Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1995, n. 54
Articolo 3
Versione
28 febbraio 1995
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1995