Articolo 8 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 agosto 1890
Art. 8.

La congregazione di carita' promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente