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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6541/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. PELLIZZER ORTIS Parte_1 C.F._1
Contro
- QUALE PROCURATRICE DI Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con l'avv. BASSANI PETRA P.IVA_1
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 6.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1829/2023, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
18.053,46, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di prestito personale e dal
1 contratto di apertura di linea di credito da egli originariamente stipulati in data 08/05/2019 e
23/08/2018 con ST AN spa.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, di rideterminazione del rapporto di dare – avere tra le parti, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a in assenza di prova della effettiva Controparte_1
cessione in favore di tale ultimo soggetto del credito azionato in via monitoria;
la presenza nei contratti azionati dalla controparte di clausole vessatorie nulle e, in quanto tali, atte a rendere infondata la pretesa creditoria avversaria;
la presenza di anomalie nel credito azionato sia con riferimento al contratto di prestito personale dell'8.05.2019 (difformità tra
TAEG dichiarato in contratto e TAEG concretamente applicato, usurarietà dei tassi,
indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali), che con riguardo al contratto di apertura di credito del 23.08.2018 (presenza negli estratti conto di voci di debito non presenti in contratto).
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha chiesto invece il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta secondo giustizia, contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate da controparte.
Con provvedimento di data 21.05.2024, a fronte della rinuncia di parte opposta alla parte di credito specificamente contestata da controparte, da un lato, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 16.300,86 e, dall'altro, è
stata fissata l'udienza di discussione orale della causa, in quanto ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione versata in atti.
2 All'udienza di discussione del 6.11.2025, dunque, l'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, mentre l'opposta ha insistito per la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di euro 16.300,86, così come determinata dal GI con il provvedimento di data 21.05.2024.
Procedendo con l'esame dei motivi di opposizione sollevati dal , si osserva quanto Pt_1
segue.
Alla luce della documentazione versata in atti dall'opposta sia in fase monitoria che in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, non coglie, anzitutto, nel segno l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
In proposito, giova infatti evidenziare come in relazione alla prima cessione del credito da
ST AN spa ad , risulti prodotto già in fase monitoria sia il relativo CP_3
contratto (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), sia la raccomandata ricevuta in data 17.02.2021 (cfr.
docc. 6 e 6-2 fasc. monitorio, non specificamente contestati dal soggetto gravato dal relativo onere), con la quale il era stato notiziato dell'intervenuta cessione in Pt_1
favore di di tutti i crediti originariamente vantati nei suoi confronti da ST CP_3
AN spa.
Quanto alla seconda cessione, intervenuta tra e in relazione alla CP_3 Controparte_2
quale il lamenta l'avvenuta produzione ad opera dell'opposta del solo avviso in Pt_1
Gazzetta Ufficiale senza specifica indicazione dei rapporti ceduti, va invece sottolineato come il possesso dei titoli in capo alla cessionaria (cfr. docc. 1 e 1 fascicolo monitorio), le dichiarazioni della cedente aventi ad oggetto la conferma della intervenuta CP_3
cessione dei crediti vantati nei confronti del a (cfr. docc. 6 e 7 fasc. Pt_1 CP_2
3 opposta), nonché l'inclusione nell'elenco dei crediti ceduti a tale ultima società dei numeri di NDG specificamente identificativi dei rapporti bancari facenti capo al (cfr. doc. Pt_1
8 fasc. opposta), appaiono elementi più che sufficienti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, per poter ritenere provata la titolarità in capo all'opposta del credito oggi azionato in via monitoria.
Quanto poi alla deduzione della mancata iscrizione di e di CP_2 Controparte_1
[... nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, peraltro sollevata dall'opponente solo con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, va richiamato l'orientamento da ultimo espresso da Cass.
7243/2024, per cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad
un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di
riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6,
della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla
regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche
sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la
conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso
piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In merito alla lamentata sussistenza di clausole vessatorie, come già osservato con provvedimento di data 26.04.2024, l'attore – su cui grava un onere di allegazione specifico
- nemmeno ha avuto cura di precisare se ed in che misura le stesse abbiano inciso sul credito azionato in via monitoria.
