Art. 9.
Nei confronti del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze continuano ad applicarsi le disposizioni dei primi tre commi dell' articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , fino a quando non sara' attuata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Al personale di cui al precedente comma e' corrisposto, dal 1 luglio 1977, quale assegno temporaneo riassorbibile, lo speciale compenso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 35 predetto fino a quando non trovera' applicazione il nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato. L'assegno e' corrisposto in misura pari alla media mensile unitaria risultante dalle erogazioni effettuate dal 1 settembre 1975 al 30 giugno 1977 e non sara' valutabile ai fini del calcolo del maturato economico all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1977, anche al personale comunque addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 389 , e' soppresso. Nell'articolo 5 della stessa legge, come modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568 , le parole "di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977" sono sostituite con le parole "e di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni successivi".
All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato, per l'anno 1977, in lire 19.850 milioni, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nei confronti del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze continuano ad applicarsi le disposizioni dei primi tre commi dell' articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , fino a quando non sara' attuata la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Al personale di cui al precedente comma e' corrisposto, dal 1 luglio 1977, quale assegno temporaneo riassorbibile, lo speciale compenso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 35 predetto fino a quando non trovera' applicazione il nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato. L'assegno e' corrisposto in misura pari alla media mensile unitaria risultante dalle erogazioni effettuate dal 1 settembre 1975 al 30 giugno 1977 e non sara' valutabile ai fini del calcolo del maturato economico all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1977, anche al personale comunque addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 389 , e' soppresso. Nell'articolo 5 della stessa legge, come modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568 , le parole "di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977" sono sostituite con le parole "e di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni successivi".
All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato, per l'anno 1977, in lire 19.850 milioni, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287 , concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.