c.p.c.il ricorso, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi inammissibile per giudicato esterno.
Infine, in ordine alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
cpc, essa, oltre a presupporre la soccombenza, necessita della prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, elementi gli ultimi due che difettano non risultando provata né la malafede o colpa grave del ricorrente .
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nulla sulle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8028 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. OLLA MARINA) CP_1
resistente
All'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.06.2023, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria
Tribunale di Palermo sez. Lavoro di irripetibilità dell'indebito della somma di € 1.047,27 relativo alla prestazione assistenziale di invalidità civile per il periodo 01/12/2021 – 31/01/2022 revocata per la mancata presentazione alla visita di revisione del 05.11.2021, deducendo l'affidamento incolpevole circa la spettanza della prestazione, la carenza o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento opposto, la violazione del principio di correttezza e buona fede poiché l' non aveva considerato la CP_1
richiesta di visita domiciliare.
Regolarmente citato, si costituiva in giudizio l' deducendo che il ricorrente CP_1
aveva presentato due ricorsi sullo stesso indebito (RG 4218/23 e RG 8028/23); il primo definito con sentenza favorevole all' (n. 668/24) passata in giudicato. CP_1
Eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem non potendo, il
Giudice adito successivamente, pronunciarsi su una questione già decisa.
In ogni caso deduceva nel merito la legittimità della revoca e della richiesta di restituzione in quanto l'Isitituto aveva tenuto un comportamento legittimo,
comunicando il 01/10/2021 l'invito di presentazione a visita per il 05/11/2021.
Quindi, considerato che il ricorrente non si era presentato alla visita e non aveva fornito giustificazione entro i termini, ha sospeso la prestazione CP_1
(10/11/2021) e avviato il provvedimento di revoca (24/01/2022) e una successiva comunicazione di sollecito pagamento del 13/01/2023.
Il ricorrente nelle note autorizzate replicava sostenendo la diversità dei provvedimenti impugnati nei due distinti giudizi e ribadendo la violazione dell'iter procedimentale.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa.
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Deve ritenersi fondata l'eccezione di ne bis in idem formulata dal ricorrente.
Risulta, infatti, documentalmente che questo Tribunale in diversa composizione,
con sentenza n. 668/2024, passata in giudicato, emessa nel procedimento portante r.g. n. 4218/2023 ha già statuito sulla legittimità della revoca e sulla ripetibilità delle somme di euro € 1.047,27 indebitamente percepite dal ricorrente dopo la mancata visita di revisione del 05.11.2021, riguardanti il medesimo periodo (dicembre 2021 – gennaio 2022) e lo stesso importo maturato sulla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07194489, di cui il ricorrente era beneficiario. Deve ritenersi irrilevante che, mentre nel presente giudizio, il ricorrente chiede dichiararsi illegittima la comunicazione di sollecito di pagamento del 13.01.2023, nel giudizio portante r.g. n. 4218/2023 abbia chiesto dichiararsi l'illegittimità della comunicazione del 24.01.2022 In entrambe le CP_1
CP_ comunicazioni, infatti, l' chiedeva a la Parte_1
restituzione della medesima somma di euro di € 1.047,27 indebitamente erogatagli nel predetto periodo successivamente alla mancata presentazione a visita.
Sussistendo, quindi, identità di petitum e causa petendi ai sensi dell'art. 2909 c.c.
e dell'art.324c.p.c.il ricorso, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi inammissibile per giudicato esterno.
Infine, in ordine alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
cpc, essa, oltre a presupporre la soccombenza, necessita della prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, elementi gli ultimi due che difettano non risultando provata né la malafede o colpa grave del ricorrente .
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nulla sulle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/11/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro