Decreto cautelare 28 giugno 2023
Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01928/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14526 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri e Leonardo Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Annalisa Lauteri in Roma, via Panama 58;
contro
il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco in carica pro tempore , la società Idren Società Agricola S.r.l. e la società IES - Iniziative Energetiche Sostenibili S.r.l., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
della società N.F. Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rappazzo, Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
I) con il ricorso introduttivo,
del provvedimento a firma del Responsabile del Settore 9 - Pianificazione e Assetto del Territorio del Comune di Tarquinia del 2.9.2022 (prot. 32297), conosciuto in data 19 settembre 2022, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA prot. 371/2016 e delle SS.CC.AA. 25-26/2017, nonché di ogni atto connesso ai precedenti, ivi inclusa, per quanto necessario, la comunicazione di avvio del procedimento;
II) con i motivi aggiunti presentati il 28 giugno 2023,
dell’ordinanza a firma del Responsabile del Settore 9 - Pianificazione e Assetto del Territorio del Comune di Tarquinia n. 90 del 24.5.2023, notificata in pari data, con cui è stata ordinata la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di due centrali idroelettriche, con relative condotte di scarico nel fiume Marta, in Comune di Tarquinia, località “Piane del Marta”, e di ogni atto connesso al precedente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la nota del 2 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. CA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in corso di causa la ricorrente Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., con memoria del 19.9.2023, ha comunicato di avere ceduto con atto notarile il proprio diritto sull’immobile oggetto del giudizio e, conseguentemente, ha prospettato “ la definizione in rito della posizione processuale di detta società eventualmente, se del caso, anche con l’estromissione sin d’ora richiesta nell’ipotesi di intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. ”;
- la società N.F. Energy S.r.l. ha confermato che la ricorrente Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. ha ceduto in suo favore con contratto di compravendita di diritto di superficie a rogito del Notaio in Roma dott. Luca Troili in data 15.9.2023, Rep. n. 36409, Racc. n. 17091, il proprio diritto sull’immobile oggetto del giudizio e, conseguentemente, con atto depositato il 21 settembre 2023, ha formulato “ intervento nel giudizio ex art. 111 c.p.c., dichiarando fin d’ora il consenso all’estromissione dell’originaria ricorrente dal presente giudizio ” e ha fatto proprie le domande dalla stessa presentate, chiedendo che venga dichiarata la “ successione a titolo particolare dell’odierna interveniente nella posizione giuridica azionata dalla ricorrente ”;
Considerato che la società N.F. Energy S.r.l., con memoria depositata il 5.12.2025, ha rappresentato che:
- il Comune di Tarquinia, a seguito di istanza di sospensione dell’ordinanza n. 90 del 24.5.2023 ex art. 21- quater , comma 2, della legge n. 241/1990 (istanza presentata prima dalla società Ferrero Immobiliare e poi dalla stessa società N.F. Energy S.r.l., subentrata nella disponibilità degli impianti in questione e succeduta altresì – come visto sopra - nella posizione di Credit Agricole Leasing Italia nel presente giudizio), ha disposto la sospensione dell’ordinanza di demolizione specificata in epigrafe;
- la società N.F. Energy si è attivata con la competente Provincia di Viterbo per il riottenimento dei titoli abilitativi che hanno permesso la realizzazione degli impianti;
- la sospensione del provvedimento contestato incide direttamente sull’oggetto del presente ricorso, venendo meno l’interesse immediato e attuale alla trattazione del giudizio sino al rilascio da parte della Provincia di Viterbo dell’autorizzazione definitiva e, pertanto, sino ad una nuova decisione da parte del Comune di Tarquinia;
Rilevato che con la stessa memoria l’interveniente ha chiesto quindi:
- in via principale, che venga sospeso il presente giudizio sino alla decisione, da parte del Comune resistente, in merito all’ordinanza di demolizione oggetto del giudizio, in ragione della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
- in via subordinata, che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la sospensione dell’ordinanza di demolizione ha fatto venir meno l’immediata necessità di tutela giurisdizionale;
Ritenuto:
- che non ricorrano i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;
- che le dichiarazioni della ricorrente (nella memoria del 19.9.2023) e dell’interveniente (nella memoria depositata il 5.12.2025) debbano essere intese univocamente nel senso che è venuto meno in capo alle predette società l’interesse al ricorso e ai motivi aggiunti, che pertanto vanno dichiarati improcedibili;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, in considerazione del complesso della vicenda nel suo complessivo sviluppo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
CA ON, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ON | CC AV |
IL SEGRETARIO