Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 383
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità esenzione per omissione dichiarazione e dimostrazione requisiti

    La Corte ritiene che non vi sia un'assimilazione giuridica tra immobili ERP e alloggi sociali, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. La diversa finalità delle due tipologie di edilizia e le relative normative fiscali rendono irrilevante la coincidenza delle caratteristiche. Inoltre, per gli alloggi sociali è prevista una compensazione a copertura dei costi del servizio, mentre per gli ERP il canone copre anche il recupero delle risorse impiegate nella realizzazione. La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che la detrazione per alloggi ERP è incompatibile con l'esenzione per alloggi sociali. Il riferimento al corrispettivo simbolico, elaborato dalla giurisprudenza, trova riscontro nel DM 200/2012. La gestione degli alloggi ERP, con canone commisurato al costo del servizio, non rientra nell'ambito dell'esenzione per alloggi sociali. In materia fiscale, le norme che stabiliscono esenzioni sono di stretta interpretazione. L'onere probatorio grava sul contribuente che chiede l'esenzione. Nel caso di specie, RE non ha presentato una dichiarazione per l'esenzione e non ha provato l'inclusione degli immobili tra gli alloggi sociali. I contratti di locazione e le delibere prodotte si riferiscono al contratto tipo ERP, con canone parametrato a criteri diversi da quelli degli alloggi sociali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 383
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 383
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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