4 Del pari, le doglianze relative all'usura ed all'ammortamento alla francese sono apparse del tutto generiche ed esplorative, così come il presunto difetto di conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dall'opposta, espresso in termini dubitativi e senza specificazione alcuna delle difformità in concreto riscontrate.
Da ultimo, con riguardo alle ulteriori censure, atte in tesi ad incidere eventualmente sulla sola correttezza del quantum azionato in via monitoria (cfr. perizie di parte allegate sub docc 3 e 4 fasc. opponente), la rinuncia di parte opposta in corso di causa al pagamento da parte dell'opponente delle somme concretamente contestate, pari ad euro 1752,60
complessivi (“penali per ritardato pagamento (€ 44,60, € 22,30, € 22,30) e di indennità
contenzioso (€ 574,20), oltre all'importo di € 904,90 a titolo di capitale a credito del
mutuatario nel caso in cui gli interessi addebitati fossero calcolati ai sensi dell'art. 125bis
TUB (cfr. pag. 14 doc. 3 attoreo), mentre, per quanto concerne l'apertura di credito,
all'importo addebitato a titolo di indennità contenzioso, pari ad € 184,30”), esonera il
Tribunale dalla valutazione di fondatezza delle stesse.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1829/2023, va disposta la condanna di al pagamento della somma di euro 16.300,86, oltre interessi Parte_1
di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica - da un lato - la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, con condanna dell'opponente al pagamento in favore della controparte della restante parte di 3/4, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase
5 istruttoria e decisionale, nonché - dall'altro - il rigetto della domanda dell'opposta di condanna della controparte ex art. 96 cpc.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1829/2023;
condanna al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro Parte_1
16.300,86, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ¼ e condanna al Parte_1
pagamento in favore dell'opposta della restante parte di ¾, che liquida in euro 2540,25 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 6.11.2025
IL GIUDICE Dott. Ivana Morandin
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. PELLIZZER ORTIS Parte_1 C.F._1
Contro
- QUALE PROCURATRICE DI Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con l'avv. BASSANI PETRA P.IVA_1
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 6.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1829/2023, con cui il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
18.053,46, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di prestito personale e dal
1 contratto di apertura di linea di credito da egli originariamente stipulati in data 08/05/2019 e
23/08/2018 con ST AN spa.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, di rideterminazione del rapporto di dare – avere tra le parti, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a in assenza di prova della effettiva Controparte_1
cessione in favore di tale ultimo soggetto del credito azionato in via monitoria;
la presenza nei contratti azionati dalla controparte di clausole vessatorie nulle e, in quanto tali, atte a rendere infondata la pretesa creditoria avversaria;
la presenza di anomalie nel credito azionato sia con riferimento al contratto di prestito personale dell'8.05.2019 (difformità tra
TAEG dichiarato in contratto e TAEG concretamente applicato, usurarietà dei tassi,
indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali), che con riguardo al contratto di apertura di credito del 23.08.2018 (presenza negli estratti conto di voci di debito non presenti in contratto).
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta ha chiesto invece il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta secondo giustizia, contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate da controparte.
Con provvedimento di data 21.05.2024, a fronte della rinuncia di parte opposta alla parte di credito specificamente contestata da controparte, da un lato, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 16.300,86 e, dall'altro, è
stata fissata l'udienza di discussione orale della causa, in quanto ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione versata in atti.
2 All'udienza di discussione del 6.11.2025, dunque, l'opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione, mentre l'opposta ha insistito per la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di euro 16.300,86, così come determinata dal GI con il provvedimento di data 21.05.2024.
Procedendo con l'esame dei motivi di opposizione sollevati dal , si osserva quanto Pt_1
segue.
