Articolo 14 della Legge 8 giugno 1978, n. 297
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 luglio 1978
Art. 14. Regolamento di esecuzione

Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme di applicazione su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
Entrata in vigore il 12 luglio 1978