Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/03/2026, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05731/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5731 del 2023, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. TA IV, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA TUTELA CAUTELARE -
a) di diniego del visto per lavoro subordinato n. 527 del 3/2/2023, Pratica n 20220009202, notificato il 10/2/2023.
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. OB AR AN .
Ritenuto come
-parte ricorrente abbia depositato, in data 27/10/2025 – quindi prima dell’udienza camerale del 10/3//2026 - dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in epigrafe.
Considerato che
– in relazione all’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame – il Collegio non possa decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel giudizio amministrativo, in difetto di repliche o di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, sicchè parte ricorrente - sinchè la causa non venga trattenuta in decisione -fruisce della piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione di merito, in tal modo provocando la presa d’atto del Collegio , che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) cpa , venendo meno, in tal caso, la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di stampo meramente processuale, inidonea a proiettarsi al di fuori del giudizio;
- trattandosi di pronuncia in rito, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
OB AR AN, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AR AN | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.