Alla luce della documentazione versata in atti dall'opposta sia in fase monitoria che in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, non coglie, anzitutto, nel segno l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
In proposito, giova infatti evidenziare come in relazione alla prima cessione del credito da
ST AN spa ad , risulti prodotto già in fase monitoria sia il relativo CP_3
contratto (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), sia la raccomandata ricevuta in data 17.02.2021 (cfr.
docc. 6 e 6-2 fasc. monitorio, non specificamente contestati dal soggetto gravato dal relativo onere), con la quale il era stato notiziato dell'intervenuta cessione in Pt_1
favore di di tutti i crediti originariamente vantati nei suoi confronti da ST CP_3
AN spa.
Quanto alla seconda cessione, intervenuta tra e in relazione alla CP_3 Controparte_2
quale il lamenta l'avvenuta produzione ad opera dell'opposta del solo avviso in Pt_1
Gazzetta Ufficiale senza specifica indicazione dei rapporti ceduti, va invece sottolineato come il possesso dei titoli in capo alla cessionaria (cfr. docc. 1 e 1 fascicolo monitorio), le dichiarazioni della cedente aventi ad oggetto la conferma della intervenuta CP_3
cessione dei crediti vantati nei confronti del a (cfr. docc. 6 e 7 fasc. Pt_1 CP_2
3 opposta), nonché l'inclusione nell'elenco dei crediti ceduti a tale ultima società dei numeri di NDG specificamente identificativi dei rapporti bancari facenti capo al (cfr. doc. Pt_1
8 fasc. opposta), appaiono elementi più che sufficienti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, per poter ritenere provata la titolarità in capo all'opposta del credito oggi azionato in via monitoria.
Quanto poi alla deduzione della mancata iscrizione di e di CP_2 Controparte_1
[... nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, peraltro sollevata dall'opponente solo con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, va richiamato l'orientamento da ultimo espresso da Cass.
7243/2024, per cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad
un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di
riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6,
della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla
regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche
sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la
conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso
piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
In merito alla lamentata sussistenza di clausole vessatorie, come già osservato con provvedimento di data 26.04.2024, l'attore – su cui grava un onere di allegazione specifico
- nemmeno ha avuto cura di precisare se ed in che misura le stesse abbiano inciso sul credito azionato in via monitoria.
4 Del pari, le doglianze relative all'usura ed all'ammortamento alla francese sono apparse del tutto generiche ed esplorative, così come il presunto difetto di conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dall'opposta, espresso in termini dubitativi e senza specificazione alcuna delle difformità in concreto riscontrate.
Da ultimo, con riguardo alle ulteriori censure, atte in tesi ad incidere eventualmente sulla sola correttezza del quantum azionato in via monitoria (cfr. perizie di parte allegate sub docc 3 e 4 fasc. opponente), la rinuncia di parte opposta in corso di causa al pagamento da parte dell'opponente delle somme concretamente contestate, pari ad euro 1752,60
complessivi (“penali per ritardato pagamento (€ 44,60, € 22,30, € 22,30) e di indennità
contenzioso (€ 574,20), oltre all'importo di € 904,90 a titolo di capitale a credito del
mutuatario nel caso in cui gli interessi addebitati fossero calcolati ai sensi dell'art. 125bis
TUB (cfr. pag. 14 doc. 3 attoreo), mentre, per quanto concerne l'apertura di credito,
all'importo addebitato a titolo di indennità contenzioso, pari ad € 184,30”), esonera il
Tribunale dalla valutazione di fondatezza delle stesse.
Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1829/2023, va disposta la condanna di al pagamento della somma di euro 16.300,86, oltre interessi Parte_1
di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica - da un lato - la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, con condanna dell'opponente al pagamento in favore della controparte della restante parte di 3/4, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase
5 istruttoria e decisionale, nonché - dall'altro - il rigetto della domanda dell'opposta di condanna della controparte ex art. 96 cpc.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1829/2023;
condanna al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro Parte_1
16.300,86, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ¼ e condanna al Parte_1
pagamento in favore dell'opposta della restante parte di ¾, che liquida in euro 2540,25 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 6.11.2025
IL GIUDICE Dott. Ivana Morandin
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