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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2919/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16440/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
AS Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di LI Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071567926501 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3065/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120200071567926501 relativa al mancato pagamento della tassa sui rifiuti per gli anni 2010-2011-2012 oltre somme aggiuntive a titolo di sanzioni e interessi per la somma complessiva di euro 9.721,87.
Eccepiva la mancata notifica di atti presupposti e la prescrizione del credito vantato.
Si è costituita ADER eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Restava contumace SAP LI.
All'udienza del 16.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ufficio non risulta la prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata, di competenza dell'ente impositore SAP
LI.
La mancata costituzione in giudizio dell'Ente creditore, AP LI, benché ritualmente convenuto in giudizio dalla ricorrente, impedisce di verificare la effettiva regolarità e tempestività della notifica dell'avviso presupposto n. 25647/31 DEL 15/11/2016 notificato il 07/01/2017 di cui al ruolo N. 2020/005631 riportato nella cartella impugnata che, conseguentemente, risulta affetta da nullità.
In tal senso si è ormai formato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 hanno affermato: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" .
Ne consegue che, nel caso di specie, la cartella impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condannna l'ufficio APna alle spese liquidate in euro 600,00 da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16440/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
AS Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di LI Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071567926501 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3065/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120200071567926501 relativa al mancato pagamento della tassa sui rifiuti per gli anni 2010-2011-2012 oltre somme aggiuntive a titolo di sanzioni e interessi per la somma complessiva di euro 9.721,87.
Eccepiva la mancata notifica di atti presupposti e la prescrizione del credito vantato.
Si è costituita ADER eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Restava contumace SAP LI.
All'udienza del 16.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'ufficio non risulta la prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata, di competenza dell'ente impositore SAP
LI.
La mancata costituzione in giudizio dell'Ente creditore, AP LI, benché ritualmente convenuto in giudizio dalla ricorrente, impedisce di verificare la effettiva regolarità e tempestività della notifica dell'avviso presupposto n. 25647/31 DEL 15/11/2016 notificato il 07/01/2017 di cui al ruolo N. 2020/005631 riportato nella cartella impugnata che, conseguentemente, risulta affetta da nullità.
In tal senso si è ormai formato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 hanno affermato: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" .
Ne consegue che, nel caso di specie, la cartella impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condannna l'ufficio APna alle spese liquidate in euro 600,00 da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.