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Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1995, n. 54
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Legge 15 febbraio 1995, n. 54
Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1995, n. 54
Versione
28 febbraio 1995
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1995
Vedi fonte istituzionale
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